Dalla CTU emerge la responsabilità concorrente di un terzo? L’attore può chiedere che il convenuto sia condannato al risarcimento integrale
18 Aprile 2018
Massima
In materia di risarcimento da fatto illecito, quand'anche nel corso del giudizio emergano la corresponsabilità di altri soggetti e una graduazione di colpa tra costoro e il convenuto, il danneggiato può chiedere di essere risarcito integralmente dal convenuto stesso in quanto responsabile in solido, atteso che l'aver citato in giudizio uno solo dei corresponsabili non comporta rinuncia alla solidarietà e che la domanda di integrale risarcimento nei confronti del coobbligato in solido già indicato come responsabile esclusivo non costituisce domanda nuova, ma semplice argomentazione difensiva. Il caso
Tizio cita in giudizio l'Azienda Ospedaliera Alfa, lamentando di aver perduto quasi completamente la vista per la mancata tempestiva somministrazione di una terapia per l'ipertensione endocranica che avrebbe impedito il formarsi dell'edema papillare fonte del pregiudizio e chiedendo il risarcimento del danno. Esperita la CTU medico legale, emerge che la responsabilità prevalente (60%) è ascrivibile ai medici dell'Azienda Ospedaliera Beta che avevano curato Tizio in prima battuta, per omesso trattamento anticoagulante, mentre solo il 10% della responsabilità è addebitabile ai medici dell'Azienda Ospedaliera Alfa. Tizio, allora, in sede di precisazione delle conclusioni, chiede la condanna dell'Azienda Ospedaliera Alfa all'integrale risarcimento del danno, non più come unica responsabile del danno ma come obbligata in solido (insieme alla corresponsabile Azienda Ospedaliera Beta e ai suoi medici). Il tribunale, tuttavia, accoglie la domanda di Tizio solo nei limiti della responsabilità accertata a carico della convenuta (cioè del 10%), ritendendo nuova e tardiva la domanda come riformulata in sede di p.c. A questo punto, il danneggiato propone appello censurando -inter alia- l'illegittima esclusione della natura solidale della responsabilità gravante sulle due aziende ospedaliere e i loro medici; ma anche la Corte territoriale, pur accogliendo parzialmente l'appello sotto alcuni profili non rilevanti ai fini dalla presente trattazione, ritiene inammissibile la domanda nei confronti dell'Azienda Ospedaliera Alfa a titolo di responsabilità solidale, reputandola nuova rispetto a quella originaria di condanna a titolo di responsabilità esclusiva. Tizio decide, quindi, di ricorrere in Cassazione denunciando la violazione degli artt. 183, 345 e 112 c.p.c., osservando, in sintesi, che il richiamo alla responsabilità solidale in sede di p.c. non costituiva nuova domanda e neanche emendatio libelli, ma mera deduzione in iure suscettibile di rilievo d'ufficio. La questione
La domanda d'integrale risarcimento basata sulla responsabilità in solido di un soggetto è ontologicamente diversa, dal punto di vista della causa petendi e del petitum, dalla domanda proposta contro lo stesso soggetto a titolo di responsabilità esclusiva? Mutare la domanda in corso di causa, limitandosi a dedurre la responsabilità solidale del convenuto anziché la sua responsabilità esclusiva, implica la violazione del divieto di mutatio libelli, con conseguente tardività e inammissibilità della domanda stessa? Le soluzioni giuridiche
Secondo l'art. 2055 c.c., il presupposto perché operi la solidarietà è che il fatto dannoso (cioè l'evento di danno) sia imputabile a più persone. Occorre, cioè, che più soggetti abbiano posto in essere condotte illecite -commissive od omissive- causalmente riconducibili a un evento finale unitario, restando irrilevante che tali condotte siano legate da un disegno unico, da contestualità di tempo e di luogo o da omogeneità delle norme violate: conta solo che il loro risultato finale sia unitario e non dia luogo, quindi, a una pluralità di eventi dannosi distinti. La solidarietà, si noti, può derivare anche dal concorso tra un illecito aquiliano e un illecito contrattuale: la giurisprudenza, infatti, è ormai ferma nel ritenere che «l'art. 2055 c.c., anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale» (Cass. civ., sez. II, ord. 6 dicembre 2017, n. 29218), come a ben vedere accade anche in ambito di responsabilità medica, ove la struttura ospedaliera risponde a titolo di responsabilità contrattuale in solido con i medici curanti, che invece, rispondono per fatto illecito. Ebbene, quando il fatto, come sopra inteso, sia imputabile a più persone, l'art. 2055 c.c., anziché seguire una logica di “causalità parziale” (secondo cui ciascun corresponsabile dovrebbe rispondere in proporzione all'incidenza della propria condotta nella causazione del danno), prevede che tali persone rispondano in solido secondo i canoni sanciti dagli artt. 1292 e ss. c.c. dei quali, precisa la Suprema Corte nella sentenza in commento, «l'art. 2055 costituisce una specificazione in tema di fatti illeciti». Nessuna importanza, quindi, può attribuirsi alla maggiore o minore incidenza dell'apporto causale del singolo corresponsabile, che potrebbe anche esser minimo, purché non del tutto irrilevante (da tener presente, però, che l'esistenza di un vincolo di solidarietà passiva ex art. 2055 c.c. non genera un litisconsorzio necessario tra i corresponsabili: cfr. Cass. civ., sez. II, 27 settembre 2017, n. 22672). Questi principi sono stati ben evidenziati nella sentenza in commento, che ribadisce innanzitutto come -in caso di imputabilità del danno a più persone- l'eventuale graduazione delle colpe abbia solo funzione di ripartizione interna in prospettiva dell'azione di regresso, senza incidere in alcun modo sul vincolo di solidarietà e come la circostanza che il danneggiato si sia rivolto in giudizio contro uno solo degli autori del fatto dannoso non comporti la rinuncia alla solidarietà esistente tra tutti i corresponsabili (a meno che egli abbia agito solo per la parte del debito gravante sull'unico convenuto, nel qual caso, allora sì, la solidarietà si intende rinunciata: v. Cass. civ., sez. III, 29 maggio 2015, n. 11179). Così chiarito che, nel caso di specie, nessuna rilevanza poteva attribuirsi al fatto che la condotta colposa dell'Azienda Ospedaliera Alfa avesse inciso solo per il 10% nella causazione dell'evento dannoso e al fatto che Tizio non avesse citato in giudizio gli altri corresponsabili, gli Ermellini si sono focalizzati sul tema centrale della pronuncia in commento, osservando come l'azione risarcitoria fondata sulla responsabilità esclusiva del danneggiante (2043 c.c.) e quella fondata sulla responsabilità in solido (2055 c.c.) abbiano, in fondo, la stessa causa petendi, ravvisabile nell'illiceità del fatto allegato e nell'imputabilità dello stesso alla parte evocata in giudizio. L'eventuale prospettazione che il fatto -inteso come evento di danno- sia imputabile anche ad altri soggetti (e, quindi, costituisca in misura maggiore o minore anche il risultato delle loro condotte illecite) non incide né sulla causa petendi (visto che la posizione debitoria del convenuto è comunque ancorata alla sua veste di autore dell'illecito, ancorché questo sia causalmente riferibile anche al comportamento di altre persone), né sul petitum (visto che la qualità di unico obbligato o di coobligato in solido non incide sulla debenza dell'intera prestazione). Poiché, dunque, «si ha mutatio libelli quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una "causa petendi" fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo» (ex multis, v. Cass. civ., sez. V, 20 luglio 2012, n. 12621), appare condivisibile la conclusione del Supremo Collegio secondo cui ricondurre la domanda risarcitoria alla responsabilità solidale del convenuto anziché alla già dedotta responsabilità esclusiva non costituisca un'inammissibile mutatio libelli (ma, a ben vedere, neppure una semplice emendatio), quanto piuttosto ma semplice argomentazione difensiva, sempre ammissibile.
Osservazioni
È bene tenere a mente che il principio enunciato nella sentenza in commento è applicabile solo allorquando restino realmente immutati petitum e causa petendi, talché, per il convenuto, nulla cambierebbe se l'attore facesse valere la sua responsabilità come esclusiva piuttosto che come solidale. Viceversa, anche nello specifico contesto della responsabilità per attività sanitaria (ma non solo in quello), la Cassazione ha di recente ritenuto illegittima «la deduzione - in una domanda risarcitoria fondata sulla responsabilità di dipendenti di aziende sanitarie pubbliche ed ascritta a specifiche e ben determinate condotte - di un diverso titolo di responsabilità per differenti condotte, addebitate ad altri dipendenti o strutture sanitarie, benché facenti capo alla stessa azienda, nonché realizzate nell'ambito delle cure somministrate in occasione della medesima infermità» (cfr. Cass. civ., sez. III, 5 luglio 2017, n. 16504). Tuttavia, in questo specifico contesto, la problematica potrebbe essere stata virtualmente risolta dall'entrata in vigore della l. n. 24/2017 (c.d. Gelli-Bianco), il cui art. 8 prevede l'esperimento obbligatorio di un accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c. nei confronti di tutte le parti. Nel vigente quadro normativo, quindi, la concorrente responsabilità di altre strutture sanitarie e/o di altri medici non evocati in giudizio emergerebbe, con ogni probabilità, fin dalla fase di A.T.P., cosa che rende piuttosto improbabile, a parere di chi scrive, il ripetersi di fattispecie come quella esaminata nella sentenza in commento. |