Riscaldamento e acqua sono servizi primari: la loro erogazione non può essere sospesa neppure se il condomino è ultramoroso

Adriana Nicoletti
12 Dicembre 2017

Ancora un provvedimento giudiziario che ha affrontato la questione concernente l'effettiva applicabilità dell'art. 63, comma 3, disp. att. c.c., secondo il quale se un condomino protrae la sua morosità verso il condominio per oltre un semestre...
Massima

Nel caso di pacifica durata ultrasemestrale della morosità del condomino nel pagamento delle spese condominiali, pur essendo incontestabile la possibilità di godimento separato dei servizi comuni di riscaldamento ed acqua, in forza della quale sussistono, astrattamente, i presupposti applicativi dell'art. 63, comma 3, disp.att.c.c. concernente la sospensione della fruizione di detti servizi, è necessario distinguerefra servizi «essenziali» e non essenziali in funzione della preminente tutela del diritto alla salute, costituzionalmente garantito (art. 32 Cost.). Ne consegue che tale sospensione non può essere applicata con specifico riferimento all'erogazione del riscaldamento e dell'acqua anche tenendo presente che, per quanto riguarda il servizio dell'acqua, il D.P.C.M. 29 agosto 2016 («Disposizioni in materia di contenimento della morosità nel servizio idrico integrato») ha stabilito che ai soggetti indigenti, seppur morosi, deve essere comunque assicurata una fornitura di 50 litri al giorno pro capite.

Il caso

Un condominio ricorreva al Tribunale in via di urgenza nei confronti di una condomina morosa chiedendo di essere autorizzato a sospendere il servizio centralizzato di riscaldamento ed acqua oltre al distacco dall'antenna televisiva condominiale.

A fondamento della propria domanda il ricorrente esponeva di avere già ottenuto, nei confronti della condomina, un decreto ingiuntivo esecutivo e di avere avviato la relativa procedura immobiliare nella quale era intervenuto un creditore bancario ipotecario per un credito che, astrattamente, risultava assorbente del valore dell'immobile. Aggiungeva il condominio che il debito era oltremodo aumentato in considerazione del fatto che l'unità abitativa era locata; che i consumi di tutte le utenze (centrale termica, acqua fredda/calda e gas) erano cospicui e che, proprio per la morosità della condomina, il debito sarebbe inevitabilmente ricaduto sul resto della compagine condominiale. La condomina rimaneva contumace e neppure il conduttore di questa, nei cui confronti veniva giudizialmente integrato il contraddittorio, in quanto diretto interessato ad un eventuale provvedimento di sospensione dei servizi, si costituiva in giudizio. Il Tribunale rigettava il ricorso.

La questione

Il giudice di merito, pur riconoscendo nel caso di specie la sussistenza dei presupposti dell'art. 63, comma 3, c.c., ha posto la sua attenzione sulla necessità di valutare se l'interesse del condominio al recupero delle spese comuni, di natura meramente economica, possa trovare un limite nel superiore interesse di valenza costituzionale, quale quello del diritto alla salute sancito dall'art. 32 Cost., interesse che deve essere messo in relazione con il carattere dei servizi oggetto del citato art. 63: essenziali o non primari.

Le soluzioni giuridiche

La motivazione della decisione del Tribunale di Bologna, che si è uniformato all'orientamento giurisprudenziale che nega la sospensione in parola, da un lato ha condiviso i principi generali già espressi in merito all'eventuale compressione dei diritti fondamentali dell'individuo e, dall'altro, nel considerare la fattispecie concreta, ha concluso che il condominio avrebbe potuto percorrere strade differenti per ottenere il recupero di quanto di sua spettanza. E ciò è sintetizzato nel termine «extrema ratio» utilizzato dal giudice di prime cure per definire l'essenza dell'art. 63, comma 3, disp. att. c.c. in esame.

Giova richiamare un provvedimento che, meglio di altri, chiarisce il punto fondamentale della questione, ovvero la sentenza del Tribunale di Roma in data 14 dicembre 2015 n. 24892. Per quanto l'oggetto della controversia fosse la sospensione del servizio di ascensore (notoriamente suscettibile di utilizzazione separata) nei confronti del soggetto moroso, il principio affermato vale per ogni tipo di servizio comune che possa essere goduto in modo disgiunto dai condomini. Il potere di autotutela del condominio – ad avviso del giudice capitolino – deve essere coordinato «con i principi generali dell'ordinamento, nel quale vanno compresi i valori ed i diritti fondamentali, con l'effetto che il potere di sospensione del condomino moroso dalla fruizione del servizio comune se deve necessariamente creare disagio per poter svolgere un'efficacia persuasiva e spingere l'obbligato ad adempiere, non può tuttavia mettere in pericolo e comprimere gravemente i diritti fondamentali, i quali nel bilanciamento dei rispettivi e contrapposti interessi non possono che valutarsi prevalenti. L'interpretazione della norma costituzionalmente orientata fa propendere pertanto che la manifestazione di tale potere di sospensione, sia nel suo contenuto che anche nelle modalità di attuazione, trovi un limite nell'esigenza che il suo esercizio in concreto non possa gravemente menomare le fondamentali esigenze di vita del soggetto passivo».

Ad analoga conclusione era pervenuto il Tribunale di Milano (ord. 24 ottobre 2013) proprio con riferimento alla sospensione del servizio di riscaldamento in periodo invernale, negata in quanto la fornitura è stata ritenuta essenziale per la vita.

Di segno contrario, nel senso di accogliere la domanda di sospensione, altre pronunce di merito tra le quali la recente ordinanza del Trib.Treviso 21 luglio 2017; il Trib. Modena, ord., 05 giugno 2015; il Tribunale di Lecco, ord., 29 dicembre 2014; nonché il Tribunale di Brescia, ord., 13 febbraio 2014.

In alcune decisioni il giudice adito ha autorizzato la sospensione sic et simpliciter rifacendosi soltanto al dettato legislativo, in altre – come ad esempio in quella citata del Tribunale di Modena – ha motivato il provvedimento affermando che dopo l'entrata in vigore della legge n. 220/2012 la norma ha configurato, in capo all'amministratore, una prerogativa che si sostanzia in un potere-dovere esercitabile in piena legittimità (con riferimento all'approvvigionamento idrico) se la sospensione sia effettuata con un intervento sulle parti comuni e senza incidenza su quelle esclusive. Tale decisione, tuttavia, desta qualche perplessità in ordine alla materiale sospensione del servizio che, presumibilmente, deve avvenire tramite la chiusura del punto di allaccio della tubazione di proprietà esclusiva (contatore) con quella condominiale. Per cui è necessario verificare a chi è attribuita la proprietà di detto contatore.

Mentre sempre il Tribunale di Brescia, ord., 21 maggio 2014 nell'accogliere la richiesta di sospensione ha osservato che non vi è un nesso di corrispondenza tra il servizio di cui si chiede l'interruzione e la natura dei servizi oggetto di detta istanza. Secondo il giudicante, infatti, l'art. 63 cit. «…istituisce una forma di autotutela del condominio, funzionale al recupero degli oneri nel suo complesso, senza invocare un rapporto sinallagmatico fra la prestazione inadempiuta e prestazione sospesa».

Osservazioni

Il panorama giurisprudenziale è obiettivamente variegato proprio per la differente lettura della norma giuridica da parte degli interpreti.

L'ordinanza del Tribunale di Bologna sembra essere la più corretta, perché (anche grazie al precedente del Tribunale di Roma in data 14 dicembre 2015) ha indicato una scala di graduazione tra gli interessi delle varie componenti del condominio, stabilendo che quelli individuali ed essenziali non possono essere compressi da quelli comuni e di carattere meramente economico.

La conferma è tutta nella fattispecie portata all'esame del giudice di primo grado e cioè la morosità concernente un immobile locato e sottoposto dallo stesso condominio a pignoramento. Orbene, ad avviso del Tribunale, l'extrema ratio della sospensione non sussisteva, poiché il condominio avrebbe avuto due possibilità per realizzare il proprio credito. Da un lato la possibilità di chiedere al G.E. la sostituzione immediata del custode del bene pignorato in vece del debitore esecutato, con conseguente acquisizione dei frutti derivanti dalla locazione dello stesso oltre il pagamento delle spese condominiali relative. Dall'altro, l'attivazione del nuovo custode in ordine alla liberazione dell'immobile, tramite sfratto per morosità con recupero dei propri crediti.

Peraltro, il Tribunale di Bologna, qui in commento, ha correttamente richiamato anche la normativa statale che, pur a fronte di consistenti morosità, ha stabilito che il fornitore di servizi deve comunque garantire un quantitativo minimo di acqua vitale,rafforzando, in tal modo, il netto confine tra diritti intoccabili e limitabili.

Per concludere, in questo quadro va, altresì, rilevato che se è vero che l'art. 63, comma 3, disp.att.c.c. mira ad essere un deterrente per quei comportamenti che minano gli interessi della comunità, è altrettanto vero che la norma può perdere la sua efficacia quando si tratti di sospendere servizi tutelati in ambito costituzionale. Ciò comporterebbe, infatti, una riduzione del suo ambito applicativo a pochi casi e quasi sempre tramite il ricorso all'autorità giudiziaria. Rimane, infatti, difficile ipotizzare che ove la sospensione fosse realizzabile solo mediante l'accesso alla proprietà esclusiva questo verrebbe consentito all'amministratore dal condomino interessato.

Guida all'approfondimento

Celeste, Disattivazione alla corrente elettrica al condomino moroso, in Amministrare Immobili, 2017, fasc. 210, pag. 4

Cottignoli, Morosità condominiale e sospensione dei servizi, in www.filodiritto.com, 017

Nasini, La sospensione dei servizi divisibili ai condomini morosi, in Il nuovo condominio, 2017, pag. 723

Frivoli - Tarantino, Il condomino moroso e le azioni di tutela del condominio, 2015, pag. 86

Nasini, Nuovo art. 63 disp.att.c.c. e profili problematici, in Arch. loc. e cond., 2015, pag. 129

Celeste, Sanzioni private per le condotte in spregio alle regole condominiali, in Immobili & proprietà, 2014, pag. 279

Scarpa, Il distacco di acqua, luce e gas nei condomini; in Amministrare Immobili, 2014, fasc. 181, pag. 12

Viterbo, Bisogni primari della persona e disciplina condominiale dopo la l. n. 220 del 2012, in Rass. Dir. Civ., 2014, pag. 1260

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