Amministratore delega le proprie funzioni ad un terzo: limiti alla responsabilità del sostituto
10 Novembre 2017
L'assemblea condominiale è validamente costituita e le deliberazioni assunte sono legittime anche nel caso in cui l'amministratore delega le proprie funzioni ad altro soggetto; qualora, infatti, l'amministratore nomini un sostituto nell'esecuzione della propria attività, senza esservi autorizzato dall'assemblea e senza che ciò sia dovuto per la natura dell'incarico, risponde dell'operato del sostituto ai sensi dell'art. 1717, comma 1, c.c. (nel caso di specie, l'amministratore aveva delegato le proprie funzioni al di lui padre). |