PT sempre più telematico: valida la costituzione in giudizio tramite S.I.G.I.T. anche se il ricorso è tradizionale

21 Maggio 2018

È legittima la costituzione in giudizio con modalità telematiche da parte dell'Amministrazione finanziaria nonostante il ricorrente abbia depositato il ricorso in via cartacea. Le modalità di notifica e deposito del ricorso prescelte dal ricorrente non vincolano l'altra parte, quella resistente, che può liberamente optare per la nuova modalità telematica di costituzione in giudizio.
Massima

È legittima la costituzione in giudizio con modalità telematiche da parte dell'Amministrazione finanziaria nonostante il ricorrente abbia depositato il ricorso in via cartacea. Le modalità di notifica e deposito del ricorso prescelte dal ricorrente non vincolano l'altra parte, quella resistente, che può liberamente optare per la nuova modalità telematica di costituzione in giudizio.

Sostenere una diversa interpretazione comporterebbe l'attribuzione al combinato disposto di cui agli artt. 9 e 10 del D.M. n. 163/2013 di un significato distante dalla ratio legislativa, tesa al progressivo e definitivo passaggio dalla gestione cartacea della documentazione a quella informatico-digitale.

Il caso

Con la decisione in rassegna, n. 253/2018 depositata dalla sezione III in data 10 aprile 2018, la CTP di Padova affronta una tra le problematiche derivanti dalla recente attivazione del processo tributario telematico (di seguito, “PTT”) e, segnatamente, quella relativa alla possibilità, per la parte resistente, di costituirsi in giudizio tramite il nuovo sistema telematico anche nell'ipotesi in cui il ricorrente abbia notificato e depositato il ricorso secondo le modalità tradizionali, ossia in forma cartacea.

Nel caso specifico, il ricorrente lamentava, in via pregiudiziale, l'illegittimità della costituzione in giudizio dell'Amministrazione finanziaria perché avvenuta mediante deposito telematico delle controdeduzioni, nonostante la costituzione in giudizio del ricorrente fosse avvenuta in via cartacea. Assumeva, così, la violazione degli artt. 9, comma 1, e 10, commi 1 e 3, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23.12.2013, n. 163 (il Decreto Ministeriale n. 163/2013 è rubricato “Regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 39, comma 8, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15.07.2011, n. 11”,), che imporrebbero alla parte resistente di costituirsi in giudizio secondo le modalità telematiche esclusivamente nell'ipotesi in cui il ricorso sia stato notificato a mezzo PEC.

I Giudici del Collegio provinciale, pertanto, si sono trovati ad affrontare la questione del carattere vincolante o meno della scelta esercitata dalla parte ricorrente, rispetto ai successivi adempimenti della controparte resistente.


La questione

Come ormai noto, il cammino verso la digitalizzazione del processo tributario si è aperto nel 2011 con il D.L. n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, il cui art. 39, rubricato “Disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria” ha introdotto la possibilità di effettuare le comunicazioni di cancelleria mediante posta certificata. L'attuazione dell'art. 39, comma 8, del decreto-legge citato è stata affidata al Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23.12.2013, n. 163 che regolamenta l'uso degli strumenti informatici e telematici nel processo tributario.

L'ulteriore passo verso l'informatizzazione del processo è avvenuto con il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 che ha aggiunto al D.Lgs. n. 546/1992 l'art. 16-bisComunicazioni e notificazioni per via telematica”; il terzo comma di questa disposizione riconosce espressamente la possibilità per le parti di effettuare le notifiche e i depositi presso le commissioni tributarie competenti con modalità telematiche secondo le disposizioni contenute nel D.M. 163/2013 e dei successivi decreti attuativi*.

*In evidenza
Si tratta, nello specifico, del decreto del Direttore Generale delle Finanze del 4 agosto 2015 che prevede le regole tecniche da seguire nell'ipotesi di costituzione con modalità telematica, recentemente aggiornato con il decreto del Direttore Generale delle Finanze, 28 novembre 2017.

Dal 15 luglio 2017, il processo tributario telematico ha preso avvio su tutto il territorio nazionale sebbene il suo utilizzo sia, ad oggi, ancora facoltativo.

Attesa la facoltatività del sistema e la graduale estensione sul territorio, le prime applicazioni del PTT hanno generato incertezze interpretative legate non solo alla novità della disciplina ma anche alle difficoltà pratiche connesse all'utilizzo del portale del Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (c.d. “S.I.G.I.T.”).

In particolare, l'affiancamento della nuova modalità telematica di accesso al processo tributario a quella tradizionalmente disciplinata dal D.lgs. n. 546/1992 ha determinato delle disarmonie applicative come quella in esame: quid iuris se il ricorrente che dà avvio al processo opta per la modalità cartacea mentre la parte resistente si costituisce nello stesso giudizio tramite il sistema telematico?

La lettura delle norme deputate alla disciplina della notificazione del ricorso e della costituzione in giudizio mediante il PTT, ovvero gli artt. 9 e 10 del decreto ministeriale 163/2013, consente di escludere con certezza che, una volta che il ricorrente abbia scelto la modalità telematica di avvio del processo, le parti possano proseguire con una diversa modalità.

Difatti, gli artt. 9 e 10 del D.M. n. 163/2013 – rubricati, rispettivamente, “Notificazione e deposito degli atti” e “Modalità di costituzione in giudizio” – prevedono che, se la notifica del ricorso avviene a mezzo PEC, il successivo deposito del ricorso e degli altri atti processuali deve avvenire esclusivamente attraverso il S.I.G.I.T. Allo stesso modo, le controdeduzioni (i.e. la costituzione della parte resistente) e gli altri atti del processo tributario, unitamente alle ricevute della PEC, sono depositati presso la segreteria della Commissione Tributaria mediante il S.I.G.I.T, se la notifica del ricorso è avvenuta a mezzo PEC.

In altri termini, se si dà avvio al processo mediante il sistema telematico si deve proseguire per questa via e la scelta operata dal ricorrente vincola anche la parte resistente.

La diversa ipotesi – quella qui in rassegna – in cui sia la parte resistente ad attivare il processo telematico, nonostante il ricorso sia stato notificato e depositato per via cartacea, non è viceversa affrontata in maniera altrettanto univoca dal D.M. n. 163/2013.

Spetta, dunque, agli interpreti comprendere quali possano essere le sorti del processo in questa ipotesi a metà tra il processo telematico e quello tradizionale ed un primo, interessante contributo in tal senso è offerto proprio dalla compendiosa sentenza in rassegna.

Le soluzioni giuridiche

Dinanzi all'asserita violazione del combinato disposto degli articoli 9, comma 1 e 10, commi 1 e 3 del Regolamento, la CTP Padova, illustrati con dovizia di riferimenti gli orientamenti giurisprudenziali recentemente formatisi sulla questione, sposa, ampliandone i contenuti, la tesi favorevole all'affermazione della legittimità della costituzione in giudizio con le modalità telematiche dell'Amministrazione finanziaria anche qualora il ricorso del contribuente sia stato depositato in forma cartacea.

Anzitutto, il Collegio prende le distanze dalla pronuncia della CTR della Toscana, Sez. V, 31 maggio 2017, n. 3177 sebbene la stessa affronti il diverso tema relativo alla inammissibilità della modifica dell'iter, da cartaceo in primo grado in telematico in appello, in quanto la scelta dell'utilizzo di quest'ultimo va effettuata ab origine, ovvero sin dal primo grado; né condivide le più estreme conclusioni cui è giunta la CTP di Reggio Emilia, Sez. II, 12 ottobre 2017, n. 245 che sembra in sintonia con il principio “electa una via non datur recursus ad alteram”, ossia che la scelta del ricorrente sarebbe in ogni caso – sia laddove opti per il telematico che per le vie tradizionali – vincolante per la Controparte resistente, di talchè il ricorso introdotto tramite PEC implicherebbe la costituzione in giudizio del ricorrente, come del resistente, tramite il sistema S.I.G.I.T. (allo stesso modo, la scelta della introduzione del giudizio secondo le tradizionali forme cartacee, vincolerebbe entrambe le Parti del processo a seguire dette modalità).

All'opposto, i Giudici della III Sezione della CTP di Padova hanno avallato l'interpretazione, già fatta propria dalla CTP di Foggia (cfr. Sez. IV, 29.09.2017, Sent. n. 1507; id. sez. IV, 5 febbraio 2018, n. 104), secondo la quale sussiste la libertà di scelta non solo della parte ricorrente ma anche di quella resistente in ordine al sistema telematico o tradizionale da seguire, ferma restando la sola necessità di proseguire con le modalità telematiche in capo a chi le ha adottate, come pacificamente sostenuto anche in dottrina, conformemente all'art. 2, comma 3, D.M. n. 163/2013. In base a tale disposizione “la parte che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche di cui al presente regolamento è tenuta ad utilizzare le medesime modalità per l'intero grado del giudizio nonché per l'appello, salvo sostituzione del difensore” a conferma che la scelta di una delle due parti non vincola l'altra parte.

Osserviamo che detta interpretazione è in armonia con le indicazioni fornite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la Circolare n. 2/E dell'11 maggio 2016, laddove afferma che, nella prima fase attuativa del processo tributario telematico, vige il principio della facoltatività di tale scelta in merito alle modalità di deposito degli atti processuali. In base a tale principio, il Ministero si sofferma sulla posizione della parte resistente per affermare che “indipendentemente dalla scelta operata dal ricorrente, ai sensi dell'art. 16-bis del D.Lgs. n. 546/1992, ha la facoltà di avvalersi delle modalità telematiche di deposito delle controdeduzioni e relativi documenti allegati”, concludendo che “anche in presenza di ricorsi/appelli notificati e depositati con modalità tradizionali (ufficiale giudiziario, a mezzo posta ovvero a sportello) la parte resistente potrà scegliere di avvalersi del deposito telematico degli atti processuali, senza precludere la validità del deposito”, e ricordando l'irretrattabilità della scelta per le modalità telematiche sancita dal citato art. 2, comma 3, del D.M. n. 163/2013”.

Ebbene, in linea con questa interpretazione, i Giudici aditi nella sentenza in commento, hanno apportato un contributo interpretativo ancora di più ampio respiro. Si interrogano, infatti, sull'interpretazione in ottica logico-sistematica delle disposizioni normative e sulla progressiva tensione alla digitalizzazione di tutti i servizi della Pubblica Amministrazione, ivi inclusi i servizi giudiziari, quale “perno per il miglioramento delle prestazioni da e verso gli utenti”. Da queste premesse giungono ad affermare che è nell'ottica di quello che la dottrina definisce la “rivoluzione telematica” che occorre interpretare con favor la disciplina del nuovo sistema, volto al progressivo passaggio dalla gestione cartacea della documentazione a quella in formato digitale. Emblematica di questa esigenza e del cambiamento di rotta in direzione della semplificazione che passa attraverso il digitale è la disposizione normativa contenuta nell'art. 12 del Decreto ministeriale in base alla quale è posto un onere a carico delle Segreterie delle Commissione tributarie di informatizzare (fare copia, firmare digitalmente e inserire nel fascicolo telematico) gli atti e i documenti depositati in formato cartaceo, rinvenendo quale finalità ultima della disciplina quella di completamento del fascicolo informatico dei processi, per l'appunto, introdotti in forma cartacea e proseguiti con la costituzione telematica dell'Amministrazione finanziaria.

Osservazioni

Le novità introdotte dal PTT stanno inevitabilmente trascinando dinanzi ai Giudici di merito preliminari questioni attinenti la corretta applicazione del medesimo, la cui fase facoltativa richiede un intervento chiarificatore che vada, auspicabilmente, nella condivisibile direzione seguita proprio dai Giudici della Commissione di Padova, ossia in quella che guarda con favore alla informatizzazione e, dunque, alla libertà per l'Amministrazione di attivare il processo telematico seppur a fronte della tradizionale via scelta dal ricorrente.

Chi scrive non ignora che la strada per il cambiamento passi anche attraverso difficoltà logistiche e strumentali (pensiamo, fra tutti, alle difficoltà nelle quali i Giudici tributari si trovano ad operare) ma è sicuramente questa la rivoluzione voluta dal Legislatore e ogni tentativo di frenarla sarebbe controproducente e contribuirebbe allo stagno della digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e della Giustizia.

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