La domanda di mediazione impedisce la decadenza dal momento della comunicazione alle altre parti
01 Dicembre 2017
Massima
Ai fini della corretta comunicazione della domanda di mediazione, per controversie in materia di condominio (contenute nelle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II del codice civile e negli artt. 61 - 72 delle disposizioni attuative dello stesso codice civile), l'istante deve garantire la ricezione da parte del destinatario con il fax, la notificazione a norma degli artt. 137 ss. c.p.c., la posta elettronica certificata e la raccomandata con avviso di ricevimento. Il caso
Una condomina aveva impugnato la delibera condominiale in relazione all'approvazione delle nuove tabelle millesimali, rispetto alla quale la stessa aveva espresso voto contrario. A sostegno dell'impugnativa, l'attrice evidenziava che l'ordine del giorno comunicato dall'amministratore non prevedeva l'approvazione di nuove tabelle ma solamente la verifica delle tabelle esistenti. Per tali ragioni chiedeva al giudice adito l'annullamento della delibera e la contestuale revisione delle tabelle millesimali. Costituendosi in giudizio, in via pregiudiziale, il condominio sosteneva che i mezzi utilizzati dall'attrice per la comunicazione dell'avvio del tentativo della mediazione non erano idonei a garantire la ricezione da parte del destinatario. Pertanto, il condominio convenuto eccepiva la decadenza dell'azione di parte attrice per la tardività dell'impugnazione. La questione
La questione in esame è la seguente: accertato che la domanda di mediazione interrompe i termini per l'azione processuale dal momento della comunicazione alle altre parti, laddove il condomino (nei 30 giorni dalla deliberazione) abbia inviato all'amministratore una raccomandata semplice e una comunicazione a mezzo posta elettronica della domanda di mediazione, l'attore deve essere assolto dall'onere probatorio a suo carico ai fini della validità dell'azione? Le soluzioni giuridiche
Nella vicenda in esame, il Tribunale di Parma evidenzia che secondo il tenore letterale del citato art. 5, comma 6 del d.lgs. n. 28/2010, la domanda di mediazione impedisce la decadenza dal momento della comunicazione alle altre parti e, ai sensi del successivo art. 8, comma 1, la comunicazione può avvenire con ogni mezzo, purché idoneo ad assicurarne la ricezione. In merito alla raccomandata semplice, questa non poteva ritenersi idonea ai fini dell'applicabilità di cui all'art. 149 c.p.c. che, in tema di perfezionamento della notificazione a mezzo del servizio postale, detta la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario. Tra l'altro, nel caso in esame, la raccomandata semplice era stata inviata ad un soggetto estraneo alla causa. Quanto alla posta elettronica, questa non era la forma idonea in quanto, secondo il giudice emiliano, gli strumenti idonei alla ricezione del destinatario sono il fax, la notificazione a norma degli artt. 137 ss. c.p.c., la posta elettronica certificata e la raccomandata con avviso di ricevimento. Premesso quanto esposto, in risposta al quesito in esame, il giudicante ha ritenuto che l'attore non ha assolto all'onere probatorio posto a suo carico producendo l'asserita comunicazione della posta elettronica; né poteva ritenersi assolto l'onere probatorio solo perché l'amministratore aveva genericamente riferito in assemblea che l'attrice aveva attivato la mediazione nello stesso giorno dell'invio della mail. Dunque, in virtù di tutto quanto innanzi esposto, il Tribunale di Parma ha concluso per l'inammissibilità della domanda attorea in quanto tardiva.
Osservazioni
Le regole per l'impugnativa della delibera condominiale sono previste dalla norma dell'art. 1137 c.c. e dal d.lgs. 28/2010. Invero, l'impugnazione della delibera è l'atto con il quale il condomino dissenziente rispetto ad una decisione dell'assemblea (o comunque astenutosi o assente alla riunione) chiede al giudice di stabilire che essa è illegittima perché in contrasto con la legge o con il regolamento condominiale. L'impugnazione, che dovrà essere preceduta da un tentativo di conciliazione, si propone con un atto di citazione davanti al giudice civile entro 30 giorni dalla delibera o dalla comunicazione della stessa ai condomini assenti. Ora, il comma 6 dell'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010 prevede che, «dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione… impedisce … la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine…» decorrente dal deposito del verbale finale. Sul punto, inizialmente, era sorta un'accesa diatriba interpretativa con due tesi ben contrapposte: a) secondo il Tribunale di Palermo, sent. 18 settembre 2015, n. 4951, il termine di 30 giorni decorre per il residuo (a volte davvero esiguo); b) secondo il Tribunale di Monza, sent. 12 gennaio 2016, n. 65, invece, detto termine ricomincia a decorrere tutto intero (di nuovo 30 giorni). Tra le due, sembra aver trovato conferma la seconda tesi. In argomento, infine, abbiamo altra pronuncia del Tribunale di Milano, sent. n. 13360 del 2 dicembre 2016, dove viene affermato che la domanda di mediazione non sospende, ma interrompe i termini per agire. Infatti, se la domanda di mediazione si limitasse solo a sospendere il termine dei 30 giorni per impugnare la decisione dell'assemblea, per impugnare la delibera in tribunale dopo una mediazione fallita, si avrebbe un numero di giorni pari alla differenza tra i trenta giorni previsti dal codice civilee quelli intercorsi fino alla comunicazione dell'istanza di mediazione. Trattandosi di interruzione del termine di 30 giorni, dopo il deposito del verbale negativo della mediazione, si hanno da capo tutti i 30 giorni per depositare la domanda in Tribunale (o davanti al Giudice di Pace, a seconda della competenza). Quindi, bisogna prima inoltrare l'istanza di mediazione, per cui il termine di decadenza dei 30 giorni viene sospeso dalla domanda di mediazione, ma non dal giorno della sua presentazione, bensì dal momento della comunicazione alle altre parti e poiché la fissazione della data dipende dall'organismo di mediazione, sarà a sua cura è anche la comunicazione. Dal punto di vista pratico, occorre però evidenziare alcuni aspetti critici in merito alla modalità della comunicazione. In argomento alcuni autori hanno osservato che la disciplina prevede solo che l'iniziativa della comunicazione dell'istanza di mediazione alla controparte è rimessa espressamente sia all'organismo sia alla parte istante, ma non si indicano le modalità con cui deve avvenire tale comunicazione. Di conseguenza, alla luce dell'informalità che governa la procedura de qua, la dottrina in esame ha ritenuto che la suddetta comunicazione possa avvenire in qualsiasi modo, purché costituisca un «mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione»: notificazione degli atti prevista dal codice di procedura civile, la raccomandala con avviso di ricevimento, la posta elettronica certificata e quant'altro, restando salva la possibilità per i singoli organismi di determinare tali modalità, più o meno stringenti, nei rispettivi regolamenti di procedura. Premesso ciò, occorre porre particolare attenzione al ragionamento espresso dal giudice di Parma con la sentenza in commento: in questa pronuncia, il giudice ha ritenuto che la comunicazione dell'istante, avvenuta tramite posta elettronica (non certificata), non era idonea ad assicurarne la ricezione. A giudizio di chi scrive, la comunicazione anche tramite posta elettronica semplice potrebbe essere idonea ad assicurarne la ricezione. A tal proposito il Tribunale di Milano, sent. n. 11402 del 18 ottobre 2016, ricordando quanto disposto dal regolamento EIDAS dell'Unione Europea n. 910/2014, ha precisato che l'articolo 46 di tale norma afferma in maniera netta che la semplice circostanza della mancata firma elettronica di un documento non è sufficiente a privarlo dei suoi effetti giuridici e della sua ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali. Anche il Tribunale di Termini Imerese, ord. del 22 febbraio 2015, in un caso analogo, ha sancito che i documenti, informatici o cartacei, non sottoscritti sono privi di qualsiasi valore probatorio, non essendo riconducibili ad alcun soggetto; invece, il documento informatico inviato tramite posta elettronica«pura e semplice» e sottoscritto con firma elettronica «leggera» ha valenza probatoria e validità giuridica. Dunque, in conclusione, laddove non vi sono vincoli di forma scritta particolari, l'email ordinaria potrebbe essere considerata un valido elemento di prova liberamente valutabile dal giudice in relazione al caso concreto. Guida all'approfondimento
Salciarini, Condominio e mediazione, Sole 24ore Consulente Immobiliare, 2016, n. 997, 708; Celeste - Salciarini, La mediazione obbligatoria nel condominio, Milano, 2012, 147. |