Lesione alla integrità psicofisica e personalizzazione del risarcimento

11 Maggio 2018

In caso di invalidità permanente le condizioni per procedere alla personalizzazione del risarcimento del danno devono essere allegate?
Massima

Il grado di invalidità permanente espresso da un baréme medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima. Pertanto, una volta liquidato il danno biologico convertendo in denaro il grado di invalidità permanente, una liquidazione separata del danno estetico, alla vita di relazione, alla vita sessuale, è possibile soltanto in presenza di specifiche circostanze fattuali che ne giustificano la personalizzazione, le quali integrando un "fatto costitutivo" della pretesa devono essere allegate in modo circostanziato già nell'atto introduttivo del giudizio e non possono risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche.

Il caso

Un padre esercente la potestà genitoriale nei confronti del figlio minore citava in giudizio una compagnia assicurativa per ottenere il risarcimento dei danni subiti dal minore in occasione di un sinistro stradale, nel quale aveva perso occhio. Nei due gradi di merito, dopo essere stato riconosciuto un grado di invalidità permanente pari al 30%, i giudici procedevano alla personalizzazione del danno non patrimoniale, considerando la specificità del caso concreto. L'attore non soddisfatto della liquidazione del danno propone ricorso in Cassazione, lamentando la violazione del principio di integrale riparazione del danno. Il giudice di legittimità rigetta il ricorso, sul rilievo che la percentuale di invalidità permanente esprime un pregiudizio dinamico e non statico e quindi il pregiudizio che i postumi hanno prodotto su tutte le attività della vittima.

La questione

La questione in esame è la seguente: in caso di invalidità permanente le condizioni per procedere alla personalizzazione del risarcimento del danno devono essere allegate?

Le soluzioni giuridiche

Nella sentenza in commento, la Corte di Cassazione muovendo dalla presupposto che la percentuale di "invalidità permanente" è espressione di un pregiudizio dinamico incidente su tutte le attività della vittima "comuni a tutti", giunge alla conclusione che “sul piano strettamente giuridico consegue, da quanto esposto, che per potere pretendere in giudizio un risarcimento ulteriore rispetto a quello ottenuto mediante la monetizzazione del grado di invalidità permanente, è necessario dedurre e dimostrare che la menomazione, nel caso concreto, ha prodotto conseguenze ulteriori e più gravi di quelle che solitamente produce in persone dello stesso sesso e della stessa età della vittima”, con l'ulteriore corollario che “soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione”.

Ciò posto, in via generale, occorre premettere che ai sensi del combinato disposto degli artt. 1223 e 2056 c.c., il risarcimento deve comprendere il danno emergente (le effettive perdite subite dal danneggiato rispetto all'epoca precedente all'avvenuta lesione) ed il lucro cessante (il mancato guadagno, vantaggio, utilità che il soggetto leso avrebbe potuto conseguire se il fatto illecito non si fosse verificato).

Inoltre, il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, essendo compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli (Cass. civ., n. 5243/2014, ha ribadito che il risarcimento alla persona deve essere integrale, essendo compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio).

Del resto, nella odierna pronuncia si precisa che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie. Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione.

Inoltre viene in considerazione, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato, la sofferenza morale. Definitivamente accantonata la figura del c.d. danno morale soggettivo, la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale.

Il principio della unicità del risarcimento è destinato a coniugarsi con lo speculare principio della sua integralità.

Integralità che non può non coniugarsi, a sua volta, con la realtà fenomenica del danno non patrimoniale.

Realtà destinata inevitabilmente ad estendersi a tutti i danni conseguenti alla lesione di diritti costituzionalmente tutelati, anche diversi dalla salute, che sconta una inevitabile quanto fisiologica disomegenità ontogenetica rispetto alla morfologia (sovrastrutturale poiché già sussunta nella sfera del rilevante giuridico) che, di quel danno, le categorie giuridiche hanno inevitabilmente creato attraverso una reductio ad unitatem funzionale all'approdo ad un più equo (ed economicamente sostenibile) risarcimento di sistema.

Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza(Cass. civ., Sez. Un., n. 26972/2008).

In altri termini, in tema di liquidazione del danno per la lesione del diritto alla salute, nei diversi aspetti o voci di cui tale unitaria categoria si compendia, l'applicazione dei criteri di valutazione equitativa, rimessa alla prudente discrezionalità del giudice, deve consentirne la maggiore approssimazione possibile all'integrale risarcimento, anche attraverso la c.d. personalizzazione del danno.

Ad ogni modo per il giudice della nomofilachia il danno non patrimoniale, quale danno conseguenza, deve essere allegato e provato (Cass. civ., Sez. Un., n. 26972/2008).

La sentenza della Corte Costituzionale n. 184/1986 è stata superata dalla sentenza della stessa Corte n. 372/1994, poi seguita dalla sentenza del giudice delle leggi n. 235/2014 che ha confermato i presupposti giuridici e legislativi identificativi del danno biologico inteso come lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica che esplica incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato.

In particolare, si è affermato che il danno morale relativo all'ambito di applicazione della legge in oggetto, non può trovare voce autonoma di risarcimento – unitario – del danno biologico, in quanto esso rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente (Corte cost. n. 235/2014).

Tale principio applicativo, ove finalizzato ad una integrale stima monetaria del danno biologico di interesse normativo, condizionerebbe, alla luce delle precedenti considerazioni tecniche medico-legali, il risarcimento della sola componente “menomativa”, cioè l'invalidità permanente biologica, stante la carenza di un correlato parametro tecnico idoneo a definire anche la componente di “sofferenza” intrinseca correlabile alle variabili intrinseche di una determinata lesione e menomazione sulle attività quotidiane di qualsiasi danneggiato, col rischio di risarcire in maniera uguale danni biologici quantitativamente simili, ma qualitativamente difformi.

Aspetti di “sofferenza intrinseca”, correlabili esclusivamente alla lesione/menomazione accertata, che esulano dal concetto di ricaduta “dinamico relazionale” del danneggiato, la quale deve prevedere ovviamente un distinto riscontro probatorio che non è di competenza del medicolegale. Gli aspetti connessi al concetto di “ricaduta dinamico relazionale” concernono, infatti, quelle conseguenze specificatamente connesse a situazioni personali e peculiari del danneggiato, che vanno necessariamente distinte dal concetto di sofferenza intrinseca, in quanto devono trovare esclusivo riscontro probatorio (e quindi distinta ed autonoma quota risarcitoria), rispetto al danno “biologico” di base comprensivo della sofferenza intrinseca connessa: in tale contesto il compito del medico legale sarà quello di stabilire esclusivamente la compatibilità tra stato menomativo ed allegazione del danneggiato.

In tale direzione si rileva che il danno non è mai in re ipsa, ed il giudice dovrà porre a fondamento della propria decisione non solo la consulenza tecnica d'ufficio, ma anche tutti gli altri elementi utili acquisiti al processo (documenti, testimonianze) avvalersi delle nozioni di comune esperienza e delle presunzioni (ex artt. 115 cpv. c.p.c e 2727 e ss. c.c.).

Con particolare riferimento alla c.d. personalizzazione, la Suprema Corte ha precisato che il grado di invalidità permanente espresso da un baréme medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima. Pertanto, una volta liquidato il danno biologico convertendo in denaro il grado di invalidità permanente, una liquidazione separata del danno estetico, alla vita di relazione, alla vita sessuale, è possibile soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età. Tali circostanze debbono essere tempestivamente allegate dal danneggiato, ed analiticamente indicate nella motivazione, senza rifugiarsi in formule di stile o stereotipe del tipo “tenuto conto della gravità delle lesioni” (Cass. civ., n. 23778/2014).

Inoltre, la sussistenza di circostanze di fatto idonee a giustificare la personalizzazione del risarcimento è il fatto costitutivo della richiesta di personalizzazione, ed in quanto tale esso deve essere allegato con l'atto introduttivo del giudizio, e tale onere deve essere adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Cass. civ., n. 10527/2011). La Cassazione (n. 691/2012) aggiunge poi che le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione della condotta in tesi colpevole della controparte (...), ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte da tale condotta, dovendo l'attore mettere il convenuto in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento, e ciò a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall'assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo. Nella giurisprudenza di merito si segnala la sentenza del Trib. Monza, 26 novembre 2014, laddove afferma: il principio di effettività del risarcimento, attuato attraverso il criterio di personalizzazione del danno e l'imposizione dell'onere di allegazione e prova delle conseguenze pregiudizievoli subite, impongono al giudicante di liquidare tenendo conto di tutti e soli i pregiudizi arrecati al valore uomo, indipendentemente dalla locuzione di volta in volta utilizzata per ciascuno di essi, dando specifico e puntuale conto degli elementi caratterizzanti la fattispecie concreta e dell'incidenza che hanno avuto sulla determinazione della somma attribuita. Vanno evitati automatismi semplificativi che possono nascondere illegittime duplicazioni di danno o risarcimenti incongrui).

La Corte di Cassazione ritiene che possano essere un valido criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., le tabelle per la liquidazione del danno biologico elaborate dal Tribunale di Milano, laddove la fattispecie concreta non presenti circostanze che richiedano la relativa variazione in aumento o in diminuzione, anche per le lesioni derivanti dalla circolazione stradale, che abbiano determinato una percentuale di invalidità superiore al 10% (Cass. civ., n. 12408/2011).

Difatti le tabelle previste già contengono la quantificazione delle conseguenze “ordinarie” già previste e compensate dalla forfetizzazione del danno non patrimoniale.

Non basta allegare all'apprezzamento del giudice circostanze solo asseritamente personalizzate e genericamente individuate (come “aiuto ai terzi”, “visibilità”, “iter clinico”, “terapia”, “chirurgia”, “rinunce”), poiché bisogna procedere ad una articolazione analitica di dette voci attraverso l'inerenza di esse alla persona ed alla sua esperienza di vita. In caso contrario ci troveremmo difronte ad una duplicazione risarcitoria.

Occorre pertanto che il giudice provveda alla liquidazione secondo un criterio di personalizzazione del danno escludendo ogni meccanismo di liquidazione.

Con riguardo alla liquidazione del danno non patrimoniale, ai fini della c.d. personalizzazione del danno forfettariamente individuato (in termini monetari) attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza abbia fatto riferimento (e che devono ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze ordinarie inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe), spetta al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, le specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata del danno non patrimoniale assicurata dalle previsioni tabellari; da queste ultime distinguendosi siccome legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (in un'ottica che, ovviamente, superi la dimensione economicistica dello scambio di prestazioni), meritevoli di tradursi in una differente (più ricca e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità (Cass. civ., n. 21939/2017).

Il giudice, nel procedere alla personalizzazione del danno non patrimoniale, quindi, non può apprezzare delle circostanze che sono individuate genericamente e sono solo asseritamente personalizzanti, senza valutarle in maniera analitica né valorizzare i loro profili di concreta riferibilità e inerenza all'esperienza di vita effettiva del danneggiato.

Così la perduta possibilità di intrattenere rapporti sociali a causa di una invalidità permanente non è che una delle “normali” conseguenze della invalidità: nel senso che qualunque persona affetta da una grave invalidità non può non risentirne sul piano dei rapporti sociali (Cass. civ., n. 21716/2013; Cass. civ., n. 11950/2013; Cass. civ., n. 15414/2011).

Sicché, quando la dottrina medico-legale elabora i propri baremes per la determinazione del grado di invalidità permanente, questa incidenza delle lesioni sulla vita di relazione è necessariamente ricompresa nel grado di invalidità permanente: diversamente opinando, non si comprenderebbe più quale dovrebbe essere il contenuto oggettivo della nozione di “danno biologico”.

Ovviamente, ben può accadere che nel singolo caso i postumi permanenti causati dalla lesione fisica provochino una più incisiva compromissione della vita di relazione della vittima, rispetto ai casi analoghi: ma tale circostanza deve da un lato entrare nel processo con le debite forme (e cioè essere tempestivamente allegata da chi la invoca); e dall'altro, se ritenuta esistente dal giudice, deve essere esposta nella sentenza e sorretta da una adeguata motivazione.

Per le medesime ragioni è stata confermata la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di danno esistenziale, richiesta a seguito di danno da grave trauma di schiacciamento della mano sinistra e in relazione all'asserita diminuzione delle attività sportive e relazionali, per essere stata detta componente già riconosciuta a titolo di danno morale (Cass. civ., n. 583/2016).

Osservazioni

Il risarcimento del danno alla persona è soggetto ad equivoci interpretativi “terminologici” medico-legali e giuridici che possono condizionare la stessa “integralità” del risarcimento. Il presupposto “naturalistico” del danno alla persona prevede necessariamente – secondo consolidata dottrina medicolegale – la conoscenza dei principali aspetti che ne costituiscono gli elementi fondamentali per la sua completa determinazione: evento traumatico – lesione – evoluzione della lesione (malattia) – menomazione.

Per la Corte di Cassazione la categoria generale del danno non patrimoniale attiene alla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da valore di scambio, caratterizzato da una natura composita, articolandosi in una serie di aspetti (meglio definite voci) aventi funzione meramente descrittiva, quali il danno morale (identificabile nel paterna d'animo o sofferenza interiore subiti dalla vittima dell'illecito, ovvero nella lesione arrecata alla dignità o integrità morale, quale massima espressione della dignità umana), quello biologico (inteso come lesione del bene salute) e quello esistenziale (costituito dallo sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto danneggiato), dei quali, ove essi ricorrano cumulativamente, occorre tenere conto in sede di liquidazione del danno, in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento, senza che a ciò osti il carattere unitario della liquidazione, da ritenere violato solo quando lo stesso aspetto (o voce) venga computato due (o più) volte sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni (Cass. civ., n. 1361/2014).

Muovendo dalla considerazione del danno alla salute (o biologico), il compito cui è chiamato il giudice ai fini della relativa liquidazione, va distinto concettualmente in due fasi: la prima, volta a individuare le conseguenze ordinarie inerenti al pregiudizio, cioè quelle che qualunque vittima di lesioni analoghe subirebbe, la seconda, volta a individuare le eventuali conseguenze peculiari, cioè quelle che non sono immancabili, ma che si sono verificate nel caso specifico.

Le prime vanno monetizzate con un criterio uniforme; le seconde con criterio specifico scevro da automatismi (Cass. civ., n. 16788/2015).

La distinzione rispetto a tali previsioni tabellari scaturisce dall'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore, o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (in un'ottica che, ovviamente, superi la dimensione economicistica dello scambio di prestazioni), meritevoli di tradursi in una differente (più ricca e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità.

Tale personalizzazione del danno legato agli aspetti immediatamente riferiti al pregiudizio della salute della vittima è quindi caratterizzata da un'opportuna rivisitazione, e da un aggiuntivo adeguamento monetario, alla luce delle ulteriori circostanze di fatto al cui rilievo e alla cui valorizzazione il giudice è tenuto a provvedere là dove si profilino aspetti che attengano a una specifica e particolare sofferenza interiore patita dalla vittima dell'illecito (che, in ossequio al linguaggio tradizionale, si traduce con l'espressione che allude al c.d. danno morale soggettivo), e/o alla sofferenza derivante dallo sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto danneggiato che siano ricollegabili alla lesione di interessi che assumano consistenza sul piano del disegno costituzionale della vita della persona.

In conclusione, nella liquidazione del danno alla persona derivante da una lesione permanente della salute, occorre, dunque, in astratto tenere conto:

a) dell'invalidità permanente causata dalle lesioni (danno biologico permanente), la cui liquidazione comprende necessariamente tutti i pregiudizi normalmente derivanti da quei tipo di postumi;

b) delle sofferenze che, pur traendo occasione dalle lesioni, non hanno un fondamento clinico (la medicina parla, al riguardo, di “dolore non avente base nocicettiva”): si tratterà, ad esempio, della vergogna, della prostrazione, del revanchismo, della tristezza, della disperazione.

Per “tenere conto” di tutte queste circostanze il giudice di merito deve:

1) liquidare il danno alla salute applicando un criterio standard ed uguale per tutti, che consenta di garantire la parità di trattamento a parità di danno;

2) variare adeguatamente, in più od in meno, il valore risultante dall'applicazione del criterio standard, al fine di adeguare il risarcimento alle specificità del caso concreto (c.d. “personalizzazione del risarcimento”).

L'una e l'altra di tali operazioni vanno compiute senza automatismi risarcitori, juxta alligata et probata, e soprattutto sulla base di adeguata motivazione che spieghi quali pregiudizi sono stati accertati, con quali criteri sono stati monetizzati ed infine con quali criteri il risarcimento è stato personalizzato (Cass. civ., n. 23778/2014).

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