In assenza di elezione di domicilio, la correttezza della prima notificazione determina il luogo delle successive
02 Gennaio 2018
La Sez. III della Corte di cassazione con la sentenza del 15 dicembre 2017, n. 56079 ha affermato il seguente principio di diritto: nell'ipotesi in cui dopo la prima notificazione, in presenza di avvertimento prescritto dall'art. 161, comma 2, 369-bis c.p.p., manchi un domicilio dichiarato, eletto o determinato, le successive notificazioni vanno compiute ai sensi dell'art. 157 dello stesso codice, che è norma generale, nello stesso luogo in cui si è perfezionata la prima notificazione. I giudici di legittimità hanno così rigettato il ricorso con il quale l'imputato lamentava la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p. e assumeva la ricorrenza della nullità della sentenza ex artt. 178, comma 1, lett. c) e 179 c.p.p. per omessa notificazione del decreto di citazione a giudizio in quanto questo sarebbe stato notificato non presso la residenza dell'imputato ma presso un domicilio mai eletto. Il Collegio ha motivato il rigetto rilevando come la disciplina per la prima notificazione all'imputato non detenuto ex art. 157 c.p.p. stabilisce che, salvo quanto previsto negli artt. 161 e 162 c.p.p., qualora non sia possibile notificare personalmente la copia dell'atto, questa è eseguita nella casa di abitazione o nei luoghi in cui l'imputato esercita l'attività lavorativa ovvero nel luogo di temporanea dimora o recapito. Qualora tale prima notificazione sia avvenuta correttamente e non vi sia stata dichiarazione di domicilio da parte dell'imputato oppure questa risulti insufficiente o inidonea, nonostante l'avviso di cui agli artt. 161, comma 2, e 369-bis c.p.p. , le successive notificazioni risulteranno perfezionate con la consegna nel luogo dove è avvenuta brevi manu la prima notificazione. |