Processo tributario telematico (PTT). Digitale o cartaceo? L'alternativa che condiziona le parti

Domenico Chindemi
14 Dicembre 2017

Nel processo tributario il sistema si ricostruisce nel senso che se il ricorso è introdotto tramite PEC la costituzione in giudizio del ricorrente e della parte resistente debba avvenire in modo telematico, cioè tramite il sistema Si.Gi.t., mentre nel caso in cui il ricorso sia stato introdotto in modo "cartaceo", cioè con deposito presso la controparte od invio tramite posta alla stessa, anche la costituzione in giudizio del ricorrente e della parte resistente debba avvenire in modo cartaceo.
Massima

Nel processo tributario il sistema si ricostruisce nel senso che se il ricorso è introdotto tramite PEC la costituzione in giudizio del ricorrente e della parte resistente debba avvenire in modo telematico, cioè tramite il sistema Si.Gi.t, mentre nel caso in cui il ricorso sia stato introdotto in modo "cartaceo", cioè con deposito presso la controparte od invio tramite posta alla stessa, anche la costituzione in giudizio del ricorrente e della parte resistente debba avvenire in modo cartaceo, cioè con deposito di copia del ricorso o delle controdeduzioni presso la Commissione (...); le modalità seguite dal ricorrente per introdurre il ricorso, "cartaceo" o "telematico" vincolano per tutti, ricorrente e controparte, lo sviluppo del giudizio, in primo grado ed, anche, in appello.

Il caso

La Società contribuente ricorre nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Reggio Emilia, avverso l'avviso di accertamento, emesso ai fini IRES, IRAP, IVA, relative sanzioni ed interessi, per l'anno d'imposta 2013.

La CTP evidenzia come agli atti del fascicolo non esista atto di costituzione dell'Agenzia nè controdeduzioni, in uno assieme con eventuali documenti a supporto. Nel richiedere i motivi, le Entrate affermano che la costituzione è avvenuta telematicamente con le modalità proprie del PTT, depositando controdeduzioni di costituzione con copia dei documenti ivi richiamati in data 20 settembre 2017. Il Presidente fa presente come, a tacere della legittimità o meno di tale procedura, non sia nella disponibilità del Giudice, non essendogli stata assegnata dagli organi competenti, la strumentazione hardware e software per poter accedere al sistema "Si.Gi.t", e come, dunque, non possa prendere visione dell'asserita costituzione delle relative controdeduzioni e documenti allegati.

La questione

La vicenda in esame verte sulla modalità di introduzione del ricorso della Società ricorrente, avvenuta in modo cartaceo, (deposito del ricorso presso il front office dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Reggio Emilia). Va detto che la costituzione in giudizio delle parti doveva avvenire in modo cartaceo avendo appunto il ricorrente introdotto il ricorso in modo cartaceo; invero dal verbale d'udienza, sopra riportato, risulta come, al contrario, l'Agenzia affermi di essersi costituita in modo telematico, cioè mediante il sistema Si.Gi.t e, dunque, come la stessa sulla base della suddetta interpretazione del sistema normativo, non possa dirsi essersi, validamente costituita e non possa dirsi avere prodotto controdeduzioni e documenti in quanto non risultanti al fascicolo processuale, con relativa ricevuta di presentazione rilasciata dalla segreteria della Commissione; peraltro, il Giudice, anche a volere "superare" la suddetta interpretazione, non è, materialmente, consentito accedere al sistema Si.Gi.t per i motivi di cui al p.v. d'udienza.

Le soluzioni giuridiche

Il Processo Tributario Telematico (PTT), operativo sull'intero territorio nazionale dal 15 luglio 2017, trae ispirazione dalla riforma legislativa sull'informatizzazione della Pubblica Amministrazione e fa tesoro dell'esperienza acquisita nell'ambito del rito ordinario (sul Processo Tributario Telematico D. Chindemi e A. Parente «Guida pratica al Processo Tributario Telematico» – Milano, 2016; G. Melis e L. Salvini (a cura di) "Il processo tributario telematico: l'introduzione delle nuove tecnologie informatiche e telematiche nel contenzioso tributario" – Roma, 2013).

Il PTT viene definito dall'art. 1 del D.M. n. 163/2013 (Regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 39, comma 8, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111), come "meccanismo di automazione dei flussi informativi e documentali nell'ambito del processo tributario, attraverso l'ausilio dell'informatica e della telematica", pone non pochi problemi in ordine alla validità delle comunicazioni e notifiche di rito, effettuate con la modalità telematica.

Sebbene, infatti, la scelta tra metodo telematico e quello tradizionale – "cartaceo", sia normativizzata nell'art. 16-bis del D.Lgs. n. 546/1992 (inserito dall'art. 9 comma 1, lett. h) del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 commi 1 e 3), tale facoltà tuttavia può costituire un ostacolo alla corretta incardinazione del processo stesso, nella species tributario, nel caso in cui la scelta di "uno" dei metodo venga successivamente disattesa dalle Parti, con l'utilizzo di una modalità diversa da quella prescelta ab origine.

Tra le fonti di riferimento in materia di disciplina dell'uso di strumenti telematici nel processo tributario (disciplinato dal D.Lgs. n. 546/1992), merita un approfondimento il D.M. n. 23 dicembre 2013, n. 163 (per brevitas di seguito "D.M."), che assume la veste di Regolamento principale in tale ambito (si applicano le disposizioni del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni, ove non diversamente stabilito dal presente Regolamento (ex art. 2 D.M. n. 163/2013), il quale nell'art. 2, nel designare il confine della sua applicazione, chiarisce l'esistenza di una facoltà per la parte attrice (con riflessi anche sul convenuto e la sua attività processuale) molto ampia, anche in campo tributario, prevedendo che "gli atti e i provvedimenti del processo tributario, nonché quelli relativi al procedimento attivato con l'istanza di reclamo e mediazione possono essere formati come documenti informatici sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale secondo le modalità disciplinate nel presente regolamento" (ex art. 2 comma 1 D.M.).

Una volta a regime, le parti dovranno utilizzare il Si.Gi.T. per eseguire le notificazioni e le comunicazioni telematiche di rito, compreso la trasmissione dei documenti informatici relativi al processo tributario, sfruttando l'indirizzo di posta elettronica certificata (cd. PEC), le cui credenziali di accesso sono state rilasciate previa identificazione del titolare, come dichiarato nel ricorso o nel primo atto difensivo e riportato nella nota di iscrizione a ruolo (ex art. 5 e 7 D.M.).

Inoltre, anche "la trasmissione, la comunicazione, la notificazione e il deposito di atti e provvedimenti (...), avviene con modalità informatica" (ex art. 2, comma 2, D.M.) e sfruttandoil Si.Gi.T., ovvero il cd. Sistema Informativo della Giustizia Tributaria, piattaforma a cui possono accedere soltanto i giudici tributari, le parti, i procuratori, i difensori, il personale abilitato delle segreterie delle Commissioni tributarie, i consulenti tecnici e gli altri soggetti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 546/1992 (ex art. 3 comma 2 D.M.), ovviamente accedendo alle sole informazioni relative ai procedimenti in cui sono costituiti o svolgono attività di consulenza.

L'art. 9 del D.M. relativo alla "Notificazione e deposito degli atti", dispone che "il ricorso e gli altri atti del processo tributario, nonché quelli relativi al procedimento attivato con l'istanza di reclamo e mediazione, sono notificati utilizzando la PEC", secondo quanto stabilito dall'art. 5 (comma 1) e che "il deposito presso la segreteria della Commissione tributaria del ricorso e degli altri atti (...) unitamente alle relative ricevute della PEC, avviene esclusivamente mediante il SI.Gi.T." (D.M. n. 163/2013, art. 5 comma 3. Nel caso di notificazioni eseguite a mezzo di ufficiale giudiziario ai sensi degli articoli 137 e ss. c.p.c., gli atti da notificare vanno trasmessi all'indirizzo di posta elettronica certificata pubblicati sull'indice degli indirizzi delle PP.AA.); l'art. 2 comma 3 del Decreto de quo, che ha una valenza peculiare in materia di processo telematico tributario, poiché sancisce il "principio di esclusività" del metodo prescelto.

Ragion per cui, tutte le comunicazioni e le notificazioni, se telematiche, devono avvenire "esclusivamente" attraverso il SI.Gi.T. e, tra l'altro, si intenderanno perfezionate solo allorquando, da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario, verrà generata la ricevuta di avvenuta consegna degli atti, da cui deriveranno gli effetti tipici della conoscenza legale degli stessi (cfr. ex art. 45 e 48 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82).

Stessa procedura per le controdeduzioni e gli altri atti del processo tributario, i quali unitamente alle relative ricevute di consegna della PEC, dovranno essere depositati presso la segreteria della Commissione tributaria mediante il S.I.Gi.T.

Ai sensi dell'art. 2, comma 3 D.M. cit. "la parte che ha utilizzato in primo grado le modalità telematiche (...) è tenuta ad utilizzare le medesime modalità per l'intero grado del giudizio nonché per l'appello (...)"; alla luce di tale principio appare condivisibile il principio espresso nella sentenza in commento secondo cui «se il ricorso è introdotto tramite PEC la costituzione in giudizio del ricorrente e della parte resistente debba avvenire in modo telematico, cioè tramite il sistema Si.Gi.t, mentre nel caso in cui il ricorso sia stato introdotto in modo "cartaceo", cioè con deposito presso la controparte od invio tramite posta alla stessa, anche la costituzione in giudizio del ricorrente e della parte resistente debba avvenire in modo cartaceo, cioè con deposito di copia del ricorso o delle controdeduzioni presso la Commissione».

La sentenza in rassegna è conforme alla giurisprudenza in materia ed è aderente alla interpretazione normativa ed alla la tesi secondo cui la scelta di un metodo, nel processo tributario, vincoli le parti dello stesso.

Infatti, come sostenuto dalla CTR emiliana, "nel caso di notificazione del ricorso introduttivo a mezzo PEC, la costituzione in giudizio del ricorrente debba avvenire in maniera telematica, cioè mediante il sistema Sigit, mentre nell'altro caso, quello cioè in cui il ricorrente non abbia notificato il ricorso tramite PEC, ma abbia utilizzato altri canali, ad esempio il deposito presso la controparte o l'invio, alla stessa, tramite posta, la costituzione in giudizio debba avvenire senza utilizzare il sistema Si.Gi.t ma in altro modo, cioè utilizzando il deposito di copia del ricorso presso la segreteria della Commissione o tramite posta alla stessa. Lo stesso vale per la costituzione in giudizio della parte resistente" (in senso conforme cfr. CTR di Firenze, sez. V, 31 maggio 2017, n. 1377).

Se ne deduce, dunque, che il sistema de quo debba essere interpretato come alternativo in prima battuta, successivamente invece la scelta "biunivoca" si trasforma in "univoca", senza possibilità di commistioni metodologici. La scelta, infatti, dell'una o dell'altra modalità, può condizionare l'esito del giudizio, con effetti irreversibili.

Quindi "la scelta di utilizzo del processo tributario telematico va effettuata 'ab origine', sin dal primo grado di giudizio", non essendo ammessa la modifica in itinere di un metodo, cartaceo in primo grado e telematico in secondo, o viceversa; "laddove sin dal primo grado venga scelto l'iter telematico, la costituzione, la proposizione del ricorso e le comunicazioni conseguenti alle stesse possono essere effettuate tutte, nessuna esclusa, in via telematica, con la conseguenza che tutto il prosieguo del processo tributario, ivi compreso l'atto di appello, potrà essere effettuato con tale formula, purché nel rispetto degli artt. 16 e 16-bis del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, (CTR Firenze sent. n. 1377/2017).

La normativa di riferimento non lascia dubbi sulla correttezza del principio espresso dai giudici tributari emiliani, non ravvisandosi alcuna violazione dei principi costituzionali del giusto processo e di difesa.

Osservazioni

L'alternativa tra metodo telematico e metodo tradizionale-cartaceo, conferisce all'attore una facoltà particolarmente ampia, in coerenza con la natura del suo diritto d'azione (ex art. 24 Cost.), con riflessi anche sul convenuto, il quale dovrà adattarsi alle modalità di instaurazione del ricorso e nel caso in cui il ricorrente abbia prescelto la modalità cartacea (in questa fase transitoria), non potrà costituirsi telematicamente, equivalendo una tale eventuale costitituzione alla mancata costituzione con tutti gli effetti previsti ex lege.

La mancata costituzione della parte, per avere optato per una modalità non conforme, produce effetti processuali non solo sfavorevoli (decadenza dalla proposizione delle eccezioni processali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio - art. 23, c. 3 D.Lgs. n. 546/1992) ma anche, paradossalmente, favorevoli, con riferimento al c.d. principio di non contestazione (art. 115 c.p.c.); tale principio che trova applicazione anche nel processo tributario, non opera in caso di mancata costituzione dell'intimato e, in tal caso, l'esclusione dal "thema probandum' dei fatti non contestati non può operare in caso di contumacia del convenuto, in quanto la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio, non essendovi un onere in tal senso ricavabile dal sistema.

Condizione per l'applicazione di detto principio è la costituzione delle parti che hanno interesse a contrastare la domanda e, quindi, l'esistenza del fatto addotto a sostegno della pretesa oppure delle eccezioni formulate dallo stesso istante o ricorrente per contrastare le avversarie deduzioni, prevedendo espressamente la norma che i fatti posti a fondamento della decisione sono quelli non specificamente contestati dalla parte costituita.

Sotto tale profilo, la parte costituita risulta svantaggiata, ai fini degli oneri probatori, rispetto a quella non costituita, in quanto in tal caso, alla mancata costituzione non può riconoscersi valore di omessa contestazione specifica dei fatti dedotti da controparte.

Pertanto, al convenuto, costituitosi in appello, non è precluso contestare i fatti costitutivi e giustificativi allegati dall'attore a sostegno della domanda; in quanto, la "non contestazione" della domanda scaturisce dalla non negazione del fatto, fondata sulla volontà della parte, intesa come oggettivo aspetto dell'atto, sicchè la stessa deve essere inequivocabile e non può, quindi, ravvisarsi né in caso di mancata costituzione del convenuto, né in ipotesi di contestazione meramente generica e formale (Cass. Civ. 21 febbraio 2014 n. 4161).

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