Identità soggettiva tra assicurato e vittima in sinistro stradale: esclusione di legittimazione passiva all’azione di regresso da parte della Compagnia

Roberto Revel
16 Aprile 2018

Al proprietario di un veicolo, soggetto assicurato nel contratto di r.c.a., è in ogni caso dovuta l'indennità nel caso in cui egli sia stato vittima di un sinistro come trasportato? Qualora sia corresponsabile per avere fatto condurre il proprio veicolo da persona non idonea alla guida è ammissibile l'azione di rivalsa da parte della compagnia?
Massima

Al proprietario di un veicolo, soggetto assicurato nel contratto di r.c.a., è in ogni caso dovuta l'indennità nel caso in cui egli sia stato vittima di un sinistro come trasportato. Qualora sia corresponsabile per avere fatto condurre il proprio veicolo da persona non idonea alla guida, non è comunque data l'azione di rivalsa da parte dell'assicurazione poiché, in caso contrario, il proprietario-danneggiato si vedrebbe privato di quanto ricevuto per effetto del risarcimento.

Il caso

In occasione di un sinistro stradale, il proprietario di un'autovettura condotta dal proprio fratello, sulla quale il primo viaggiava come trasportato, rimaneva ucciso in conseguenza di una manovra di sorpasso azzardata eseguita dal proprio congiunto. Nello specifico, il fratello-conducente era in stato di ebbrezza e non aveva la patente di guida e, ciò malgrado, il fratello-proprietario lo aveva comunque autorizzato a guidare.

I prossimo congiunti del defunto hanno promosso giudizio onde ottenere il risarcimento dei danni da parte della Compagnia d'assicurazione che, a sua volta, ha esercitato azione di rivalsa nei confronti degli eredi del defunto, chiamati in causa nel medesimo giudizio, sul presupposto che la polizza escludeva la copertura assicurativa per i sinistri causati da conducenti non abilitati alla guida o in stato di ebbrezza.

Il Tribunale ha accolto sia la domanda risarcitoria che quella di rivalsa.

Nel successivo giudizio d'appello proposto dalla Compagnia al fine di vedere riconosciuto un concorso di colpa a carico del proprio assicurato, la Corte, pur riducendo gli importi dovuti, ha riconosciuto comunque la sussistenza del diritto di rivalsa in favore della Compagnia d'assicurazione.

Avverso detta pronuncia, gli eredi della vittima hanno proposto ricorso in Cassazione chiedendo un riesame della fattispecie alla luce del diritto dell'Unione Europea in materia di azione di rivalsa dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato.

La questione

Nella fattispecie sottoposta al vaglio della Corte, i Giudici di Legittimità dovevano giudicare, da un lato se il proprietario di un veicolo coinvolto in un sinistro stradale, sul quale lo stesso viaggiava come trasportato, avesse diritto ad essere risarcito dei danni subiti; dall'altro se in caso di sua corresponsabilità, per avere fatto condurre il proprio veicolo da persona non idonea alla guida, fosse o meno ammissibile l'azione di rivalsa da parte della Compagnia d'assicurazione che aveva provveduto a corrispondergli il risarcimento del danno.

Le soluzioni giuridiche

Con l'ordinanza in commento, i Giudici di Legittimità hanno deciso che per il proprietario del veicolo, soggetto assicurato nel contratto di r.c.a., è comunque dovuta l'indennità nel caso in cui egli sia stato vittima di un sinistro come trasportato. Nell'ipotesi, poi, in cui lo stesso possa essere considerato corresponsabile avendo fatto guidare il proprio veicolo da persona non idonea, l'azione di rivalsa da parte dell'assicurazione non è esperibile poiché, se fosse ammessa, si verificherebbe il risultato paradossale in cui andrebbe restituito quanto ricevuto a titolo di indennità.

La decisione della Suprema Corte poggia su alcuni precedenti della Corte di Giustizia Europea, più precisamente nelle decisioni del 30 giugno 2005, C-537/03 e dell'1 dicembre 2011, C-442/10, secondo cui:

  • non può essere negato il risarcimento del danno alla persona trasportata su un veicolo di sua proprietà per il solo fatto di essere proprietario del mezzo, e ciò anche nell'ipotesi in cui lo stesso fosse consapevole del fatto che il soggetto al quale aveva affidato la guida fosse in stato di ebbrezza e privo di abilitazione;
  • all'assicuratore non è consentito di promuovere azione di rivalsa nei confronti dei soggetti che hanno diritto ad essere risarciti, a nulla rilevando che essi cumulino la qualità di danneggiati e proprietari assicurati.

Con la prima di dette decisioni (CGUE 30 giugno 2005, C-537/03), la Corte di Giustizia ha precisato che l'obiettivo delle disposizioni delle Direttive 84/5/CEE e 90/232/CEE è quello di garantire uniformità di trattamento per tutti i passeggeri vittime di un incidente stradale a prescindere dalla loro qualità e, dunque, il soggetto assicurato per la guida del veicolo, contemporaneamente trasportato sullo stesso al momento del veicolo, si trova in una situazione assimilabile a quella di qualunque altro passeggero vittima dell'incidente.

Con la seconda decisione (CGUE 1 dicembre 2011, C-442/10), la Corte di Giustizia, nel ribadire che la posizione del proprietario del veicolo rimasto vittima di un sinistro è equiparabile a quella di qualunque altro passeggero, ha inoltre aggiunto che il diritto dell'Unione osta alla possibilità che l'assicuratore possa avvalersi di disposizioni di legge o di clausole contrattuali allo scopo di negare il risarcimento del danno ai terzi rimasto coinvolti in un sinistro stradale.

L'unica eccezione a tale principio, con specifico riferimento alla clausola contrattuale che esclude la copertura assicurativa a causa della guida da parte di persona non autorizzata, si configura nell'ipotesi in cui l'assicurato-vittima fosse a conoscenza del fatto che il veicolo aveva formato oggetto di furto.

Sulla base dei principi sopra enucleati, la Suprema Corte ha pertanto accolto il ricorso limitatamente alla statuizione di accoglimento della domanda di rivalsa formulata dalla Compagnia d'assicurazione, sul presupposto che la Corte d'Appello avrebbe dovuto ritenere, appunto, prevalente la qualità di vittima su quella di proprietario-assicurato, e di conseguenza avrebbe dovuto riconoscere il diritto dei suoi eredi a non essere privati del risarcimento loro dovuto dall'assicurazione.

Osservazioni

La Suprema Corte ha confermato dunque che la qualità di vittima avente diritto al risarcimento del danno prevale su quella di assicurato-responsabile, e dunque, nell'ipotesi in cui dette qualità si concentrino sulla medesima persona, la prima prevarrà sulla seconda e l'assicurato avrà diritto ad essere risarcito dalla compagnia assicurativa al pari di qualunque altro passeggero vittima dell'incidente.

Né il diritto alla copertura assicurativa potrà essere negato all'assicurato in caso di sua corresponsabilità nella causazione del danno; in tale ipotesi, infatti, si potrà soltanto operare una riduzione del risarcimento ai sensi dell'art. 1227 c.c.

Dalla prevalenza della qualità di vittima sulla qualità di assicurato-responsabile deriva che l'azione di regresso da parte della compagnia d'assicurazione, diretta ad ottenere dall'assicurato il rimborso di quanto eventualmente pagato alla vittima del sinistro, non può essere esercitata nei confronti dell'assicurato-proprietario allorchè egli sia anche passeggero-vittima del sinistro.

Ed invero, ove fosse esperibile tale azione, l'assicurato-vittima si vedrebbe infatti privato dell'importo percepito a titolo di risarcimento, in palese contrasto con lo spirito delle Direttive nei termini elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia.

Come accennato, l'unica ipotesi in cui l'assicurato conserva la legittimazione passiva all'azione di regresso ricorre quando lo stesso era a conoscenza del fatto che il veicolo sul quale viaggiava fosse stato oggetto di furto.

L'interpretazione fornita dalla Suprema Corte trova conferma nel disposto dell'art. 129 d. lgs. n. 209/2005, secondo il quale non è considerato terzo e pertanto non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione, soltanto il conducente del veicolo responsabile del sinistro.

Dal canto suo, il proprietario del veicolo, in relazione alle lesioni subite alla persona in qualità di vittima dell'incidente, ha diritto a godere dei benefici del contratto d'assicurazione, e il suo diritto al risarcimento non può essere limitato per effetto dell'esercizio nei suoi confronti dell'azione di rivalsa da parte dell'assicuratore la quale, ove fosse esperibile, si configurerebbe, di fatto, come mera azione di ripetizione.

Né la Compagnia d'assicurazione potrebbe inserire nel contratto un patto che subordina il diritto ad ottenere il risarcimento all'identità del conducente; il riferimento è alle c.d. clausole di “guida esclusiva”, che esigerebbero, quale condizione per l'indennità, il fatto che il conducente del mezzo sia esclusivamente il proprietario, con la conseguenza che se questi fosse solo trasportato il contratto non sarebbe operativo.

Alla luce dei precedenti giurisprudenziali richiamati, una simile pattuizione dovrebbe essere infatti dichiarata nulla per contrarietà alle norme comunitarie, in quanto lesive, appunto, del diritto inviolabile ad ottenere risarcimento per il danno subito in conseguenza del sinistro.

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