Caduta da cavallo della proprietaria dell'animale: il centro ippico non risponde dei danni

Antonio Scalera
09 Maggio 2018

Della caduta da cavallo, di proprietà della medesima danneggiata, può essere chiamato a rispondere il centro ippico presso il quale ella stava svolgendo un'esercitazione?
Massima

La responsabilità per il danno causato dall'animale, prevista dall'art. 2052 c.c., incombe a titolo oggettivo ed in via alternativa o sul proprietario, o su chi si serve dell'animale, per tale dovendosi intendere colui che, col consenso del proprietario, ed anche in virtù di un rapporto di mero fatto, usa l'animale per soddisfare un interesse autonomo, anche non coincidente con quello del proprietario (In applicazione di tale principio la Cassazione ha confermato la sentenza di rigetto del giudice di merito, perché non vi era alcuna prova che l'animale fosse in uso a terzi al momento della caduta della proprietaria, utilizzandolo ella stessa mentre praticava il salto ippico ad ostacoli).

Il caso

Nel novembre 2010 I.S. conveniva in giudizio il Centro Ippico e R.G. affinché il Giudice ne accertasse la responsabilità ex artt. 1218 e/o 2043 c.c. per i danni derivati da una caduta di cavallo, di sua proprietà, avvenuta presso il predetto Centro Ippico, il 19 ottobre 2002, durante l'esecuzione di un esercizio.

In ragione del sinistro, la S. riportava una frattura biossea scomposta alla gamba sinistra, da cui sarebbe derivata l'insorgenza di patologie invalidanti, documentate dal perito di parte, ed in ragione delle quali il SS Regione Emilia Romagna le riconosceva un'invalidità dell' 80%.

Si costituivano in giudizio entrambi i convenuti, che eccepivano l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento dei danni, deducendo che l'eventuale responsabilità doveva ricondursi al regime dell'art. 2043 c.c., rispetto al quale il termine quinquennale era inutilmente decorso.

Nel merito, contestavano che il cavallo con cui si stava svolgendo l'attività fosse di proprietà di I.S.

Il Centro Ippico, inoltre, chiamava in giudizio la U.A., al fine di essere manlevata in caso di condanna al risarcimento dei danni. La società assicurativa eccepiva il difetto di legittimazione passiva, non essendo stato provato il rapporto di assicurazione sulla base del quale si domandava la manleva.

Il Tribunale di Lodi rigettava la domanda attorea ritenendo il diritto prescritto, riconducendo la fattispecie all'alveo della responsabilità extracontrattuale. Il giudice di prime cure escludeva l'operatività dell'art. 1218 c.c., non essendo stata fornita la prova del rapporto contrattuale tra l'attrice e il Centro Ippico. Parimenti, nella sentenza si accoglieva l'eccezione del difetto di legittimazione passiva sollevata dalla terza chiamata in causa.

La S. proponeva appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Lodi, eccependo di aver avuto contezza del complesso delle conseguenze lesive connesse al sinistro soltanto nel luglio 2009.

La Corte d'Appello di Milano rigettava l'impugnazione confermando le stesse motivazioni addotte dal Giudice di primo grado.

In particolare, confermando la natura aquiliana della responsabilità eccepita, ribadiva l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento dei danni. Nel merito, riteneva la domanda infondata, essendo il cavallo di proprietà della danneggiata e qualificando la caduta come un fatto fisiologico dell'attività ippica.

Avverso tale pronunzia I.S. propone ricorso per cassazione con due motivi.

La questione

La questione che la Suprema Corte si trova a dover affrontare esaminando, in particolare, il secondo motivo di ricorso è se della caduta da cavallo, di proprietà della medesima danneggiata, possa essere chiamato a rispondere il centro ippico presso il quale ella stava svolgendo un'esercitazione.

Le soluzioni giuridiche

La Suprema Corte, nel disattendere il motivo di ricorso, ha osservato che la responsabilità per il danno causato dall'animale, prevista dall'art. 2052 c.c., incombe a titolo oggettivo ed in via alternativa o sul proprietario, o su chi si serve dell'animale, per tale dovendosi intendere non già il soggetto diverso dal proprietario che vanti sull'animale un diritto reale o parziale di godimento, che escluda ogni ingerenza del proprietario sull'utilizzazione dell'animale, ma colui che, col consenso del proprietario, ed anche in virtù di un rapporto di mero fatto, usa l'animale per soddisfare un interesse autonomo, anche non coincidente con quello del proprietario.

Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che non vi era alcuna prova che l'animale fosse in uso a terzi al momento della caduta, utilizzandolo la stessa proprietaria che praticava il salto ippico ad ostacoli.

Osservazioni

Con tale decisione la Corte ha dato continuazione alla precedente giurisprudenza, nella quale si era chiarito che i soggetti indicati dall'art. 2052 c.c. rispondono per il solo nesso di causalità fra l'azione dell'animale e l'evento del quale è chiamato a rispondere il proprietario dell'animale, oppure il soggetto che l'abbia utilizzato.

Nella norma, infatti, la responsabilità non si istaura tra una azione umana ed un evento dannoso, ma tra l'azione dell'animale e l'evento del quale è chiamato a rispondere il proprietario e l'utilizzatore, sulla base della mera relazione di proprietà o di uso intercorrente tra lui e l'animale, indipendentemente da ulteriori indagini che possano essere fatte sulla diligenza, prudenza o perizia di questi soggetti (Cass. civ., 23 gennaio 2006, n. 1210).

Trattasi, quindi, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva. Il limite di un tal tipo di responsabilità è rappresentato unicamente dal caso fortuito, di cui incombe la prova al medesimo proprietario (o utilizzatore), e che non può attenere propriamente al comportamento del medesimo, ma a quello dell'animale (Cass. civ., 9 gennaio 2002, n. 200).

Ciò non toglie che dell'azione dell'animale possa rispondere anche altro soggetto, svincolato da un rapporto di custodia, ma in questo caso si tratterà di responsabilità aquiliana ai sensi dell'art. 2043 c.c., la quale presuppone l'accertamento del dolo o della colpa, e può concorrere con quella indicata dall'art. 2052 cit. (Cass. civ., 28 ottobre 1969, n. 3558).

La legge individua come soggetti responsabili il proprietario dell'animale o colui che "se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso".

Il rapporto tra questi due soggetti è alternativo (come si ricava dall'uso della congiunzione disgiuntiva "o") sia nel senso che i due soggetti possono avvicendarsi tra di loro (e quindi la presenza di uno dei soggetti non esclude quella dell'altro), sia nel senso che la concreta responsabilità dell'uno si contrappone a quella dell'altro; la configurazione della responsabilità di uno dei due soggetti esclude, cioè, quella dell'altro.
Per individuare quando si verifica la situazione di responsabilità alternativa e, soprattutto, quali sono le condizioni nelle quali il soggetto diverso dal proprietario risponde, la portata dell'art. 2052 c.c., non deve essere circoscritta ai soli casi in cui il soggetto diverso dal proprietario vanti sull'animale un diritto reale, o personale, di godimento che escluda ogni ingerenza del proprietario sull'utilizzazione dell'animale, come pure è stato ritenuto (Cass. civ., 9 gennaio 1979, n. 116).

Infatti, in primo luogo, questa ricostruzione comporta il doppio inconveniente, da un lato che il proprietario risponderebbe sempre in base al diritto dominicale e, dall'altro, che si potrebbe verificare la sospensione dei diritti del proprietario sull'animale a tutto vantaggio dell'utilista, con eliminazione, quindi, del carattere dell'avvicendamento tra i due soggetti presupposto dalla legge; inoltre, occorre rilevare che l'art. 2052 c.c. non contiene una regola di distribuzione tra più soggetti delle utilità ricavabili da un medesimo bene (come, rispettivamente, accade nella disciplina dell'usufrutto di cui agli artt. 981 e ss. c.c., o dei rapporti associativi di cui agli artt. 2141 e ss. c.c.), ma è norma di individuazione della responsabilità dei singoli, collegata, nel caso in esame, alla condizione di proprietario o utilizzatore. Ed è proprio il carattere di individuazione della responsabilità per danno, quindi, la giustificazione della doppia indicazione dei soggetti contenuta nell'art. 2052 c.c.

Il rapporto dal quale deriva la responsabilità dell'altro soggetto indicato dipende da un qualsiasi potere di utilizzare l'animale, con il consenso del proprietario, per la realizzazione di un interesse autonomo dal quale trarre profitto, anche se quest'ultimo non è quello stesso che il proprietario avrebbe tratto o di fatto traeva.

Potere di utilizzazione, quindi, che non nasce solo da uno specifico diritto reale o personale di godimento, ma che può derivare anche da un rapporto di fatto, collegato all'utilizzazione, sia pure temporanea, nel proprio interesse (Cass. civ., 7 luglio 2010, n. 16023).

In dottrina, con il concetto di utente si fa riferimento a chi trae dall'animale le stesse utilità che potrebbe trarre il proprietario, adoperandolo secondo la sua natura e la sua destinazione economico-sociale; di conseguenza si esclude che il solo affidamento ad un terzo dell'animale per ragioni di custodia, di cura, di governo, di mantenimento (ad es. veterinario, maniscalco, vettore, stalliere ecc.), possa comportare responsabilità ai sensi della norma in esame (Franzoni, Dei fatti illeciti, in Comm. Scialoja, Branca, sub artt. 2043-2059, Bologna-Roma, 1993, 610; Monateri, 1062).

Accanto a questo orientamento dominante, vi è anche un indirizzo minoritario secondo il quale il concetto di uso deve essere inteso in senso ampio: la nozione sarebbe comprensiva di qualsiasi utilità ritraibile dall'animale e verrebbe a corrispondere al concetto di mero profitto (Colasurdo, Considerazioni sul fondamento della responsabilità per fatto da animali, in GC, 1957, I, 1162; Torrente, Sull'identificazione del soggetto responsabile nel caso di danni prodotti da animali, in TNap, 1959, I, 350).

Per un corretto inquadramento dell'onere della prova gravante sulle parti processuali, giova in primo luogo evidenziare che incombe sull'attore la prova che il convenuto sia proprietario o abbia fatto uso dell'animale nei termini sopra esposti.

Per converso, incombe sul proprietario l'onere di provare di essersi spogliato dell'utilizzo dell'animale, senza che a tal fine possa essere ritenuta sufficiente la prova del momentaneo affidamento dello stesso ad altri, qualora detto affidamento sia accompagnato dal mantenimento della diretta sorveglianza sull'animale medesimo.

Secondo lo schema generale della responsabilità civile ex art. 2043 c.c., l'attore deve provare altresì il danno subito ed il nesso di causalità tra condotta ed evento dannoso.

Circa la prova del nesso di causalità si deve evidenziare che la responsabilità si fonda non su un comportamento o un'attività del proprietario, ma su una relazione (di proprietà o di uso) intercorrente tra questi e l'animale, ed il limite della responsabilità risiede in un fattore (il caso fortuito) che attiene al profilo causale, in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre all'elemento esterno, anziché all'animale che ne è fonte immediata, il danno concretamente verificatosi.

All'attore compete, dunque, provare l'esistenza del rapporto eziologico tra l'animale e l'evento lesivo; il convenuto per liberarsi dovrà, invece, provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale, non essendo sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza nella custodia dell'animale (Cass. civ., 22 marzo 2013, n. 7260; Cass. civ., 15 aprile 2010, n. 9037)

Guida all'approfondimento

G. ALPA, M. BESSONE, V. ZENO ZENCOVICH, Trattato di Diritto Privato XIV, a cura di P. Resigno, Torino;

C.M. BIANCA, Diritto Civile, La Responsabilità, Giuffrè, Milano, 1994;

G. BRANCA, Sulla Responsabilità oggettiva per danni cagionati da animale, in Riv. Trim. dir. proc. Civ. 1950;

G. CIAN, A. TRABUCCHI, Commentario breve al Codice Civile, Art. 2052, Padova 2014;

M. FRANZONI, La responsabilità oggettiva, Il danno da cose e da animali, Padova 1988;

G. VISINTINI, Trattato breve della responsabilità civile, Padova 2005.

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