Legittimo il distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato in presenza di semplici aggravi di spesa
29 Marzo 2018
Massima
Ai sensi del comma 4 dell'art. 1118 c.c., il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o notevoli aggravi di spesa per gli altri condomini. Il caso
Con atto di citazione, la condomina X ha convenuto in giudizio il Condominio Y, esponendo: a) di essere proprietaria di un'unità immobiliare ad uso abitativo nello stabile condominiale de quo, dotato di un impianto di riscaldamento centralizzato; b) di avere comunicato all'amministratore, con lettera raccomandata, la decisione di distaccarsi da detto impianto ed installare nella sua unità abitativa una stufa a biomassa; c) di avere trasmesso su espressa richiesta dell'amministratore, con lettera raccomandata, una relazione tecnica, con la quale veniva verificata l'assenza di squilibrio termico notevole e l'assenza di aggravio di spesa, per cui nulla ostava al distacco dell'alloggio oggetto della relazione dall'impianto di riscaldamento centralizzato; d) di avere continuato a ricevere dall'amministratore e dal suo legale solleciti di pagamento delle spese di riscaldamento e di avere quindi ricevuto la notifica di un decreto ingiuntivo, emesso dal Giudice di Pace di Torino, per il pagamento della somma di euro 721,11 salvo conguaglio e rate in scadenza, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo, sulla base del consuntivo spese di riscaldamento gestione 2013/2014 e del preventivo spese di riscaldamento gestione 2014/2015; e) di avere proposto opposizione a detto decreto; f) di avere impugnato anche le successive delibere assembleari, che non avevano tenuto conto dell'avvenuto distacco; g) di avere instaurato l'obbligatoria procedura di mediazione, conclusasi, in data 27 ottobre 2015, con un verbale di mancato accordo fra le parti; h) di essere quindi intenzionata ad ottenere dal Tribunale adito una pronuncia dichiarativa della legittimità dell'operato distacco e la condanna del Condominio a rimborsarle la somma di euro 465,14 a titolo di conguaglio a suo credito relativo alla gestione 2013/2014, essendo cessato ogni obbligo di partecipazione alle spese di gestione del servizio di riscaldamento. Il Condominio convenuto si costituiva in giudizio, chiedendo la reiezione delle domande attoree, poiché infondate in fatto ed in diritto, contestando che mai era avvenuto il distacco della condomina dall'impianto centralizzato. La causa è stata istruita a mezzo CTU e, tentata vanamente la transazione, il giudice la tratteneva in decisione. La questione
Quali sono le modalità tecniche per distaccarsi dall'impianto di riscaldamento centralizzato e, soprattutto, è possibile farlo quando da esso derivano semplici aggravi di spesa? Le soluzioni giuridiche
Nel caso in questione, il condominio convenuto ha contestato che il distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato sia effettivamente avvenuto e sia definitivo. Ha osservato infatti che la CTU non ha accertato la sigillatura delle tubazioni nel punto di diramazione dalla colonna condominiale e che la materiale rimozione dei termosifoni, non assicura il definitivo distacco dall'impianto, ben potendo la condomina ricollegarli, all'insaputa del Condominio. Per il tribunale di Torino, la posizione assunta dal condominio non è condivisibile per i seguenti motivi: 1) nessuna norma di legge prescrive e specifica come debba avvenire il distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato. Non è prevista cioè la necessaria sigillatura delle tubazioni nel punto di diramazione; 2) in difetto di una espressa modalità esecutiva, si deve ritenere idonea una modalità del distacco che per la corposità degli interventi, assicuri stabilità e durevolezza all'intervento. Non parrebbero adeguate ad esempio mere sigillature dei caloriferi, rimovibili agevolmente dal condomino o da un tecnico, anche ad impianto funzionante; 3) nel caso di specie, il CTU ha accertato che tutti i radiatori sono stati rimossi. Sebbene in linea astratta nulla escluda che la condomina possa un giorno rimontare i termosifoni, l'intervento per la sua onerosità, ha carattere di stabilità; 4) del resto anche in caso di sigillatura delle tubazioni, nulla esclude che un tecnico possa successivamente rimuovere la sigillatura all'innesto della colonna condominiale; 5) il timore di comportamenti scorretti da parte della condomina, può essere superato con un eventuale controllo annuale da parte dell'amministratore, prima dell'inizio di ogni stagione invernale, essendo evidentemente impossibile rimontare i termosifoni quando ormai l'impianto è in funzionamento; 6) né infine la eventualità, solo prospettata e non supportata da alcun fondato sospetto, che la condomina possa fraudolentemente riallacciarsi all'impianto centralizzato, può far escludere che al momento, e senza ombra di dubbio, essa risulti senz'altro distaccata. Nel caso di specie la condomina aveva comunicato all'amministratore l'intenzione di distaccarsi dall'impianto, chiedendo che la sua intenzione venisse rappresentata in assemblea. L'amministratore nulla aveva risposto. Su richiesta dell'amministratore essa condomina gli aveva inviato una relazione tecnica, conformemente a quanto prescritto dal d.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, che attestava l'avvenuto distacco e attestava la conformità alle disposizioni normative in materia, così provando di essersi effettivamente distaccata dall'impianto di riscaldamento centralizzato. Sulla legittimità del distacco, il Tribunale ha osservato che è stato accertato il rispetto della norma UNI-CTI 10200 del 2013. Il CTU con una tollerabile approssimazione ha fatto la diagnosi energetica, evidenziando che il distacco dall'impianto centralizzato della condomina non ha comportato uno squilibrio termico "notevole" agli effetti del dettato dell'art. 1118 c.c., ma soltanto un aggravio di spesa per il condominio, pari a un aumento medio annuo per unità immobiliare tra i 13 e i 22 euro a seconda delle percentuali prese in considerazione (tariffe per kwh medie desunte da IREN - 0,083 €/kwh comprese tasse). Per il giudicante, la formulazione letterale dell'art. 1118, comma 4, c.c. non conduce necessariamente alla interpretazione proposta da parte convenuta, secondo cui i due requisiti necessari per poter operare il distacco dall'impianto, sono la inesistenza di «notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini», ove l'aggettivo notevole si riferisce soltanto agli squilibri di funzionamento e non agli aggravi di spesa. Infatti da una tale interpretazione deriverebbe che un qualsiasi aggravio di spesa, quantunque minimo o irrisorio, impedirebbe il distacco dall'impianto centralizzato. Diversamente, l'aggettivo “notevoli” ben può essere riferito ad entrambi i sostantivi che seguono, cioè sia agli squilibri di funzionamento sia pure agli aggravi di spesa, uniti dalla congiunzione “o”. In sostanza la disposizione andrebbe letta così: il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o notevoli aggravi di spesa per gli altri condomini. Questa interpretazione, che è una delle due letteralmente possibili, per il Tribunale di Torino sembra preferibile dal punto di vista logico perché è poco coerente ritenere non operabile il distacco solo qualora lo squilibrio di funzionamento sia notevole, mentre sarebbe sufficiente un aggravio qualsiasi di spesa, quindi anche irrisorio, per impedire al condomino il distacco. Difatti, con il distacco si verifica, praticamente sempre o quasi, un aggravio di spesa, seppur esiguo; e ciò in ragione del fatto che l'uso del riscaldamento nell'orario scelto dal condomino secondo le sue particolari esigenze, comporta una dispersione di calore negli alloggi circostanti e quindi un consumo involontario. Escludere la possibilità di distaccarsi sol che ci sia una minima spesa aggiuntiva per gli altri, significa di fatto rendere non operativa la norma. Nel caso di specie, l'aggravio di spesa annuo, compreso in un range tra i 13 ed i 22 euro, appare decisamente esiguo e tale da non impedire alla condomina il distacco dall'impianto centralizzato. Per questo motivo, il Giudice ha dichiarato legittimo in distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato e condannato il Condominio al pagamento delle spese di giudizio. Osservazioni
Nella nuova formulazione dell'art. 1118 c.c. il legislatore ha stabilito che il distacco dall'impianto di riscaldamento o condizionamento centralizzato è possibile alle seguenti condizioni: a) non deve determinare notevoli squilibri di funzionamento; b) non deve determinare aggravi di spesa per gli altri condomini; c) il rinunciante deve concorrere al pagamento delle sole spese di manutenzione straordinaria dell'impianto, per la sua conservazione e per la messa a norma; d) il condomino rinunciante è esonerato, dal dover sostenere le spese per l'uso del servizio. Molto si discute sulla seconda delle condizioni poste dal legislatore come presupposto indefettibile per la legittimità del distacco di un condomino dall'impianto centralizzato. Di regola, il distacco di una unità immobiliare dall'impianto di riscaldamento o di condizionamento centralizzato dovrebbe comportare un minor consumo globale di energia e quindi, in termini assoluti, un risparmio di spesa. Ma tale assunto non è scontato, perché il minor consumo, conseguente al distacco, non determinerà un aggravio di spesa per i condòmini che continuano ad utilizzare l'impianto solo quando la minore spesa per consumi sarà pari o superiore alla quota di spesa di riscaldamento che faceva carico in precedenza all'unità distaccata. La tecnica ha ampiamente dimostrato che la conseguenza immediata e diretta del distacco anche di una sola unità immobiliare da un impianto di riscaldamento o condizionamento centralizzato è l'aumento - seppur minimo - dei costi pro-capite per i condomini che ne continuano ad usufruire. Quindi,la norma per avere un senso applicativo deve essere interpretata nel senso di consentire il distacco anche in presenza di aggravi di spesa per gli altri condomini, purché anch'essi, come per gli squilibri di funzionamento, non siano “notevoli”. Una simile interpretazione non impedirebbe, infatti, in maniera assoluta il distacco, a differenza di quanto accadrebbe se l'aggettivo “notevole” non fosse stato previsto anche rispetto agli aggravi di spesa. In realtà dalla vaga formulazione dell'ultimo comma della norma citata non è chiaro se il distacco non sia consentito per il solo fatto che comporta un aggravio di spesa per gli altri condomini o se è necessario che tale aggravio sia “notevole”. La prima soluzione sembra preferibile, in considerazione del principio che l'esercizio di un diritto non può risolversi in un danno per gli altri condomini. Il legislatore tra le parole «notevoli squilibri di funzionamento» e «aggravi di spesa» ha utilizzato la disgiunzione “o”. Questo vuol dire che l'aggettivo “notevoli” è accostato unicamente agli squilibri di funzionamento, ma non agli aggravi di spesa. Ne deriva che, secondo il dato letterale della norma, è sufficiente un aumento pure di pochi centesimi di spesa a carico degli altri condomini perché si concretizzi «l'aggravio di spesa» e quindi il distacco sia illegittimo. Sul tema, non si ravvisano precedenti giurisprudenziali che abbiano fatto un'analisi precisa del problema interpretativo e, per quanto molti interpreti abbiano ritenuto che, nella nota sentenza Cass. civ., sez. un., 3 novembre 2016, n. 22235, la Cassazione abbia optato per una interpretazione restrittiva, dalla sua attenta lettura non si evince una chiara e netta posizione della Suprema Corte sull'argomento. Per gli ermellini, il condomino che intende distaccarsi deve fornire la prova che «dal suo distacco non derivino notevoli squilibri all'impianto di riscaldamento o aggravi di spesa per gli altri condomini», e la preventiva informazione dovrà necessariamente essere corredata dalla documentazione tecnica attraverso la quale egli possa dimostrare l'assenza di «notevoli squilibri» e di «aggravi» per i condomini che continuano a servirsi dell'impianto. Il condomino è esonerato dall'onere della prova soltanto nel caso in cui l'assemblea abbia autorizzato il distacco dall'impianto centralizzato sulla base di una propria autonoma valutazione della sussistenza dei suddetti presupposti. Ne deriva che in presenza di squilibri nell'impianto condominiale o di aggravi di spesa per gli altri condòmini, il distacco è certamente illegittimo e l'autore potrà essere chiamato al ripristino dello status quo ante. In effetti, la giurisprudenza di legittimità non ha mai affrontato il problema dell'interpretazione letterale del comma 4 dell'art. 1118 c.c., né sembra possibile considerare a priori illegittimo il distacco che abbia comportato un aggravio di spesa, se compensato da una contribuzione del condomino per il c.d. prelievo involontario (energia corrispondente alle dispersioni della rete di distribuzione). Questo tipo di consumo di energia viene ripartito in base ai “millesimi di riscaldamento” e, quindi, di regola anche a carico dei condomini che si sono distaccati dall'impianto centralizzato (v. art. 9, comma 5, lett. d, del d.lgs. 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che richiama espressamente la normativa tecnica UNI 10200 e indica i criteri di ripartizione dei prelievi involontari di energia termica). La stessa sentenza in commento individua uno dei punti a sfavore del Condominio nel non aver effettuato la diagnosi energetica del fabbricato, che stabilisce in modo inequivocabile le percentuali delle due quote da ripartire: la quota fissa (a carico di tutti i condomini) e la quota variabile (solo a carico di quelli che sono ancora collegati all'impianto centralizzato). Parte della dottrina (Guizzetti), ha ritenuto che, anche in presenza di un aggravio di spesa, si debba ritenere ancora possibile il distacco, a condizione che il condomino distaccato assuma a suo carico tali maggiori costi (v. Cass. civ., sez. VI, 3 aprile 2012, n. 5331; Cass. civ., sez. II, 24 luglio 2007, n. 16365; Cass. civ., sez. II, 30 marzo 2006, n. 7518), che verrebbero già in parte compensati dalla ripartizione su base millesimale della quota di energia spesa per il prelievo involontario ai sensi del citato d.lgs. n. 102/2014. Pirrello, Riscaldamento centralizzato: condomino che si distacca concorre alle spese?, in Altalex 2014, nota a Cass. civ., sez. II, 30 aprile 2014, n. 9526; Pirrello, Riscaldamento centralizzato: la Cassazione precisa le condizioni per il distacco, in Altalex 2017, nota a Cass. civ., sez. VI/II, 3 novembre 2016, n. 22285; Guizzetti, Il distacco dall'impianto centralizzato di riscaldamento, in Arch. loc. 2014, 419. |