La facoltà dell'usufruttuario di sostituirsi al nudo proprietario nel pagamento delle spese straordinarie

17 Ottobre 2017

Se l'usufruttuario di un immobile condominiale anticipa l'importo delle spese straordinarie, gravanti sul nudo proprietario, quid iuris? Puntualizzando i poteri dell'usufruttuario, la Cassazione ha analizzato e risolto efficacemente una fattispecie in cui si discuteva circa l'esigibilità da parte dell'usufruttuario stesso di quanto anticipato nei confronti del nudo proprietario a titolo di spese straordinarie.
Massima

L'art. 1006 c.c., stabilendo che ogni usufruttuario può ripetere solo alla fine dell'usufrutto le spese anticipate in luogo del nudo proprietario (spese, per gli immobili condominiali, che vengono deliberate dall'assemblea condominiale e poi richieste dall'amministratore del condominio), implica che, prima di tale momento, l'usufruttuario è carente di azione verso il nudo proprietario del bene; in virtù della mancanza di una condizione dell'azione stessa, l'improponibilità della domanda di rimborso in pendenza dell'usufrutto può essere rilevata ex officio dal giudice.

Il caso

Il nudo proprietario conveniva dinanzi al Tribunale l'usufruttuario, e, per quanto interessa in questa sede, chiedeva la condanna del convenuto al rimborso di tutte le spese da lui sostenute a titolo di imposte, tributi ed interessi. Il convenuto negava l'esistenza del credito dedotto dal nudo proprietario e chiedeva in via riconvenzionale il ristoro delle spese sostenute per le opere di straordinaria manutenzione.

Il Tribunale rigettava la domanda attrice, accogliendo, invece, la domanda riconvenzionale relativa alle spese di manutenzione straordinaria, di cui disponeva il rimborso.

Avverso la predetta decisione proponeva appello l'attore e, il giudice di seconde cure rigettava il gravame, rilevando che l'eccezione dell'appellante di inammissibilità, ex art. 1006 c.c., della domanda di rimborso delle spese manutentive proposta in pendenza dell'usufrutto, era infondata, in quanto la norma invocata faceva riferimento alle sole spese di riparazione, mentre quelle liquidate in sentenza attenevano alla diversa ipotesi della manutenzione straordinaria, come tale a carico del nudo proprietario.

La questione

Si trattava, quindi, di verificare in primo luogo se, ai fini dell'anticipo delle spese gravanti sul nudo proprietario, effettuato dall'usufruttuario del bene anche condominiale, si debba distinguere fra spese di riparazione – per le quali vige senz'altro la disciplina dell'art. 1006 c.c., secondo cui tali spese possono essere chieste solo alla fine dell'usufrutto – e spese di manutenzione straordinaria; in secondo luogo, se, una volta accertato che il concetto di riparazione comprenda, ai fini dell'art. 1006 c.c., anche quello di manutenzione, l'eccezione del mancato termine dell'usufrutto possa essere sollevata ex officio dal giudice.

Le soluzioni giuridiche

Si deve innanzitutto precisare che, in base alla lettera della norma vigente, la facoltà dell'usufruttuario, ai sensi dell'art. 1006 c.c., di eseguire le riparazioni straordinarie in luogo del proprietario sorge solo se il nudo proprietario, previamente interpellato, rifiuta di eseguire le riparazioni poste a suo carico, oppure le ritarda senza che vi sia un giustificato motivo.

Si ritiene ammissibile, infatti, la possibilità di un giusto motivo anche per il rifiuto opposto dal nudo proprietario.

In base al dettato legislativo dell'art. 1006 c.c., la facoltà di anticipo cessa di essere esercitabile qualora il nudo proprietario ritardi a causa di un giusto motivo (la norma deve, però, coordinarsi con il testo novellato dell'art. 67, ultimo comma, disp. att. c.c., che prevede la solidarietà per le spese condominiali fra usufruttuario e nudo proprietario).

Tale giusto motivo potrebbe sussistere, pur non disconoscendosi l'oggettiva necessità delle riparazioni, dovendosi anche tenere conto che il proprietario non ha l'obbligo di assicurare all'usufruttuario la continuità del godimento. Per accertare il giusto motivo, appare necessario considerare, oltre ai dati oggettivi della cosa, quelli soggettivi del proprietario, riguardanti la sua situazione sociale e patrimoniale.

Diversamente dall'attuale, la norma del codice previgente consentiva in ogni caso all'usufruttuario di sostituirsi al nudo proprietario, riprendendo la fonte romana secondo cui all'usufruttuario stesso non può essere proibito di fare le riparazioni.

Secondo un orientamento, l'usufruttuario ha tuttora la facoltà di eseguire le riparazioni straordinarie, pur senza avere preventivamente accertato il rifiuto del nudo proprietario di provvedervi.

Si osserva, in proposito, che tale esecuzione non arreca alcun danno al proprietario, il quale ultimo non ha, dunque, una pretesa risarcitoria da fare valere verso l'usufruttuario per non essere stato interpellato in via preventiva.

La sola conseguenza del rifiuto o del ritardo del nudo proprietario a eseguire le riparazioni ex art. 1005 c.c. è quella del sorgere del diritto dell'usufruttuario a compierle in vece del proprietario: non è prevista né la sanzione dell'adempimento in forma specifica, né quella del risarcimento dei danni.

L'obbligazione di rimborso di spese ex art. 1006 c.c., inoltre, costituisce un debito di valuta, non di valore, ed è soggetta, quindi, al principio nominalistico, sancito dall'art. 1277 c.c. (in questo senso, già Trib. Chieti, 6 giugno 1950).

Circa la natura del diritto menzionato posto dall'art. 1006 c.c. a favore dell'usufruttuario, si può ritenere che costituisca – alle condizioni previste dal codice – un diritto potestativo, che compete all'usufruttuario stesso in funzione di reazione al comportamento illegittimo del nudo proprietario e a tutela conservativa della propria posizione sostanziale: si tratta di una forma di autotutela (in proposito, cfr. la non recente Trib. Palermo, 23 giugno 1958).

Se l'usufruttuario decide di anticipare le spese per le riparazioni straordinarie, si è osservato che può farlo anche nel proprio interesse e non necessariamente per negotiorum gestio ex art. 2028 c.c.

Resta in ogni caso il problema, affrontato dalla sentenza in commento, se nel diritto al rimborso ex art. 1106 c.c. debbano esser ricomprese solo i costi per le “riparazioni” (citate testualmente) oppure anche quelli derivanti dall'effettuazione delle opere di manutenzione straordinaria.

La Corte accoglie il ricorso statuendo che ciò che rileva, ai fini della distinzione tra gli interventi gravanti a carico dell'usufruttario e del nudo proprietario, non è la maggiore o minore attualità del danno da riparare, ma la essenza e la natura dell'opera, e cioè il suo carattere di ordinarietà o straordinarietà, poichè solo tale caratterizzazione incide sul diritto di cui l'uno o l'altro dei due soggetti sono titolari: spettando all'usufruttuario l'uso e il godimento della cosa, salva rerum substantia, si deve a lui lasciare la responsabilità e l'onere di provvedere a tutto ciò che riguarda la conservazione e il godimento della cosa nella sua sostanza materiale e nella sua attitudine produttiva; si devono, invece, riservare al nudo proprietario le opere che incidono sulla struttura, la sostanza e la destinazione della cosa, perché afferiscono alla nuda proprietà.

In ogni caso, come si accennava, nella materia in esame, si deve tenere conto anche delle disposizioni di attuazione del codice civile: l'art. 67, ultimo comma, disp. att. c.c., prevede la solidarietà fra nudo proprietario ed usufruttuario.

L'amministratore del condominio, quindi, una volta determinato l'importo delle spese condominiali a carico dell'usufruttuario e gravanti sul nudo proprietario, può poi chiedere l'importo medesimo all'uno o all'altro, essendovi fra i due soggetti solidarietà per il pagamento dei contributi dovuti all'amministrazione condominiale.

Osservazioni

Quali conseguenze vi sono per il nudo proprietario dell'immobile condominiale, se questi rifiuta o ritarda, senza avanzare un giusto motivo, l'accollo dell'onere delle riparazioni straordinarie?

Fermo che in via principale il nudo proprietario non ha (verso l'usufruttuario) l'obbligo di effettuare tali riparazioni, egli semplicemente rende con il suo comportamento legittima l'iniziativa dell'usufruttuario medesimo, il quale può di sua iniziativa effettuare il pagamento al condominio.

In quest'ultimo caso, il proprietario diviene debitore del rimborso di queste, senza interessi, alla fine dell'usufrutto, e a garanzia del suo credito all'usufruttuario è anche dato il diritto di ritenzione sull'immobile riparato (art. 1006 c.c.).

A favore dell'usufruttuario viene, dunque, prevista una delle eccezionali ipotesi di autotutela previste dall'ordinamento.

Chiariti i termini della possibilità per l'usufruttuario di pagare i lavori condominiali anche per la quota gravante sul nudo proprietario e delle conseguenze sul nudo proprietario, possiamo esaminare pure la fattispecie in cui l'usufruttuario (dopo che il proprietario abbia opposto a lui e all'assemblea condominiale un giusto motivo per il diniego di intervento) esegua comunque il pagamento al condominio delle spese per le riparazioni straordinarie, al fine di poter meglio proseguire nel godimento del bene.

In una tale evenienza, poiché l'usufruttuario non ha diritto al rimborso ex art. 1006 c.c., stante la presenza di un giusto motivo addotto dal proprietario, l'usufruttuario medesimo può esigere da quest'ultimo la sola rifusione nei limiti dell'arricchimento senza causa, a meno che il proprietario stesso non si liberi da questa richiesta con l'abbandono liberatorio della proprietà della cosa.

In ogni caso, il diritto dell'usufruttuario di sostituirsi al nudo proprietario nel pagamento delle spese straordinarie di natura condominiale, sul presupposto del ritardo di quest'ultimo o del suo illegittimo rifiuto, deve – senz'altro dopo la riforma del condominio ad opera della l. n. 220 del 2012 – confrontarsi con la regola della solidarietà fra usufruttuario e nudo proprietario, codificata dall'art. 67 disp. att. c.c., per le spese relative alle parti comuni.

In ogni caso, l'usufruttuario potrà chiedere il ristoro delle spese sostenute solo al termine del proprio diritto e, se agisce precedentemente a tale termine, l'improponibilità della domanda è passibile di essere sollevata d'ufficio dal giudice.

Guida all'approfondimento

MUSOLINO, L'usufrutto, nella collana Strumenti del diritto. Diritti reali, Zanichelli, Bologna, 2011, p. 420 ss.

CATERINA, Usufrutto, uso, abitazione e superficie, in Tratt. dir. civ., diretto da Sacco, Torino, 2009, 119

BIANCA, Diritto civile, vol. 6, La proprietà, Milano, 1999, 612; PUGLIESE, Usufrutto. Uso. Abitazione, in Tratt. dir. civ., diretto da Vassalli, Torino, 1972, 524

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