Mediazione obbligatoria e impugnativa di delibera: la decorrenza del termine previsto dall'art. 1137 .c.c.
27 Novembre 2017
Massima
Se viene avviata una mediazione (obbligatoria ex d.lgs. n. 28/2010) avente ad oggetto l'impugnativa di una delibera assembleare, e la procedura si conclude con esito negativo, dal momento del deposito del verbale nella segreteria dell'organismo il termine di 30 giorni decorre nuovamente ed interamente, e non solo per i giorni eventualmente rimasti. Il caso
Un condomino, assumendo di essere parte di un complesso supercondominale, impugna la delibera assembleare, lamentando l'irregolarità nella formazione della stessa - composta dai rappresentanti a mente dell'art. 67 disp.att. c.c. - e perché l'assemblea dei rappresentanti avrebbe approvato anche spese straordinarie le quali, devono invece essere sottoposte, in forza della predetta norma attuativa (in vigore dal 2013), alla assemblea plenaria. A fronte di una delibera assunta in data 20 novembre 2014, l'attore ha preliminarmente introdotto l'obbligatoria mediazione nel rispetto del termine di cui all'art. 1137 c.c.; il procedimento si è concluso con provvedimento depositato il 12 febbraio 2015 e l'attore ha proposto l'impugnativa con citazione notificata il 13 marzo 2015. Il supercondominio si è costituito eccependo, in via preliminare, l'intervenuta decorrenza del termine di trenta giorni previsto dalla norma che disciplina il sindacato della delibera condominiale, e quindi l'avvenuta decadenza dalla facoltà di impugnare.
La questione
La questione da risolvere attiene alla modalità con cui computare il termine di decadenza previsto dall'art. 1137 c.c., in quanto l'impugnativa di delibera condominiale, a mente dell'art. 71 quater disp.att. c.c. e dell'art. 5 comma 1 bis del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 rientra fra le controversie sottoposte alla c.d. «mediazione obbligatoria». A tale ambito è sottratta la fase, di natura cautelare, relativa alla discussione sulla sospensione della efficacia della delibera, che dovrà svolgersi necessariamente dinanzi all'Autorità Giudiziaria e che oggi, alla luce del riformato art. 1137 c.c., può essere proposta in via autonoma ma non giova ai fini della decadenza dalla impugnazione, che dovrà comunque essere proposta entro trenta giorni dalla assemblea, se il condominio era presente, o dalla ricezione del verbale, se assente. Le norme in tema di mediazione prevedono che l'introduzione del procedimento comporta gli stessi effetti della domanda giudiziale sulla prescrizione e sulla decadenza, per quest'ultima per una sola volta, essendo tenuta la parte a proporre la domanda - ove la mediazione fallisca - entro il medesimo termine di decadenza, che decorre dal momento del deposito del verbale presso l'organismo di mediazione (art. 5, comma 6, d.lgs.n. 28/2010 e succ. mod.). Va sottolineato che tale effetto si produce dalla comunicazione alle altre parti della domanda di mediazione e non dal deposito della istanza, di tal ché è quell'adempimento che deve essere compiuto nei trenta giorni previsti dall'art. 1137 c.c.; poiché l'art. 8, comma 1, del d.lgs.n. 28/2010 prevede che, una volta depositata l'istanza, la domanda e la data della comparizione siano comunicate all'altra parte con ogni mezzo che ne assicuri la ricezione, «anche a cura della parte istante», è opportuno che colui che si accinge ad impugnare la delibera, proceda in prima persona a tale comunicazione, onde far scattare il meccanismo sospensivo del termine decadenziale, atteso che l'organismo non ha perimetri perentori per la comunicazione e ben potrebbe effettuarla in tempi non utili. Poiché la formulazione dell'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010 non risulta felicissima, si pone il dubbio se l'espressione «se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza» debba essere intesa nel senso che il termine - dal momento del deposito del verbale - decorrerà nuovamente per intero o riprenderà a decorrere il termine residuo, rispetto a quello già decorso fra il dies a quo (assemblea o comunicazione del relativo verbale all'assente) e la comunicazione della domanda di mediazione al condominio.
Le soluzioni giuridiche
Il tribunale di Milano ritiene infondata l'eccezione del supercondominio convenuto e tempestiva l'impugnazione, intervenuta entro il termine di 30 giorni dal deposito del verbale negativo di mediazione presso il relativo organismo. L'atto di citazione è dunque stato notificato al supercondominio tempestivamente rispetto al termine previsto dall'art. 1137 c.c. (ma computato di nuovo per l'intero dal deposito del verbale negativo di mediazione; giova rilevare che l'atto di citazione è oggi l'unico mezzo deputato alla impugnativa della delibera (Cass. civ., sez. un., 14 aprile 2011, n. 8491) e che taluni giudici di merito hanno ritenuto addirittura inammissibile l'impugnazione proposta con ricorso (Trib. Milano, 21 ottobre 2013, n. 56369; App. Napoli, 2 marzo 2015, n. 1048; Trib. Cremona, 23 gennaio 2014, n. 37). Il tribunale di Milano non spende una sola parola di motivazione sulla lettura della norma in tema di mediazione e decadenza, ritenendo evidentemente che la mera interpretazione letterale del dettato normativo (art. 5, d.lgs. n. 28/2010) consenta di pervenire a tale soluzione; è invece interessante la notazione del giudice lombardo ove rileva che risultano procedibili unicamente le domande proposte anche in sede di mediazione, per cui se l'attore faccia valere in giudizio motivi di impugnazione non rappresentati in sede di mediazione, su questi deve ritenersi calata la scure del termine decadenziale previsto dall'art. 1137 c.c. Alle medesime conclusioni era già pervenuto il Tribunale di Monza, con sentenza 12 gennaio 2016 n. 65, che aveva qualificato il meccanismo disposto dall'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 28/2010 come interruttivo e non sospensivo, sicché terminata infruttuosamente la mediazione, lo stesso iniziava a decorrere nuovamente per intero allo spirare della mediazione: il giudice osserva che la formulazione utilizzata dal legislatore nell'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010 («impedisce la decadenza») e l'individuazione di un nuovo termine di decorrenza in caso di esito negativo della mediazione escludono di poter ritenere fondate interpretazioni diverse dalla interruzione del termine, anche alla luce di Cass. civ., sez. un., 22 luglio 2013, n. 17781, che ha ritenuto operare lo stesso meccanismo interruttivo, con integrale decorrenza del nuovo termine, nei giudizi per equa riparazione da irragionevole durata del processo. Il tribunale di Monza si discosta espressamente - richiamandolo, per escludere che apporti elementi di diversa valutazione - da altro precedente di merito (Trib. Palermo, 18 settembre 2015, n. 4951), che aveva invece ritenuto meramente sospeso il termine, con decorrenza della parte residua una volta esperita la mediazione e ciò sul mero e apodittico assunto che il d.lgs. n. 28/2010 non richiami l'art. 2943, comma 2, c.c. Osservazioni
La pronuncia ambrosiana ha indubitabilmente il pregio di fornire una soluzione operativamente praticabile al soggetto che intenda impugnare una delibera e si trovi a dover affrontare le forche caudine della mediazione obbligatoria sotto la “spada di Damocle” del termine previsto dall'art. 1137 c.c. Il sostenere che l'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 28/2010 disponga una mera sospensione, oltre che poco conforme al dettato letterale della norma, appare lesivo - in maniera significativa - del diritto di difesa della parte, che - ove la domanda di mediazione venisse comunicata (come in precedenza evidenziato) ad esempio il ventinovesimo giorno - si vedrebbe residuare un solo giorno (dal verbale negativo) per l'esercizio della azione. Anche sotto il profilo sistematico la tesi della mera sospensione del termine non appare condivisibile, alla luce delle assorbenti considerazioni svolte dalla citata Cass. civ., sez. un.,22 luglio 2013, n 17781 laddove - seppur relativamente al termine semestrale per la proposizione della domanda di riparazione per l'irragionevole durata del processo - riconduce l'istituto in un alveo in cui si inscrive compiutamente anche l'azione ex art. 1137 c.c. Il massimo consesso di legittimità osserva che la natura del termine decadenziale (di sei mesi, in quella ipotesi) va ascritto, secondo il dettato del legislatore, alla decadenza (artt. 2964 e ss. c.c.); peraltro, la natura processuale di tale decadenza comporta che il termine, oltre il quale l'azione è preclusa, deve computarsi tenendo conto della sospensione del periodo feriale di cui all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Cass. civ., sez. I, 29 gennaio 2010 n. 2153; Cass. civ., sez. I, 11 marzo 2009, n. 5895), come accade per ogni altro termine analogo (Cass. civ., sez. III, 28 settembre 2012, n. 16549; Cass. civ., 17 novembre 2010, n. 23227). Ne consegue che secondo la Suprema Corte la mediazione impedisce «per una sola volta» la decadenza e consente la proposizione di una nuova domanda nell'ulteriore nuovo termine decadenziale originariamente previsto. |