TARSU: riduzione del 40% della tariffa nel caso di “emergenza rifiuti”

31 Ottobre 2017

Il contribuente che subisce gravi e protratte disfunzioni nel servizio di raccolta rifiuti non derivanti da imprevedibili impedimenti organizzativi ha diritto ad una riduzione tariffaria della TARSU; nella specie la tassa è dovuta in misura non superiore al 40% della tariffa, dunque con una riduzione non superiore al 60%, tanto in applicazione del disposto di cui all'art. 59 del D.Lgs. n. 507/1993.
Massima

Il contribuente che subisce gravi e protratte disfunzioni nel servizio di raccolta rifiuti non derivanti da imprevedibili impedimenti organizzativi ha diritto ad una riduzione tariffaria della TARSU; nella specie la tassa è dovuta in misura non superiore al 40% della tariffa, dunque con una riduzione non superiore al 60%, tanto in applicazione del disposto di cui all'art. 59 del D.Lgs. n. 507/1993.

La riduzione in argomento mira a ripristinare un tendenziale equilibrio impositivo, in costanza di una situazione patologica di grave disfunzione, tra l'ammontare della tassa comunque pretendibile e i costi generali del servizio.

È tanto indipendentemente dalla responsabilità dell'Amministrazione comunale che rimane responsabile anche in presenza di una situazione emergenziale ed a prescindere dal regolamento comunale che preveda la circostanza surriferita quale esimente ad hoc.

Il caso

Un contribuente esercente l'attività alberghiera ricorreva avverso il Comune di Napoli contestando la pretesa tributaria vantata dal Comune in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU).

Nel proporre ricorso il contribuente eccepiva, tra gli altri motivi, la violazione e falsa applicazione dell'art. 59 del D.Lgs. n. 507/1993 che riconosce il diritto alla riduzione del tributo (la tassa è dovuta in misura non superiore al 40% della tariffa) in conseguenza delle notorie e protratte disfunzioni nella prestazione del servizio di raccolta dei rifiuti nella città di Napoli nel 2008.

La CTR nella sentenza impugnata, escludeva il diritto della società contribuente alla riduzione tariffaria sull'assunto che è stata esclusa ogni responsabilità del Comune di Napoli con riferimento al "disservizio del servizio" pubblico di raccolta rifiuti.

Tale tesi, portata all'attenzione della Suprema Corte ha trovato massima censura, perchè basata su un elemento – la responsabilità dell'amministrazione comunale – non prevista dalla legge nella descrizione della fattispecie di riduzione, riduzione che spetta per il solo fatto che il servizio di raccolta, debitamente istituito ed attivato, non venga poi concretamente svolto, ovvero venga svolto in grave difformità rispetto alle modalità regolamentari, con illegittimità di qualunque normativa locale che escluda la responsabilità suddetta.

La riduzione prevista dalla normativa, infatti, riferiscono gli Ermellini, è prevista per il fatto obiettivo che il servizio istituito non venga poi erogato secondo le prescritte modalità e che abbia il carattere della gravità e perdurante non fruibilità.

La questione

La vicenda trae origine dal ricorso proposto da una società esercente l'attività alberghiera, avverso l'avviso di pagamento TARSU per l'anno d'imposta 2008 dal Comune di Napoli, anno in cui venne dichiarato un nuovo Stato d'Emergenza in Campania a causa della saturazione della capacità di smaltimento dei rifiuti degli impianti, con contestuali disservizi sul servizio di raccolta.

La società contribuente deduceva, tra gli altri motivi, la violazione dell'art. 59 del D.Lgs. n. 507/1993 che detta i confini della disciplina relativa al servizio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Per quel che riguarda il caso di specie, il contribuente ha portato all'attenzione dei giudicanti i disposti di cui ai commi 4 e 6 a norma dei quali: “se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attività dell'utente o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di cui al comma 1, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, da stabilire in modo che l'utente possa usufruire agevolmente del servizio di raccolta, il tributo è dovuto nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 2 (la tassa è dovuta in misura non superiore al 40% della tariffa)” e “linterruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando il disposto del comma 4.”

Ebbene, la questione sottesa la fattispecie prospettata verteva sul diritto della ricorrente alla riduzione del tributo, dovuto in misura non superiore al 40% della tariffa, tanto in quanto il servizio di raccolta rifiuti assumeva i caratteri di gravità e perdurante non fruibilità nell'anno 2008, con contestuale inapplicabilità dell'esimente contemplata dal comma 6 dell'art. 59 del D.Lgs. n. 507/1993, la quale prevede che in presenza di “imprevedibili impedimenti organizzativi”vi può essere esonero o riduzione del tributo in argomento.

A fronte delle argomentazioni della ricorrente società, si opponeva il Comune di Napoli, il quale eccepiva l'esimente predetta, in quanto l'intera materia e le connesse competenze decisionali erano nel 2008 in capo al commissario straordinario, articolazione della presidenza del Consiglio dei Ministri, e che il Comune di Napoli certamente non avrebbe potuto prevedere che gli impianti di raccolta RSU, di competenza del commissario straordinario, si sarebbero saturati a causa del mancato completamento del ciclo di lavorazione dei rifiuti alla termovalorizzazione.

A tanto aggiungasi che il Comune aveva adottato finanche un regolamento comunale in materia di TARSU nel quale prevedeva che il diritto alla riduzione non poteva trovare riconoscimento qualora il disservizio fosse determinato "da situazioni emergenziali legate alla saturazione degli impianti terminali di conferimento dei rifiuti solidi urbani".

I giudici d'appello, nella sentenza impugnata e sottoposta al vaglio di legittimità della Suprema Corte di Cassazione, avevano escluso il diritto della società contribuente alla riduzione tariffaria in quanto "in ordine al disservizio del servizio pubblico di raccolta, è stato da numerose pronunce di commissioni tributarie esclusa ogni responsabilità del Comune di Napoli".

La questione sollevata, dunque, sottoposta al vaglio di legittimità della Corte di Cassazione, era valutare se, in presenza del disservizio al sistema di raccolta rifiuti il contribuente avesse diritto o meno alla riduzione tariffaria, tanto a fronte dell'applicabilità dell'esimente (ex art. 59, comma 6, D.Lgs. n. 507/1993) al caso di specie ed in presenza di un regolamento comunale che espressamente derogava la riduzione a causa della situazione emergenziale occorsa.

Le soluzioni giuridiche

Con la sentenza resa della Suprema Corte di Cassazione i giudici sono stati chiamati a dirimere due fondamentali questioni di diritto in relazione al tributo in argomento.

In primis la fattispecie portata all'attenzione dei giudici verteva sulla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 59, comma 4, del D.Lgs. n. 507/1993 necessari al fine dell'ottenimento della riduzione del 60% della tariffa (riferisce la norma la tassa è dovuta in misura non superiore al 40%), nel caso di una situazione di emergenza rifiuti, in cui il servizio di raccolta si svolgeva in grave difformità e per un periodo di tempo considerevole. Tanto, in considerazione dell'esimente di cui al comma 6 del medesimo articolo, che contemplal'esonero o riduzione del tributo in presenzadi “imprevedibili impedimenti organizzativi”, nella specie giustificabili del fatto che le competenze decisionali in materia rifiuti, nel 2008, erano in capo al commissario straordinario.

A tal proposito i giudici hanno rilevato che “il presupposto della riduzione della TARSU ai sensi del D.Lgs. n. 507/1993, art. 59, comma 4, non richiede che il grave e non temporaneo disservizio sia imputabile a responsabilità dell'amministrazione comunale o comunque a causa che, rientrando nella sua sfera di controllo ed organizzazione, sia da questa prevedibile o prevenibile; tale presupposto si identifica invece nel fatto obiettivo che il servizio di raccolta, istituito ed attivato:

  • non sia svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione o di esercizio dell'attività dell'utente;
  • ovvero, vi sia svolto in grave violazione delle prescrizioni del regolamento del servizio di nettezza urbana, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, in modo che l'utente possa usufruire agevolmente del servizio stesso”.

I giudici, dunque, con la sentenza in esame hanno confermato e rimarcato un principio immanente dell'ordinamento tributario (cfr. sentenza n. 6312 del 23 marzo 2005) secondo il quale "il pagamento della tassa è dovuto indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio, purché ne abbia la possibilità" (cfr. Cass. civ. n. 10608 del 4 luglio 2003, ma anche Cass. civ., SS.UU. n. 902 dell'8 maggio 1967). Infatti, il presupposto del pagamento di una tassa sta nel fatto che "il cittadino residente abbia la possibilità, cioè sia posto in condizione di utilizzare il servizio", diversamente viene in considerazione la riduzione in argomento.

In secundis la Corte ha valutato la portata di un regolamento comunale che contempli una specifica esimente nel caso di disservizio determinato "da situazioni emergenziali legate alla saturazione degli impianti terminali di conferimento dei rifiuti solidi urbani".

A riguardo gli Ermellini hanno statuito che “va disapplicato, per contrasto con la disciplina primaria di cui al D.Lgs. n. 507/1993, il regolamento comunale che escluda o limiti il diritto alla riduzione TARSU, subordinandone il riconoscimento ad elementi - quale quello della responsabilità dell'amministrazione comunale ovvero della prevedibilità o prevenibilità delle cause del disservizio - diversi ed ulteriori da quelli prescritti dall'art. 59 cit.”.

In ogni caso, rimane fermo l'onere per il contribuente di provare il grave e perdurante disservizio nella raccolta e conferimento dei rifiuti che lo ha interessato.

Infatti, con la pronuncia in oggetto i giudici di legittimità non hanno mancato di rilevare che “pur nella notorietà del grave e perdurante disservizio nella raccolta e conferimento dei rifiuti che ha colpito la città di Napoli, la sussistenza del diritto alla riduzione TARSU deve essere accertato dal giudice di merito - con onere della prova a carico del contribuente che tale diritto deduca - con riguardo alla specifica situazione del contribuente stesso; così quanto al periodo di imposizione; alla ubicazione della residenza o esercizio di attività; alla tipologia dei rifiuti e, più in generale, ad ogni altro elemento fattuale utile a verificare la ricorrenza, in concreto, di un disservizio del tipo previsto dall'art. 59, comma 4 cit.”.

Osservazioni

Situazioni di “emergenza rifiuti”, come quella sottoposta all'attenzione della Suprema Corte, nel nostro paese non sono, purtroppo, casi isolati, infatti, recentemente anche la Capitale (per citare il caso più eclatante) è al centro dei riflettori a causa di una situazione simile a quella Partenopea del 2008, in cui si è gridato ad un vero e proprio allarme sanitario oltre che ambientale.

L'ordinanza in commento, dunque, certamente costituisce un precedente importante nel complesso e preoccupante panorama della gestione dei rifiuti solidi urbani in Italia, da una parte con il placet dei contribuenti e dall'altra con la preoccupazione per tutti i Comuni a rischio emergenza (e non solo).

Infatti, la decisione in oggetto è innegabilmente un importante precedente in materia di tributi destinatati a finanziare i costi del servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti, in quanto per la sua portata è potenzialmente atta ad essere invocata dai contribuenti, non pochi, che vivono a contatto con l'emergenza rifiuti, il tutto con la preoccupazione dei Comuni che vedrebbero gravemente compromesse le entrate locali con evidenti ripercussioni proprio sul servizio di raccolta e smaltimento.

Tanto a maggior ragione in quanto la portata della pronuncia in discussione non si limita all'oramai abrogata TARSU, bensì è idonea ad essere invocata anche per la TARI (istituita con la Legge n. 147/2013, che si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014) che ha sostituito i preesistenti tributi dovuti al Comune per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, noti con l'acronimo di TARSU, TIA e di TARES.

Infatti, la Legge n. 147/2013, commi 655-656, istitutiva della TARI, prevede al comma 656 che “la Tari è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente”.

Dalla lettura della norma si evince che la disciplina della TARI ricalca previsione dell'art. 59 del D.Lgs. n. 507/1993, con l'aggravante che viene aumentata la soglia di riduzione del tributo che passa dal 40 al 20 per cento, con la conseguenza che il tributo potrà subire una riduzione sino all'80%.

È dunque evidente, che la riduzione, necessaria per stabilire un “equilibrio impositivo tra la tassa pretendibile e i costi generali del servizio” (come declinato dalla Suprema Corte), è una vera e propria “spada di Damocle” idonea a influire non poco sulle politiche locali in materia di rifiuti, in quanto in casi di emergenza i Comuni dovranno fare i conti anche con una riduzione del gettito fiscale.

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