Il sequestro di un bene in leasing deve essere contestato dal concedente

Matteo Pillon Storti
15 Marzo 2018

Il sequestro preventivo disposto dal tribunale competente può, di fatto, avere ad oggetto i beni utilizzati dall'amministratore di società - indagato per reati fiscali - in forza di contratti di leasing. I beni detenuti in leasing, infatti, in linea generale, non possono essere sottoposti a sequestro preventivo finalizzato alla confisca. Tuttavia, se ciò avviene, il soggetto legittimato a sostenere l'insequestrabilità del bene in questione è il concedente e non, invece, l'utilizzatore.
Massima

Il sequestro preventivo disposto dal tribunale competente può, di fatto, avere ad oggetto i beni utilizzati dall'amministratore di società - indagato per reati fiscali - in forza di contratti di leasing. I beni detenuti in leasing, infatti, in linea generale, non possono essere sottoposti a sequestro preventivo finalizzato alla confisca. Tuttavia, se ciò avviene, il soggetto legittimato a sostenere l'insequestrabilità del bene in questione è il concedente e non, invece, l'utilizzatore.

È stata, inoltre, confermata la tesi giurisprudenziale secondo la quale i conti correnti bancari cointestati con soggetti estranei al reato possono comunque essere oggetto di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, visto che tale provvedimento è applicabile ai beni comunque nella disponibilità dell'indagato.

Il caso

La sentenza oggetto del presente commento si riferisce a fatti risalenti ai periodi d'imposta 2011, 2012 e 2013, anni in cui l'amministratore di una società a responsabilità limitata avrebbe indicato nelle dichiarazioni fiscali della società medesima, al fine di evadere le imposte dirette e sul valore aggiunto, elementi passivi inesistenti. A causa di tali accuse, l'amministratore veniva condannato in primo grado, come in appello.

Il tribunale di merito, inoltre, disponeva, con apposito decreto, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, dei beni riferibili all'amministratore imputato.

Fra i beni oggetto del sequestro preventivo suddetto vi erano anche un'autovettura in disponibilità dell'imputato tramite un contratto di leasing, nonché le somme presenti in un conto corrente bancario intestato sia all'imputato sia ad un soggetto terzo alle accuse ed estraneo alla contestazione penale in questione.

Il contribuente, viste le decisioni del giudice di merito, proponeva ricorso in Cassazione.

In quella sede veniva lamentato, tra le altre cose, il fatto che il sequestro in oggetto era stato fatto in danno della ditta individuale condotta dall'amministratore condannato, sebbene il sequestro stesso fosse stato disposto relativamente alle pendenze di una società a responsabilità limitata, amministrata dal condannato. Il sequestro, quindi, a parere del ricorrente sarebbe dovuto avvenire in via prioritaria sui beni della S.r.l. suddetta e solo in via subordinata sui beni dell'indagato e, ad ogni modo, non su quelli della ditta individuale da lui gestita.

In secondo luogo, veniva lamentato il fatto che il sequestro preventivo avesse avuto ad oggetto alcuni beni, nello specifico un'autovettura, a disposizione dell'amministratore grazie ad un contratto di leasing. Nel merito il tribunale non avrebbe fornito alcuna motivazione della sua decisione, non tenendo conto, neppure, dell'impossibilità di procedere alla successiva eventuale confisca del bene stesso, essendo questo di proprietà di un soggetto estraneo al reato.

Il ricorrente, infine, lamentava anche l'assoggettamento al sequestro suddetto di un rapporto di conto corrente, sebbene questo fosse cointestato fra l'imputato e un soggetto terzo, estraneo al procedimento penale suddetto.

La Cassazione ha deciso con sentenza n. 3295, depositata il 24 gennaio 2018, rigettando il ricorso e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

In particolare la Suprema Corte ha ricordato, fra le altre cose, che il soggetto legittimato a richiedere l'insequestrabilità dei beni in leasing è il concedente e non l'utilizzatore del bene.

La questione

La questione, come detto in precedenza, verte sulle caratteristiche necessarie che i beni devono avere per essere assoggettabili a sequestro preventivo.

Innanzitutto, in merito alla doglianza sollevata dal ricorrente relativa al fatto che i beni oggetto del sequestro suddetto erano in disposizione ad una ditta individuale – terza rispetto al procedimento penale – riferibile all'amministratore indagato, la suprema corte ha chiarito che i beni strumentali all'esercizio delle imprese individuali non godono di alcuna autonomia, ai fini del diritto penale, rispetto alla restante porzione dei beni personali dell'indagato.

In secondo luogo, in merito all'impossibilità di sequestrabilità dei beni oggetto di un contratto di leasing, la Cassazione ha riconosciuto come la stessa corte avesse, in altre occasioni (es. Cass. civ., n. 4297/2013), affermato il principio giurisprudenziale secondo il quale il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente non potesse avere ad oggetto beni che l'imputato detiene in virtù di un contratto di leasing. Tuttavia, nel caso in questione, la suprema corte, richiamando altre sentenze della corte medesima (es. n. 1475/2013), ha ricordato che il soggetto legittimato a far valere l'insequestrabilità del bene oggetto del contratto di leasing, non è l'utilizzatore del bene, ma semmai il concedente.

Relativamente, infine, al fatto che vengano sottoposti a sequestro preventivo le disponibilità presenti in un conto corrente cointestato fra l'imputato e un soggetto terzo ed estraneo al procedimento penale, la Cassazione ha riaffermato un principio giurisprudenziale ormai consolidato secondo il quale le somme di denaro depositate su uno o più conti correnti bancari cointestati con un soggetto estraneo al reato, sono soggette a sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, in quanto quest'ultimo si estende ai beni comunque nella disponibilità dell'indagato.

Le soluzioni giuridiche

Con la sentenza oggetto del presente commento, la Suprema Corte si è occupata delle caratteristiche che devono avere i beni sottoposti ad un procedimento di sequestro preventivo.

La Cassazione ha confermato, innanzitutto, come i beni usati nell'attività di un'impresa individuale non sono autonomi rispetto al patrimonio dell'indagato e, perciò, trattandosi di beni ordinariamente suscettibili di essere oggetto di confisca per equivalente, ricorrendone i restanti presupposti, possono essere oggetto dal provvedimento di sequestro preventivo.

In secondo luogo la Suprema Corte ha valutato la possibilità di sottoporre a sequestro preventivo i beni oggetto di contratti di leasing. Dopo aver confermato l'insequestrabilità dei beni suddetti, la corte ha chiarito che la ratio dell'insequestrabilità suddetta, nel caso in cui non sia dimostrata la mala fede del concedente, risiede nel fatto che il bene in questione non appartiene al destinatario del sequestro ma ad un terzo soggetto. Da ciò ne consegue che eventuale titolare del diritto alla restituzione del bene, in caso di revoca o annullamento del provvedimento cautelare, sia il soggetto che vanti un diritto assoluto sul bene stesso, quindi, il concedente. Per questo motivo, considerato che legittimato ad impugnare il provvedimento di sequestro è chi detiene il diritto alla restituzione del bene, ne consegue che compete esclusivamente al concedente, e non all'utilizzatore, impugnare tale provvedimento.

In merito, infine, alle somme di denaro presenti in un conto corrente bancario cointestato fra l'indagato e un soggetto estraneo al procedimento penale, la Cassazione ha confermato la giurisprudenza precedente secondo la quale è sufficiente, al fine di giustificare l'esecuzione del sequestro dei beni di un imputato, che questi abbia la immediata disponibilità delle somme oggetto del sequestro.

Osservazioni

La sentenza n. 3295/2018 ha chiarito alcuni aspetti importanti in tema di beni assoggettabili a sequestro preventivo.

  • È possibile sottoporre a sequestro preventivo i beni strumentali di un'impresa individuale. Tali beni, infatti, non godono di particolari tutele dal punto di vista penale e, nel caso in cui l'imprenditore, per motivi estranei all'attività d'impresa suddetta, subisca un sequestro preventivo, i beni stessi possono a pieno titolo essere oggetto del sequestro stesso.
  • Il soggetto legittimato a far valere l'insequestrabilità dei beni oggetto di un contratto di leasing è il concedente. I beni in leasing, infatti, come affermato da numerose sentenze della Cassazione, non possono essere oggetto di sequestri preventivi finalizzati alla confisca per equivalente, in quanto gli stessi devono ritenersi appartenenti a soggetti estranei al reato contestato. Fermo restando quanto detto, resta il fatto che il soggetto legittimato ad “evidenziare” la insequestrabilità di tali beni, non è l'utilizzatore dei beni stessi, ma piuttosto il concedente.
  • Le somme presenti in un conto corrente bancario cointestato possono essere oggetto di sequestro preventivo se le stesse sono nella disponibilità dell'imputato. La suprema corte, anche in questo caso, ha confermato la tesi giurisprudenziale secondo la quale l'esecuzione del sequestro sui beni di un determinato soggetto è pienamente giustificata se lo stesso può avere immediata disponibilità degli stessi, a prescindere da eventuali limitazioni provenienti da vincoli o presunzioni operanti nel rapporto di solidarietà fra creditori e debitori, o nel rapporto tra istituto bancario e soggetto depositante.

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