Quando è legittima la sospensione dei pagamenti per lavori eseguiti in condominio?

Redazione scientifica
30 Gennaio 2018

In tema di contratto d'appalto e lavori condominiali, qualora, come nel caso di specie, il condominio opponente non contesti l'esecuzione dei lavori extracontrattuali da parte della ditta opposta, ma sostenga di aver sospeso il pagamento dovuto per gli stessi, a seguito della pretesa della società appaltatrice di un maggior importo, deve rilevarsi come...

In tema di contratto d'appalto e lavori condominiali, qualora, come nel caso di specie, il condominio opponente non contesti l'esecuzione dei lavori extracontrattuali da parte della ditta opposta, ma sostenga di aver sospeso il pagamento dovuto per gli stessi, a seguito della pretesa della società appaltatrice di un maggior importo, deve rilevarsi come siffatta sospensione si ponga al di fuori della norma dell'art. 1460 c.c. ove, nei contratti a prestazioni corrispettive, è consentito a ciascuno dei contraenti rifiutarsi di adempiere la propria obbligazione se l'altro non adempie e non offre di adempiere contemporaneamente, mentre nella fattispecie in esame la sospensione dei pagamenti è stata effettuata quando i lavori erano stati già completati e, peraltro, senza contestazione alcuna in merito alla loro regolare esecuzione; il condominio, dunque, sarà tenuto al pagamento della somma ingiunta dalla società appaltatrice per il mancato pagamento dei lavori nello stabile condominiale.

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