Del mancato pagamento dei contributi condominiali non risponde il nuovo acquirente in via esclusiva
08 Gennaio 2018
Non è legittima la delibera condominiale con la quale l'acquirente dell'immobile condominiale è chiamato a rispondere, in via esclusiva, anche di debiti relativi al mancato pagamento di contributi condominiali dovuti dal cedente nei due anni precedenti l'acquisto dell'immobile; può trovare applicazione, eventualmente, soltanto il regime di solidarietà ex art. 63, disp. att. c.c., in virtù del quale l'acquirente di una unità immobiliare condominiale può essere chiamato a rispondere dei debiti condominiali del suo dante causa, solidalmente con lui, ma non al suo posto. |