Ricezione della convocazione assembleare a mezzo lettera raccomandata e decorrenza del termine di cui all'art. 66 disp. att. c.c.
22 Novembre 2017
Massima
Nel caso in cui la convocazione alla seduta assembleare condominiale sia recapitata al condomino a mezzo raccomandata postale che non venga consegnata al domicilio per assenza sua o di altro soggetto abilitato alla ricezione, ai fini del rispetto del termine previsto dall'art. 66 disp. att. c.c. deve aversi riferimento al momento del rilascio, da parte dell'agente recapitante, dell'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale e non già ad altre situazioni o circostanze successive, quali il materiale ritiro, così perfezionandosi la presunzione di conoscenza stabilita dall'art. 1335 c.c. e fatta salva la possibilità, da parte del destinatario, di provarne la incolpevole conoscenza. Il caso
Nel caso concreto un condomino aveva proposto giudiziale impugnativa di delibere assembleari, lamentando - tra gli altri motivi - la sua intempestiva convocazione alla seduta in cui le stesse erano state adottate e che era stata effettuata con raccomandata postale. Sia in primo che in secondo grado la doglianza era stata ritenuta fondata, ritenendo, a tali fini, doversi fare applicazione dei principi valevoli per le notifiche a mezzo posta, per i quali la conoscibilità della convocazione avrebbe dovuto temporalmente collocarsi in coincidenza del compimento della giacenza ovvero del ritiro del plico laddove, come nel caso di specie, l'atto non era stato consegnato per assenza del destinatario ovvero di altri soggetti abilitati alla sua ricezione e, quindi, da tale momento sarebbe dovuto decorrere il termine di giorni cinque stabilito dall'art. 66 disp. att. c.c. La ragione di difesa opposta dal condominio, ricorrente per cassazione, è stata incentrata sull'erronea applicazione, al caso di specie, da parte del giudice di merito, di tale disciplina in luogo della differente prevista per gli atti negoziali ricettizi e compendiata nell'art. 1335 c.c. La questione
La tematica affrontata dalla pronuncia in esame attiene alla costituzione dell'assise deliberante del condominio edilizio con specifico riferimento alla convocazione di ogni suo partecipe. In particolare l'art. 66 disp. att. c.c. stabilisce che la convocazione deve essere «comunicata» a ciascun condomino «almeno cinque giorni prima» della data fissata per la seduta. L'inosservanza di questo termine –che, in base anche a quanto previsto dal successivo art. 72 disp. att. c.c., poichè posto a presidio di evidenti esigenze di concreta e consapevole partecipazione del singolo componente la comunione edilizia alle relative decisioni gestorie, non può essere derogato dal regolamento condominiale se non in incremento- può determinare l'invalidità della deliberazione assunta in assenza del condomino che dissenta da quanto con esso deciso. In tal senso interviene la previsione del comma 2, ultima parte, dell'art. 66 disp. att. c.c., come risultante all'esito dell'addenda operata dall'art. 20, comma 1 della l. 20 dicembre 2012, n. 220, che ha conferito valenza precettiva, di diritto positivo, a pregressi consolidati arresti esegetici, per i quali la violazione delle regole afferenti la regolare costituzione dell'assise deliberante è motivo di annullabilità delle conseguenti delibere adottate (in tal senso, Cass. civ., sez. un., 7 marzo 2005, n. 4806). Pertanto, dipende dal concreto contenuto che venga assegnato al termine «comunicato», a seconda del mezzo di cui sia fatto utilizzo per far conoscere al condomino la convocazione, la verifica della sua osservanza e la conseguente legittimità del deliberato assunto. E, nel caso in cui la convocazione venga inviata a mezzo raccomandata postale e non ne sia possibile la materiale consegna al condomino destinatario, sulla ricorrenza di quali presupposti può comunque ritenersi da questi conosciuta? Le soluzioni giuridiche
Il giudice di legittimità, nel ritenere fondate le ragioni del condominio, ha ritenuto che nel caso in cui la convocazione assembleare venga recapitata a mezzo raccomandata postale che non possa essere consegnata per assenza, al domicilio, del destinatario ovvero di persona abilitata alla sua ricezione, essa deve ritenersi legalmente conosciuta - e da allora decorre il termine dilatorio per poter procedere alla seduta - nel momento in cui l'agente postale rilasci il relativo avviso di giacenza dell'atto presso l'ufficio postale, non assumendo rilievo eventuali attività successive, quali il materiale ritiro del plico. Poiché la convocazione assembleare ha lo scopo di rendere noti, al condomino, data, ora, luogo e contenuto del dibattito assembleare deve, in conseguenza, predicarsene la natura di atto giuridico unilaterale a contenuto recettizio per il quale l'art. 1335 c.c. ne stabilisce la conoscibilità, in capo al destinatario, una volta pervenuto al suo domicilio e fatta salva la possibilità, per questi, di dare prova di sua incolpevole conoscenza. E, con riferimento all'invio a mezzo raccomandata, la disciplina di dettaglio, di fonte regolamentare, apprestata dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 1 ottobre 2008 e dalla delibera dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 385/13/CONS del 20 giugno 2013, prevede che, qualora non ne sia possibile la consegna al destinatario ovvero ad altri soggetti abilitati, il recapitante debba procedere al deposito del plico presso l'ufficio postale e al rilascio di relativo avviso, così perfezionandosi la fattispecie al cui compimento se ne correla la legale conoscibilità. Da qui, nel ragionamento motivo della Corte, la non pertinenza, al caso di specie, di ulteriori alternative discipline fondate su differenti presupposti di fatto e giuridici, quali quella relativa alle notifiche degli atti giudiziari a mezzo posta - ritenuta, invece, applicabile dai giudici del merito - che, in base al principio affermato dall'art. 8 della l. 20 novembre 1982, n. 890, come modificato dall'art. 2 del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in l. 14 maggio 2005, n. 80, aveva condotto a ritenere conosciuto l'avviso una volta decorso il termine di giacenza presso l'ufficio postale ovvero, se antecedente, al momento del suo ritiro, con conseguente dilatazione temporale del momento di perfezionamento della legale conoscibilità. Osservazioni
La soluzione patrocinata dalla Corte regolatrice è integralmente condivisibile perché fa corretta applicazione della pertinente fonte normativa di disciplina, pervenendo ad un adeguato equilibrio degli interessi in gioco. È indubbio che ciascun condomino debba essere messo a preventiva conoscenza dei tempi, dei luoghi e degli argomenti che saranno oggetto di decisione in seno al consesso assembleare, e ciò in tempo utile a permettergli una partecipazione effettiva e consapevole: da qui la previsione di un termine entro il quale la relativa convocazione, con cui viene di ciò informato, debba essere posta a sua conoscenza e, quindi, la natura giuridica recettizia dell'atto con cui l'informazione viene trasmessa. Nel contempo, va evitato che tale prerogativa possa andare a indebito detrimento delle esigenze di governo della res comune condominiale e, in particolare, possa essere strumentalizzata laddove la mancata notizia della seduta assembleare, e dei temi in essa dibattuti, possa essere attribuita a colpevole negligenza del condomino, al cui indirizzo l'avviso sia stato comunque inviato, e legittimarlo al giudiziale gravame del deliberato assunto. In quest'ottica il riferimento alla categoria dell'atto recettizio e alla pertinente puntuale disciplina prevista dall'art. 1335 c.c. è corretta, perché rispecchia la natura e funzione della convocazione e appresta le dovute garanzie e rimedi per i casi in cui la mancata conoscenza dell'atto sia effetto di voluta o comunque contestabile trascuratezza del destinatario. Analogamente, il richiamo alla fonte regolamentare del servizio postale per accertare l'effettiva ricorrenza dei presupposti richiesti perché l'atto spedito possa ritenersi giunto nella disponibilità del ricevente deve ritenersi pertinente e integralmente riferibile al caso di specie. Trattasi, infatti, di regole elaborate per disciplinare situazioni giuridiche abbisognevoli di certezza relative proprio alla trasmissione e comunicazione di atti partecipativi e, quindi, la loro osservanza deve ritenersi sufficiente per poter pervenire, all'esito del riscontro del relativo rispetto, a ritenere realizzata la situazione presa a riferimento e la connessa legale conoscenza. Improprio, quindi, il riferimento ai precetti normativi dettati per la differente fattispecie della notificazione degli atti a mezzo del servizio postale, il cui carattere di specialità - con riferimento sia alla qualità del soggetto abilitato all'invio, sia alla natura e tipologia del pertinente oggetto - già ne escluderebbe una portata applicativa con riferimento alla comunicazione di atti negoziali privatistici non destinati alla produzione di analoghi effetti. Peraltro, va osservato che la sentenza in commento, sebbene, come evidenziato nella sua parte motiva, abbia avuto a riferimento, ratione temporis, fattispecie non ricadente nella attuale portata precettiva dell'art. 66 disp. att. c.c. risulta, tuttavia, di stringente attualità. La l. 11 dicembre 2012, n. 220, di riforma del condominio degli edifici, modificando il comma 6 dell'art. 66 disp. att. c.c., ha dettato una disciplina di maggiore dettaglio quanto alle modalità di convocazione dell'assemblea. Il precedente disposto, secondo il principio della libertà delle forme, si limitava a prevedere che l'avviso dovesse essere comunicato ai condomini almeno cinque giorni prima della seduta. L'attuale formulazione ne individua specifiche modalità di comunicazione, i relativi tempi di trasmissione oltre che il contenuto e gli effetti conseguenti all'inosservanza delle dette prescrizioni. Tra le forme partecipative è prevista anche la «posta raccomandata». Le indicazioni contenute nella pronuncia esaminata - che confermano il recente precedente affermato in Cass. civ., sez. II, 3 novembre 2016, n. 22311 - conducono ad escludere che, anche nel nuovo sistema di disciplina, l'avviso possa essere comunicato, al condomino, a mezzo raccomandata senza ricevuta di ritorno poiché solamente l'altra modalità consente il conseguimento del risultato finale della effettiva consegna o, comunque, della conoscibilità dell'atto poiché se ne comprova l'arrivo al suo indirizzo. Tale precisazione consente, poi, di accennare all'ulteriore problematica che si pone qualora, in luogo del gestore pubblico del servizio postale, venga fatto utilizzo dei c.d. servizi di posta privata e si registri, come nel caso esaminato, l'assenza del destinatario o di altro soggetto abilitato alla ricezione, non potendo, in tal caso, ritenersi applicabili le richiamate regole proprie del servizio pubblico postale (così Cass. civ., sez I, 22 dicembre 2016, n. 26778: Cass. civ., sez. VI/I, 30 gennaio 2014, n. 2035). In conclusione può, quindi, sostenersi che laddove l'art. 66, comma 3, disp. att. c.c. elenca singole modalità attraverso le quali la convocazione assembleare può essere «comunicata» al condomino, essa integra una sorta di c.d. norma in bianco, la determinazione del cui concreto contenuto, affinché possa ritenersi realizzata la fattispecie conoscitiva, richiede l'eterointegrazione con ulteriori disposizioni che disciplinano la singola modalità partecipativa. Ciò vale anche per il caso di utilizzo della «posta elettronica certificata», le cui ontologiche caratteristiche di legale conoscenza in capo al destinatario, secondo le previsioni di dettaglio contenute nel d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, escludono che analogo risultato possa conseguirsi attraverso la c.d. posta elettronica semplice.
Della Corte, Assemblea: convocazioni e maggioranze, in Dossier condominio, 2013, fasc. 138, 7; Ginesi, La convocazione dell'assemblea: nuove modalità e principi sopravvissuti alla legge 220/2012, in Amministr. immob., 2013, fasc. 177, 515; Salciarini, Convocazione dell'assemblea e ricezione di una busta vuota, in Immob. & diritto, 2011, fasc. 7, 28; Meo, Convocazione dell'assemblea condominiale ed introduzione delle nuove tecnologie, in Immob. & proprietà, 2011, 693; Gallucci, Avviso di convocazione dell'assemblea di condominio: vale il principio della libertà della forma, in www.dirittoegiustizia.it, 2010; Fulco, Incidenza della normativa privacy nella convocazione straordinaria di assemblee da parte dei condomini, in Il Civilista, 2007, fasc. 2, 66; Bordolli, Assemblea di condominio e ordine del giorno incompleto, in Immob. & proprietà, 2007, 689; Corpino, Brevi considerazioni sulla disciplina delle innovazioni e sulle modalità di convocazione dell'assemblea nel regime condominiale, in Riv. giur. sarda, 1995, 630. |