Validità del diniego di rinnovazione del contratto per immobili adibiti ad uso diverso
28 Novembre 2017
In tema di contratto di locazione di immobili ad uso commerciale, la facoltà, prevista dall'art. 29 l. n. 392/1978, di disdettare il contratto alla prima scadenza, comunicando la disdetta a mezzo raccomandata da inviare con un preavviso di almeno dodici mesi e indicando il motivo del diniego del rinnovo, deve considerarsi validamente esercitata dal conduttore e conosciuta dal destinatario, quando il mittente-conduttore dimostri l'avvenuto recapito della missiva all'indirizzo del locatore, incombendo su quest'ultimo l'onere di provare di non averne avuto conoscenza senza sua colpa. |