Litisconsorti necessari pretermessi in primo grado: il giudice del gravame può pronunciare nel merito?
13 Marzo 2018
Il caso. Un condominio conveniva in giudizio la proprietaria dei locali siti al piano terra dell'edificio, lamentandosi che la convenuta, nei locali predetti, avesse realizzato una vetrina tale da ingabbiare parte della facciata condominiale. Il tribunale accoglieva la domanda e condannava la convenuta alla rimessione in pristino. La soccombente proponeva appello, deducendo in via pregiudiziale la nullità del procedimento e della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 102 c.p.c., non avendo integrato il contraddittorio nei confronti degli eredi del marito, comproprietari pro indiviso con la stessa del bene oggetto del giudizio. Il giudizio di gravame veniva interrotta per la morte dell'appellante e poi proseguito dagli eredi testamentari sia suoi che del marito. La Corte d'appello rigettava il gravame.
Litisconsorti necessari... Il Collegio ricorda come, nel giudizio intrapreso per conseguire la rimozione di una costruzione, illegittimamente costruita in un'unità immobiliare in danno delle parti comuni di un condominio, litisconsorti necessari sono tutti i comproprietari dell'immobile in cui l'opera si trova, indipendentemente dal fatto che solo alcuni di essi siano stati gli autori materiali della costruzione. Se così non fosse, aggiungono i Giudici, la sentenza resa nei confronti di alcuni soltanto dei contitolari resterebbe inutiliter data, perché non eseguibile nei confronti degli altri (cfr. Cass. civ., n. 11109/2007).
… pretermessi in primo grado, intervengono in appello. Nel caso in cui i litisconsorti necessari pretermessi in primo grado intervengano poi in appello, come avvenuto nel caso di specie, il giudice del gravame non può ritenere essersi altrimenti verificata, per la prima volta in appello, la condizione di integrità del contraddittorio cui è subordinata la pronuncia di merito nell'ipotesi di litisconsorzio necessario, e pronunciare perciò nel merito del gravame, ma, al contrario, deve rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c., «a meno che i litisconsorti intervenienti non accettino espressamente senza riserve il contenuto della sentenza di primo grado, chiedendo che la causa sia decisa nello stato in cui si trova, ovvero, come in prime cure, senza la loro partecipazione al processo» (v., ex multis, Cass. civ., n. 23701/2014; Cass. civ., n. 9752/2011).
Pertanto, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata e rimesso la causa al giudice di primo grado. |