Cambio di domicilio/residenza del difensore domiciliatario: sufficiente la variazione all’Ordine professionale

Antonella Lucarelli
16 Marzo 2018

Nessun obbligo di notifica alla segreteria della commissione e alle parti costituite qualora il difensore domiciliatario abbia modificato il domicilio o la residenza. La parte in causa si domicilia presso il difensore e non al suo indirizzo.
Massima

Il difensore domiciliatario che cambi l'indirizzo del proprio studio non ha l'onere di effettuare alcuna comunicazione se non quella di variare i propri dati presso l'Ordine professionale di appartenenza.

È, invece, onere del notificante effettuare apposite ricerche per individuare il nuovo luogo di notificazione, laddove quello a sua conoscenza sia cambiato.

Il caso

L'Agenzia delle Entrate emetteva avviso di accertamento nei confronti della società contribuente per maggior IVA, IRES e IRAP relative all'anno di imposta 2009. L'accertamento si fonda sulle risultanze di un PVC, elevato a chiusura di una verifica aziendale condotta dalla Guardia di Finanza di Lecco e di un controllo interno dell'Ufficio Controlli sulle dichiarazioni modello unico/SC 2010 ed IRAP 2010.

Dopo un'istanza di accertamento con adesione ex art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 218/1997, andata a buon fine solo limitatamente, il ricorrente ricorreva in Commissione provinciale, eccependone l'intervenuta decadenza dal potere accertativo, oltre ad insistere sui medesimi profili di legittimità/merito, come già articolati nel procedimento di accertamento con adesione.

L'Amministrazione ricorreva in Commissione regionale dove trovava accoglimento della pretesa.

Viene ricordato dai giudici che la notifica dell'appello non andata a buon fine deve considerarsi nulla e non inesistente.

L'esponente chiede, perciò, la rimessione in termini per effettuare una nuova notifica dell'appello.

La questione

L'Amministrazione Finanziaria, dopo avere infruttuosamente notificato il suo atto d'appello presso la vecchia sede del difensore, riceveva la comunicazione di impossibilità di consegna per trasferimento dello stesso. Di fronte alla mancata costituzione della controparte appellata, chiedeva al giudice la rimessione in termini ex artt. 291 e 294 c.p.c., al fine di effettuare una nuova e formalmente corretta notifica.

Le soluzioni giuridiche

Il difensore domiciliatario che cambi l'indirizzo del proprio studio non ha l'onere di effettuare alcuna comunicazione se non quella di variare i propri dati presso l'Ordine professionale di appartenenza.

Questo è quanto deciso dalla Prima Sezione della CTR Lombardia con la sentenza n. 970/01/2018, depositata lo scorso 7 marzo (Presidente e Relatore Labruna), che recepisce l'orientamento, pressoché unanime, della Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ. nn. 5982/2016, 5153/2016, 20209/2015, 10014/2014). Il disposto di cui all'art. 17, D.Lgs. n. 546/1992, secondo cui “Le variazioni del domicilio o della residenza o della sede hanno effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata notificata alla segreteria della commissione e alle parti costituite la denuncia di variazione”, è riferibile solo al domicilio autonomamente scelto, per sé, dalla parte. Viceversa, l'elezione del domicilio presso lo studio del procuratore, avendo la mera funzione di indicare la sede dello studio professionale/legale, non rientra nella previsione del citato art. 17.

Dunque, non è onere del difensore domiciliatario comunicare il cambiamento di indirizzo del proprio studio, mentre è onere del notificante, utilizzando l'ordinaria diligenza, effettuare apposite ricerche, per individuare il luogo di notificazione, anche mediante semplice consultazione dell'Albo degli Avvocati, disponibile on-line.

Nel caso di specie, l'Amministrazione Finanziaria, dopo avere infruttuosamente notificato il suo atto d'appello presso la vecchia sede del difensore, riceveva la comunicazione di impossibilità di consegna per trasferimento dello stesso. Di fronte alla mancata costituzione della controparte appellata, chiedeva al giudice la rimessione in termini ex artt. 291 e 294 c.p.c., al fine di effettuare una nuova e formalmente corretta notifica.

Tale richiesta ha preso le mosse dall'errata convinzione di poter applicare al processo tributario il disposto di cui al secondo comma dell'art. 164 c.p.c. e dunque di poter considerare nulla la notifica non andata a buon fine.

Il secondo comma dell'articolo ora citato, infatti, dispone che “Se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice, rilevata la nullità della citazione…ne dispone d'ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio”.

Dunque, la norma, concerne l'ipotesi che il convenuto non si sia costituito in giudizio e che il giudice all'udienza di prima comparizione rilevata la nullità della vocatio, contestualmente ordini all'attore la rinnovazione della citazione entro un termine perentorio.

Il presupposto per la rinnovazione della citazione ovvero per la remissione in termini, è che la decadenza sia derivata da una causa non imputabile alla parte (in questo caso il notificante) o estranea alla sua volontà o che si tratti di errore scusabile.

Sennonché, non sussistendo in capo al notificante alcun impedimento di verifica presso l'Ordine degli Avvocati e non sussistendo, d'altro canto, alcun obbligo di comunicazione della variazione di indirizzo in capo al difensore domiciliatario, la notifica infruttuosa non può essere considerata nulla, ma deve essere considerata giuridicamente inesistente e, dunque, l'istituto della rimessione in termini non è praticabile.

Il fallimento della prima notifica dell'appello, infatti, non è imputabile al domiciliatario sia perché è estraneo alla disposizione di cui all'art. 17, D.Lgs. n. 546/1992, sia perché il notificante non ha dato corrso alle pur semplici verifiche di appuramento della variazione dell'indirizzo. Molto lucidamente, la sentenza qui in commento, chiarisce che “la parte in causa si domicilia presso il suo difensore e non al suo indirizzo toponomasticamente inteso, dei cui cambiamenti il domiciliatario è obbligato a darne comunicazione all'albo di appartenenza, come avvenuto per i fatti di causa”.

Ciò implica che, la rinnovazione della notifica al domicilio correttamente individuato, pur sempre possibile, sarebbe dovuta avvenire, però, entro l'ordinario termine di impugnazione previsto dall'art. 51, D.Lgs. n. 546/1992 e dalle norme del codice di procedura civile, così come richiamate dall'art. 49 del medesimo decreto. Ciò vuol dire che, qualora il notificante avesse avuto notizia dell'infruttuosità della prima notifica, quando il termine perentorio di impugnazione non fosse ancora scaduto, avrebbe potuto rinotificare l'atto al corretto indirizzo.

Osservazioni

Nel caso di specie, invece, ciò non è avvenuto e l'Ufficio appellante ha ritenuto di poter beneficiare dell'istituto della rinnovazione ex art. 291 c.p.c., previsto per il diverso caso di nullità della notifica. L'ipotesi della inesistenza (in cui versava), invece, ha fatto venir meno la tutela giudiziaria del diritto dell'appellante. Infatti, di fronte alla non imputabilità, in capo al domiciliatario, della mancata ricezione dell'atto, e dunque, di fronte alla sua estraneità ai fatti di causa, l'intervento del giudice ex art. 291 c.p.c. sarebbe stato lesivo della sua terzietà.

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