La validità del regolamento di condominio nei confronti di terzi acquirenti se allegato all'atto di compravendita

Redazione scientifica
21 Febbraio 2018

Ai fini dell'opponibilità ai terzi acquirenti dei limiti alla destinazione delle proprietà esclusive all'interno di un condominio, non è sufficiente indicare, nella nota di trascrizione, il regolamento medesimo, ma è necessario specificare le clausole limitative in esso specificatamente previste; laddove, tuttavia, non vi sia stata trascrizione delle singole clausole, il regolamento di condominio può valere nei confronti del terzo acquirente...

Ai fini dell'opponibilità ai terzi acquirenti dei limiti alla destinazione delle proprietà esclusive all'interno di un condominio, non è sufficiente indicare, nella nota di trascrizione, il regolamento medesimo, ma è necessario specificare le clausole limitative in esso specificatamente previste; laddove, tuttavia, non vi sia stata trascrizione delle singole clausole, il regolamento di condominio può valere nei confronti del terzo acquirente, il quale ne prende atto nel medesimo contratto di compravendita (nel caso di specie il regolamento era stato allegato all'atto di compravendita immobiliare e, dunque, deve essere riconosciuta come opponibile alla società che ha acquistato l'immobile la clausola che ne impediva l'utilizzo per attività lavorative “notturne, rumorose, moleste o maleodoranti”, dovendosi includere tra esse anche l'attività di ristorazione svolta dalla società acquirente).

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