L’atto costitutivo del condominio prova la riserva di proprietà

Redazione scientifica
25 Maggio 2018

Per superare la presunzione di comunione ex art. 1117 c.c., occorre far riferimento all'atto costitutivo del condominio, vale a dire al primo atto di trasferimento di un'unità immobiliare dall'originario unico proprietario ad altro soggetto, e verificare se da esso emerga o meno l'inequivoca volontà delle parti di riservare...

Per superare la presunzione di comunione ex art. 1117 c.c., occorre far riferimento all'atto costitutivo del condominio, vale a dire al primo atto di trasferimento di un'unità immobiliare dall'originario unico proprietario ad altro soggetto, e verificare se da esso emerga o meno l'inequivoca volontà delle parti di riservare al costruttore-venditore la proprietà di quei beni che siano potenzialmente destinati all'uso comune, non essendo sufficiente la mera omessa menzione della parte interessata come parte comune (nel caso di specie non vi è menzione della riserva di proprietà del porticato a favore dell'appellante né nel regolamento contrattuale né nell'atto di acquisto).

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