Per la validità della notifica bastano rapporti precari e provvisori tra consegnatario e destinatario

10 Maggio 2018

In caso di notifica dell'accertamento fiscale nelle mani di soggetto diverso dal destinatario rileva, affinché la notifica sia valida, che tra consegnatario e destinatario vi siano rapporti sostanziali, anche di natura provvisoria o precaria che facciano ragionevolmente presumere che il secondo soggetto venga reso edotto dal primo dell'eseguita notificazione. Con tale principio la Suprema Corte ha ribaltato l'esito del giudizio di appello in cui la CTR aveva ritenuto non sufficiente la circostanza che il consegnatario, dichiaratosi autorizzato alla ricezione dell'atto, avesse un regolare rapporto di lavoro che lo legava ad uno studio ubicato nel medesimo stabile del destinatario.
Massima

In caso di notifica dell'accertamento fiscale nelle mani di soggetto diverso dal destinatario rileva, affinché la notifica sia valida, che tra consegnatario e destinatario vi siano rapporti sostanziali, anche di natura provvisoria o precaria che facciano ragionevolmente presumere che il secondo soggetto venga reso edotto dal primo dell'eseguita notificazione (Cass. civ., n. 16164/2003). Con tale principio la Suprema Corte ha ribaltato l'esito del giudizio di appello in cui la CTR aveva ritenuto non sufficiente la circostanza che il consegnatario, dichiaratosi autorizzato alla ricezione dell'atto, avesse un regolare rapporto di lavoro che lo legava ad uno studio ubicato nel medesimo stabile del destinatario.

Il caso

Il caso di specie riguarda un contribuente che ha impugnato una cartella di pagamento relativa all'imposta di registro dovuta in relazione ad una scrittura privata per difetto di notifica. Il ricorso si basava sul difetto di notifica dell'atto presupposto.

Tale atto, infatti, era stato consegnato alla collaboratrice di uno studio commerciale situato al piano di sopra nello stabile di residenza dell'uomo.

La Commissione Tributaria della Puglia aveva accolto il ricorso del contribuente.

La consegna era intervenuta “nelle mani di persona non avente alcun tipo di relazione o collegamento con l'intimato”. La lavoratrice dello studio, infatti, non era né persona di famiglia né addetta alla casa o all'ufficio del destinatario della notifica.

Le questioni

La questione fondamentale trattata dalla pronuncia in commento riguarda i presupposti per ritenere valida la notifica di un atto al contribuente quando lo stesso sia assente.

Ai sensi dell'art. 139 c.p.c., la notifica va eseguita nel luogo di residenza del destinatario; questi va ricercato nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.

Laddove non sia possibile l'esecuzione ai sensi dell'art. 138 c.p.c. (ovvero in mani proprie), la notificazione può essere effettuata, all'indirizzo del destinatario, mediante consegna della copia dell'atto a determinati soggetti, individuati dalla legge tassativamente e secondo un ordine preferenziale vincolante per il notificatore. La particolarità della pronuncia in oggetto consiste nel ritenere valida la notifica nonostante il contribuente avesse allegato l'occasionalità e la precarietà del rapporto tra lui e il consegnatario dell'atto, dipendente di uno studio commerciali situato ad un piano diverso della stabile di residenza.

Le soluzioni giuridiche

La Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate.

Secondo i giudici di legittimità, in assenza del destinatario, la copia dell'atto da notificare può essere consegnata a persona di famiglia o addetta alla casa o all'ufficio o all'azienda, purché non infraquattordicienne o palesemente incapace, e basta che la presenza del consegnatario non sia meramente occasionale o temporanea, e la non occasionalità si presume dalla accettazione senza riserve dell'atto e dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, di tal che incombe sul destinatario dell'atto, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, l'inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario, comportante una delle qualità sopra indicate, ovvero la occasionalità della presenza dello stesso consegnatario, mentre per tale forma di notificazione non è necessario l'ulteriore adempimento dell'avviso al destinatario, a mezzo lettera raccomandata, dell'avvenuta notificazione, come è invece previsto, allo stesso art. 139 c.p.c., comma 4, in caso di consegna al portiere o al vicino di casa.

Il Giudice di appello non ha correttamente deciso la fattispecie posta al suo esame allorché ha affermato che l'atto impositivo non è pervenuto a conoscenza del contribuente. Appariva debole l'argomento difensivo secondo cui il rapporto di collaborazione in forza del quale la consegnataria si era dichiarata autorizzata alla ricezione dell'atto, sia riferibile ad un rapporto di lavoro con altro professionista, piuttosto che ad una qualche relazione con il contribuente, perché nessuna norma prevede che l'agente notificatore indaghi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal consegnatario in ordine ai suoi rapporti con il destinatario, e perché, quel che rileva è che si tratti di rapporti sostanziali, anche di natura provvisoria o precaria, tra consegnatario e destinatario dell'atto, che facciano ragionevolmente presumere che il secondo soggetto venga reso edotto dal primo dell'eseguita notificazione (cfr. Cass. civ., n. 16164/2003).

In altri termini spetta al destinatario l'onere della prova dell'inesistenza di alcun rapporto con il soggetto che prende in consegna l'atto. Nel caso di specie la consegnataria, dipendente di uno studio commerciale sito nel medesimo stabile ove si trovava la residenza del destinatario viene identificata dall'ufficiale giudiziario "in qualità di collaboratrice autorizzata al ritiro che firma la ricevuta", e tanto basta ad escludere l'occasionalità del ritiro.

Osservazioni

Quando il destinatario della notificazione è una persona fisica, la modalità ideale di esecuzione della notifica è costituita dalla consegna della copia dell'atto nelle mani proprie del diretto interessato, presso la sua abitazione e, solo se ciò non è possibile, ovunque esso venga reperito (notifica c.d. “in luogo libero”), nell'ambito della circoscrizione di competenza dell'agente notificatore (art. 138 c.p.c.).

Nell'eventualità in cui il destinatario rifiuti la notifica, in base al secondo comma dell'articolo in parola, l'agente notificatore ne dà atto nella relata e la notificazione si considera comunque effettuata in mani proprie.

La notificazione “in mani proprie” è configurabile anche nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche, quando la consegna dell'atto venga effettuata a mani del rappresentante legale dell'ente destinatario dell'atto.

Secondo la giurisprudenza, la notifica a mani proprie del legale rappresentante di una società di capitali viene considerata in ogni caso “validamente effettuata: in virtù, per un verso, del principio - di ordine generale, fissato nell'articolo 138 c.p.c. - circa la validità della notifica a mani proprie del destinatario, ovunque sia trovato; e, per altro verso, del principio di immedesimazione organica tra la società e le persone che la rappresentano o ne realizzano esecutivamente le finalità (ex plurimis, Cass. civ., 704/1993; Cass. civ., n. 12373/2002; Cass. civ., n. 26044/2005)” (Cass. civ., 28 febbraio 2007, n. 4875; v. anche Cass., 20 dicembre 2012, n. 23571; 16 gennaio 2013, n. 954; 3 luglio 2013, n. 16684; 27 settembre 2013, n. 22171).

Laddove non sia possibile l'esecuzione ai sensi dell'art. 138 c.p.c., la notificazione può essere effettuata, all'indirizzo del destinatario, mediante consegna della copia dell'atto a determinati soggetti, individuati dalla legge tassativamente e secondo un ordine preferenziale vincolante per il notificatore. Le persone individuate dall'art. 139 c.p.c. acquisiscono lo status di legittimi consegnatari solo nel caso in cui siano rinvenute in quei determinati luoghi, previsti dalla legge, che sono direttamente riferibili al destinatario mentre, al di fuori, perdono qualsiasi titolarità, tanto che siffatte notifiche, in assenza del “requisito” del luogo, sono sanzionate con la nullità.

In evidenza:

Vedi Cass. civ., 14 novembre 2007, n. 23578; 23 ottobre 2014, n. 23515; 19 dicembre 2014, n. 26931.

V. anche Cass. civ., 5 aprile 2011, n. 7750, secondo la quale “in tema di notifica effettuata a mani di un familiare del destinatario, la presunzione di convivenza non meramente occasionale non opera, con conseguente nullità della notifica stessa, nel caso in cui questa sia stata eseguita nella residenza propria del familiare, diversa da quella del destinatario dell'atto”.

In base all'art. 139 c.p.c., i consegnatari che possono ricevere l'atto per conto del destinatario sono, in rigoroso ordine:

i) una “persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda”, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace;

ii) in mancanza di dette persone, il “portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda”;

iii) quando anche il portiere manca, “un vicino di casa che accetti” di ricevere l'atto.

Un consolidato orientamento di legittimità ha chiarito che il concetto di “persona di famiglia” ricomprende non solo i parenti ma anche gli affini del destinatario, escludendo altresì che sia necessario il requisito della convivenza – non espressamente menzionato dall'art. 139 in parola – risultando piuttosto sufficiente l'esistenza di un vincolo (di parentela o affinità, appunto) tale da giustificare la presunzione che la “persona di famiglia” consegnerà l'atto al destinatario (Cass. civ., n. 26931/2014; 28 novembre 2014, n. 25307; 11 luglio 2014, n. 15973; 27 marzo 2013, n. 7714; 17 gennaio 2013, n. 1063; 11 aprile 2012, n. 5729).

Sul punto si segnala Cass. civ., 6 febbraio 2014, n. 2705, per la quale “la consegna della copia a persona, che, pur coabitando con il destinatario, non sia a lui legata da rapporto di parentela o non sia addetta alla casa - dagli atti si evince solo che l'avviso sarebbe stato consegnato a “ C.C., coinquilina” - non è assistita dalla presunzione di consegna e non realizza la fattispecie notificatoria, con la conseguente nullità della notifica”.

E' stato altresì osservato che, in caso di notifica ex articolo 139, secondo comma, c.p.c., la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda di chi ha ricevuto l'atto si presume iuris tantum dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo sul destinatario, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, di provare l'inesistenza di un rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità innanzi indicate ovvero la occasionalità della presenza dello stesso consegnatario (Cass. civ., 17 settembre 2015, n. 18270; 15 maggio 2015, n. 9939; 16 aprile 2015, n. 7688; 10 settembre 2014, n. 19065. Cass. civ., n. 26501/2014 ha peraltro ritenuto che la notifica de qua deve ritenersi invalida quando, a fronte di una condizione di “apparenza” – derivante dalla circostanza che l'agente notificatore aveva dato atto nella relata di avere consegnato l'atto, presso l'abitazione del contribuente, a persona che semplicemente attuava “un comportamento da persona di famiglia” – l'interessato abbia contestato e dimostrato documentalmente che la persona che aveva ricevuto l'atto qualificandosi come “suocero” non fosse in realtà un suo affine).

Con riferimento all'ipotesi di consegna nelle mani del portiere dello stabile in cui è il recapito del destinatario, la Cassazione è ferma nel ritenere che, per la validità della notifica, l'ufficiale notificatore deve dare atto, ancorché senza dover ricorrere a formule sacramentali, oltre che dell'assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto in sua vece.

In evidenza

Al riguardo, Cass. civ., 27 settembre 2013, n. 22151, ha osservato che deve ritenersi “nulla la notificazione nelle mani del portiere quando la relazione dell'ufficiale giudiziario non contenga l'attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma citata (Cass. civ., n. 8214/2005; conf. 11332/2005; 6101/2006)”, spiegando altresì che, ai fini della validità della notifica nelle mani del portiere, la relata “sebbene non debba necessariamente tradursi in forme sacramentali, deve, nondimeno, attestare chiaramente l'assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dal secondo comma dell'articolo 139 cod. proc. civ., secondo la successione preferenziale da detta norma tassativamente stabilita”.

Sul punto, v. anche Cass. civ., 30 ottobre 2015, n. 22294; 26 gennaio 2015, n. 1307; 2 luglio 2014, n. 15051; 28 marzo 2013, n. 7811; 10 gennaio 2013, n. 440. Ancora Cass. civ., 12 aprile 2011, n. 8284, ha chiarito che “deve intendersi nulla la notifica effettuata a mezzo posta con la sola consegna al portiere dello stabile, senza attestazione dell'avvenuta ricerca delle altre persone abilitate, attestazione che può avvenire anche con la crocettatura delle apposite caselle nel relativo modulo.... Nè può desumersi il compimento di tale attività dal solo fatto che la consegna sia stata effettuata al portiere … non risultando alcunché dalla notifica”. Vedi anche Cass. civ., 3 dicembre 2014, n. 25579; 10 gennaio 2013, n. 440.

Anche con riguardo alla notificazione eseguita mediante consegna al portiere vale il principio secondo cui la qualità soggettiva del consegnatario si presume iuris tantum laddove questi si sia dichiarato tale all'ufficiale notificatore, incombendo su chi sostenga il contrario l'onere di fornire la relativa prova (da ultimo, in questi termini, Cass. civ., 13 gennaio 2015, n. 332).

Nel caso di cui alla pronuncia in commento è sembrato strano che la Cassazione abbia considerato non assolto l'onere probatorio in capo al contribuente che aveva provato l'esistenza di qualsiasi nesso o rapporto, anche di natura provvisoria, con il consegnatario dell'atto, dipendente di un altro studio commerciale situato ad un piano diverso dello stabile.

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