Notifica all'indirizzo PEC tratto dal registro IPA: la condotta colpevole della PA determina l'errore scusabile
23 Aprile 2018
Il caso. Il Consiglio della Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia si è pronunciato in merito all'ammissibilità di un ricorso notificato dalla società ricorrente all'indirizzo PEC di una PA estratto dall'elenco IPA, stante che la stessa non aveva provveduto a comunicare al Ministero della Giustizia l'indirizzo da inserire nel registro cui all'art. 16, comma 12, d.l. n. 179/2012.
Deve essere segnalata la condotta della PA che non comunica la PEC al Ministero. Il Consiglio ricorda che dalla lettura congiunta degli artt. 24, 113 e 97 Cost., nonché dell'art. 6 CEDU, posti a tutela del diritto di difesa in giudizio, del principio di buon andamento del processo e del diritto del diritto dei cittadini ad una buona amministrazione, incombe su tutti gli operatori pubblici il dovere di comportarsi in maniera da rendere agevole l'agire in giudizio, rimuovendo gli eventuali ostacoli che si frappongono al suo esercizio. Pertanto, in regime di PAT obbligatorio e nella sua prima applicazione (da considerarsi tale almeno il primo biennio) è scusabile l'errore di chi ritiene che la notifica possa sempre farsi via PEC e confidi nella validità di un registro ufficiale nonostante la condotta colpevole della PA che pur essendo obbligata a comunicare il proprio indirizzo PEC al Ministero, non vi ha provveduto. Ciò considerando anche l'evoluzione normativa che ha condotto all'esclusività ai fini del processo amministrativo dei registri tenuti dal Ministero della Giustizia «in un quadro normativo che resta tuttavia complesso e mal coordinato e dal quale non si evince in modo univoco quali siano le forme di notificazione in caso di mancanza dell'indirizzo PEC nel registro tenuto dal Ministero». La condotta della PA, pur non determinando per la controparte la nullità insanabile della notifica, deve essere comunque stigmatizzata con la segnalazione della condotta agli organi tutori e agli organi preposti al PCT e al PAT. Per questi motivi, il CGARS accoglie l'appello, annullando la sentenza impugnata e disponendo la rimessione in termini per la società ricorrente. Bussole di inquadramentoPotrebbe interessarti |