IMU, nel contratto di leasing paga il concedente
12 Marzo 2018
Massima
In caso di risoluzione del contratto di leasing, il concedente è tenuto al versamento dell'imposta comunale sugli immobili (IMU), in quanto torna ad essere soggetto passivo del tributo, indipendentemente dalla riconsegna dell'immobile da parte dell'utilizzatore.
Si prende spunto da due sentenze della CTP di Rieti per sottolineare che il tributo de quo ricade sul locatario finché il contratto è in essere e produce gli effetti programmati, rientrando nella durata del contratto anche il momento della riconsegna del bene, come previsto dall'art. 1, comma 672, legge n. 147/2013 (C.T.P Rieti, sent. nn. 290/01/2017e 291/01/2017). Il caso
La controversia in oggetto ha origine dall'impugnativa proposta dalla società contribuente operante in materia di leasing avverso l'avviso di accertamento emesso dal Comune relativamente all'omesso versamento del tributo relativo all'imposta municipale (IMU) e ai servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2015. In particolare, la società ha eccepito che il pagamento non spettava in quanto relativo ad immobili concessi in leasing e non riconsegnati al soggetto utilizzatore dopo la risoluzione del contratto di locazione. La questione
Le sentenze affrontano il tema della soggettività passiva in relazione ad IMU e TASI in caso di immobili concessi in leasing. L'IMU (imposta comunale sugli immobili) ha come presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504”. L'art 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, stabilisce ai fini dell'IMU, al pari dell'ICI, lo stesso ambito soggettivo, risultando applicabili ad entrambi analoghe disposizioni normative, prassi e giurisprudenza. Soggetti passivi dell'IMU sono:
Per gli immobili concessi in leasing, sia da costruire, sia in fase di costruzione, in base all'art. 9, comma 2, soggetto passivo è il locatario finanziario dal momento della stipula e per il tempo di durata del contratto La TASI (tariffa sui servizi indivisibili) è destinata a finanziare i servizi (illuminazione pubblica). che il Comune sostiene per la comunità, Tali servizi si chiamano indivisibili in quanto non è possibile stabilire chi tragga beneficio dal servizio offerto. Il presupposto della TASI è quindi la presenza e l'utilizzo nel territorio comunale di un fabbricato o di un'area fabbricabile, motivo per cui sono tassati sia i possessori che gli utilizzatori degli stessi. Tale tariffa, al pari dell'IMU, è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669 legge 147/2193. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Il legislatore ha previsto che in caso di leasing, l'imposta è dovuta dal locatario dalla data di stipula del contratto e fino al verbale di riscatto/riconsegna del bene. Infatti il citato art. 9 del D.lgs 23/2011 prevede che per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo é il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. Il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto (Circolare n. 3/2012 del Dipartimento delle Finanze).
La CTP ha ritenuto che nell'ipotesi di risoluzione del contratto di leasing il concedente torna ad essere soggetto passivo del tributo, indipendentemente dalla riconsegna dell'immobile. A tale riguardo sovviene l'art. 1, comma 672, della legge n. 147/2013 stabilisce che in caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto, intendendosi per durata del contratto il periodo intercorrente tra la data della stipulazione e la data di consegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna. Pertanto, secondo i giudici, il tributo ricade sul locatario finché il contratto di locazione sia in essere e produca gli effetti programmati. In tal caso la riconsegna al termine de periodo contrattualizzato si configura come un obbligo negoziale per l'utilizzatore; appare pertanto logico far rientrare nella durata del contratto anche il momento di riconsegna del bene. Diverso sarebbe il caso in cui il contratto sia posto nel nulla per effetto della risoluzione, atteso che quest'ultima renderebbe nullo il contratto. Le soluzioni giuridiche
Alla luce di quanto sopra esposto e degli articoli 1458 e 2033 codice civile l'obbligo restitutorio resta in capo al soggetto utilizzatore dell'immobile secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Pertanto, ritrasferendosi la disponibilità giuridica dell'immobile dall'utilizzatore - che assume la veste di occupante senza titolo -, al concedente, il tributo è a carico di quest'ultimo.
Sia per la Tasi che per l' IMU il citato art. 9 D. Lgs. n 23/2011 prevede che per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto. E' auspicabile, a parere dello scrivente, ai fini della risoluzione della questione in oggetto il pronunciamento della Cassazione in sede di legittimità atteso che i giudici di merito ritengono per lo più che in caso di risoluzione del contratto il soggetto passivo sia solo il concedente del bene. Osservazioni
La giurisprudenza di merito si è pronunciata più volte in tema di IMU stabilendo che, per gli immobili concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo d'imposta è il locatario a decorrere dalla data di stipula del contratto e fino alla risoluzione del medesimo, indipendentemente dal momento in cui il bene viene effettivamente riconsegnato alla società di leasing. Con la risoluzione del contratto di locazione si determina la soggettività passiva IMU in capo alla società di leasing anche se la stessa non ha ancora acquisito la disponibilità materiale del bene. In particolare, sul tema in esame si annoverano orientamenti difformi della giurisprudenza di merito Alcune Commissioni hanno ritenuto che nel caso dell'IMU sia rilevante, ai fini impositivi, non tanto la consegna del bene ossia la sua materiale detenzione, quanto l'esistenza del vincolo derivante dal contratto che legittimi quest'ultima in capo all'utilizzatore. Pertanto non è la consegna materiale del bene ma la mera stipula del contratto di locazione. Per quanto attiene la figura del locatario, non assumendo rilevanza la riconsegna del bene (immobile) al proprietario, ma solo l'estinzione del rapporto contrattuale che per la vigente normativa avviene con il pagamento dell'ultima rata del canone ossia all'atto della risoluzione del contratto. (CTR Lombardia n. 1178/2017 e n. 5069/2016; CTP Modena n. 721/2016; CTP Bergamo n. 590/2015). In senso difforme si sono espresse CTP Terni n. 274/2016; CTP Reggio Emila n. 218/2016, CTP Napoli n. 8208/2016). |