La ripartizione delle responsabilità penali da cosa in custodia fra proprietario e comodatario

Fausto Moscatelli
14 Settembre 2017

Più che per il caso che risolve, la sentenza in commento interessa per i temi che affronta ed i passaggi che compie, così risultando didattica nell'àmbito più generale della cooperazione colposa minore...
Massima

Il decesso del conduttore conseguente alle esalazioni provenienti da una caldaia non a norma di legge, è ascrivibile a titolo di omicidio colposo al comodatario dell'immobile unitamente al proprietario, anche il primo rivestendo una posizione di garanzia nei confronti del conduttore, a condizione che siano accertati poteri di gestione e di ingerenza sull'immobile. La sottoscrizione del contratto di locazione da parte del comodatario e la destinazione dei frutti della locazione su un conto corrente cointestato al proprietario ed al comodatario, lasciano desumere la posizione di garanzia del comodatario, concorrente con quella del proprietario. In capo a questo ultimo rimangono le responsabilità dei danni arrecati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, di cui conserva la custodia.

Il caso

Il 18 febbraio 2010 decedevano due conduttori di un immobile sito nella città di Roma a causa di letali esalazioni provenienti dalla caldaia, poi riscontratasi non a norma di legge, sia perché il locale di installazione era privo di aperture di ventilazione sia perché il sistema di scarico dei fumi aveva geometria inadeguata e tale da provocare reflusso di gas tossico.

Il processo di primo grado si svolgeva a carico di due persone, padre e figlio. Il primo proprietario dell'appartamento (che definiva la sua posizione con richiesta di applicazione della pena, cui seguiva sentenza ex art. 444 c.p.p.) ed il secondo, comodatario dell'immobile locato, che veniva condannato a seguito di giudizio abbreviato.

Il proprietario aveva stipulato il contratto di locazione con le vittime due giorni dopo la sottoscrizione e l'inoltro al figlio a mezzo lettera raccomandata del contratto di comodato, senza che il comodatario fosse stato immesso nella disponibilità dell'immobile.

Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, aveva espresso il giudizio di responsabilità dell'imputato dopo aver accertato che, alla data dell'evento l'imputato era comodatario dell'immobile in virtù di regolare contratto, nonché cointestatario, unitamente al padre proprietario, del conto corrente sul quale confluivano gli accrediti dei canoni di locazione, dunque fruitore del reddito prodotto dall'immobile. In base al rilievo che l'imputato fosse destinatario dei canoni di locazione in quanto titolare del rapporto di comodato, il giudice di primo grado aveva desunto che egli avesse assunto nel rapporto con i conduttori una specifica posizione di garanzia correlata all'esercizio del diritto di proprietà. La Corte di Appello di Roma confermava la sentenza di primo grado ponderando le peculiarità del caso concreto, segnatamente la stipulazione del contratto di locazione da parte del comodatario e la destinazione dei frutti della locazione su un conto corrente cointestato al proprietario ed al comodatario, desumendone la posizione di garanzia del comodatario concorrente con quella del proprietario.

La questione

Ricorreva per Cassazione il comodatario, lamentando:

1- l'assenza in capo a sé della posizione di garanzia. Il comodatario non si era occupato della gestione né dell'amministrazione dell'immobile, avendo l'istruttoria dimostrato che l'immobile era di fatto rimasto nella piena disponibilità del padre, proprietario e comodante.

2- l'errata applicazione dell'art. 11 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, a mente del quale le responsabilità dell'impianto di riscaldamento si ripartiscono fra l'occupante dell'immobile e il suo proprietario. Nulla per chi sia estraneo a tali posizioni.

Le soluzioni giuridiche

La sentenza affronta sia temi specifici, che valgono dunque per il ristretto àmbito delle questioni consimili, e temi più generali, con ciò contribuendo al vivo dibattito sul tema della responsabilità da cosa in custodia e, più in generale, sui doveri d'attivazione incombenti su chi abbia acquisito una posizione di garanzia.

Dal primo profilo, la Corte liquida con poche battute il richiamo all'art. 11 del d.P.R. n. 412/1993, rilevando che quest'ultimo appartiene alla normativa dettata con l'obiettivo di ridurre il consumo energetico, in quanto tale inidonea ad integrare il precetto penale che tutela il bene della vita da condotte o omissioni dirette a sopprimerlo.

Sempre restando al tema specifico della causa, la Corte delinea le due obbligazioni su cui si fonda la posizione di garanzia del comodatario: gli obblighi di manutenzione e gli obblighi di custodia. In particolare, in base all'art. 1808 c.c., gravano sul comodatario gli obblighi di manutenzione ordinaria dell'immobile; in base all'art.1804 c.c., il comodatario è tenuto a custodire il bene con la diligenza del buon padre di famiglia. Si tratta di obblighi che regolano il rapporto contrattuale e, al contempo, delineano l'ambito della responsabilità del comodatario nei confronti dei terzi.

Fatta tale premessa, la prima conseguenza è l'esonero del comodatario da ogni responsabilità per l'installazione dell'impianto e per i suoi difetti genetici.

Le obbligazioni del comodatario in quanto custode del bene invece portano a differenti conclusioni. Secondo gli insegnamenti della Cassazione civile (Cass. civ, sez. III., 30 giugno 2015, n. 13363) sia il comodatario che il comodante rispondono nei confronti dei terzi, in quanto custodi del bene. Tale orientamento va coordinato con i principi del diritto penale, che richiede l'esistenza in capo al garante di effettivi poteri impeditivi dell'evento.

Nel caso di specie il comodatario, in quanto contraente della locazione e percepiente i canoni, veniva considerato effettivamente nelle condizioni di potere operare sulla cosa locata, per il diretto coinvolgimento nel rapporto di contrattuale. Il tutto senza che venisse meno la responsabilità del proprietario che, mantenendo la disponibilità giuridica, manteneva anche la custodia.

Nell'esaminare le differenti posizioni di due soggetti (proprietario e comodatario) gravati dall'onere di protezione del medesimo bene giuridico (incolumità del conduttore), la sentenza tocca la tematica generale dei contributi di differente livello nell'intervento protettivo incombente sui gravati da posizione di garanzia.

La posizione di garanzia richiede l'esistenza in capo al garante di poteri impeditivi dell'evento, i quali, peraltro, possono essere anche diversi e di minore efficacia rispetto a quelli direttamente e specificamente volti ad impedire il verificarsi dell'evento: nel senso che è necessario e sufficiente che il garante abbia il potere, con la propria condotta, di indirizzare il decorso degli eventi proiettandoli verso uno sviluppo atto ad impedire la lesione del bene giuridico da lui preso in carico, esercitando, quindi, i poteri da lui esigibili anche laddove questi non siano da soli impeditivi dell'evento.

Osservazioni

Per attribuire ad una condotta omissiva un'efficacia causale è necessario accertare che l'agente abbia in capo a sé la c.d. posizione di garanzia: cioè che, in ragione della sua prossimità con il bene da tutelare, sia titolare di poteri ed obblighi che gli consentano e gli impongano di attivarsi onde evitare la lesione o messa in pericolo del bene giuridico la cui integrità egli deve garantire.

Nel caso della responsabilità da cosa in custodia i soggetti onerati della posizione di garanzia sono certamente di numero superiore rispetto ai soli proprietari, annoverandosi nel gruppo anche coloro i quali dai proprietari la assumano per contratto (v., ad esempio, gli amministratori di condominio), nonché i possessori ed i detentori. Le loro posizioni non son certo eguali, seppure ciascuno ne abbia una sensibile.

Nella gran parte dei casi, i garanti non dispongono sempre e in ogni situazione di tutti i poteri impeditivi che invece di volta in volta si modulano sulle situazioni concrete. Pertanto, è sufficiente che ciascuno ponga in essere quelli da lui esigibili - si pensi al caso di ravvisato pericolo di distacco di parti edilizie, l'amministratore di condominio è tenuto a convocare tempestivamente l'assemblea ed a precludere l'accesso alla zona pericolosa, i condomini a deliberare l'intervento e corrispondere la provvista - con conseguente elaborazione del concetto della catena di solidarietà differenziata, che prevede che non vi siano esoneri ma nemmeno cieche equiparazioni fra differenti posizioni. Ad evitare l'evento, difatti, valgono tanto i contributi di chi abbia poteri impeditivi del medesimo come di chi possa aumentare le probabilità che l'evento non si verifichi.

Guida all'approfondimento

Nardi, Inadempimento del locatore, omessa custodia del terzo e danno al conduttore, in Resp. civile, 2008, 11, 877.

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