La produzione dei documenti in appello nel processo tributario è ammessa ma può incidere sulle spese di lite

01 Giugno 2018

Nel processo tributario, l'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 consente la produzione in appello di nuovi documenti, anche se preesistenti al giudizio di primo grado: peraltro, la relativa condotta della parte può rilevare ai fini della regolamentazione delle spese del giudizio, qualora abbia integrato una trasgressione al dovere processuale di lealtà e probità.
Massima

Nel processo tributario, l'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 consente la produzione in appello di nuovi documenti, anche se preesistenti al giudizio di primo grado: peraltro, la relativa condotta della parte può rilevare ai fini della regolamentazione delle spese del giudizio, qualora abbia integrato una trasgressione al dovere processuale di lealtà e probità.

Il caso

Il concessionario per la riscossione produceva, solo nel giudizio di appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale, la relata di notifica dell'atto di accertamento presupposto alla cartella di pagamento impugnata.

Il gravame era rigettato sull'assunto di un'interpretazione restrittiva dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 in virtù del quale, nell'ambito del processo tributario, in appello, “è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti”, per la quale detta previsione non consentirebbe il deposito di documenti preesistenti al giudizio di primo grado, dovendo la norma leggersi alla luce del dovere di lealtà processuale e del principio di ragionevole durata del processo.

Il concessionario per la riscossione, pertanto, ricorreva per cassazione deducendo la violazione dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, non vigendo nel giudizio tributario, per le prove documentali, il divieto previsto dall'art. 345 c.p.c., inapplicabile in presenza di una specifica regolamentazione.

La questione

Sul piano processuale la decisione in esame affronta due questioni correlate.

In primo luogo, si pone il problema della compatibilità della possibilità per le parti nel processo tributario di produrre in grado di appello anche documenti che potevano già avere a disposizione durante il giudizio di primo grado con le regole vigenti nel processo civile nonché con il principio della ragionevole durata del processo e quello di lealtà e probità.

Inoltre, laddove si dia una soluzione affermativa a tale questione, occorre interrogarsi in ordine alla possibile rilevanza, ad altri fini, della trasgressione della parte al predetto dovere di lealtà e probità processuale.

Su un piano generale, è opportuno ricordare che è consolidato nella giurisprudenza di legittimità l'orientamento, ribadito anche di recente, in omaggio al quale, in materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 – in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest'ultima – non trova applicazione la preclusione di cui all'art. 345, comma 3, c.p.c., essendo la materia regolata dall'art. 58, comma 2, del citato D.Lgs., che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado (v., tra le molte, Cass. civ., sez. trib., 22 novembre 2017, n. 27774).

Per altro verso, sebbene l'art. 58 del D.Lgs. n. 546/1992, fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti consentiti dall'art. 345 c.p.c., tale attività processuale deve essere esercitata, stante il richiamo operato dall'art. 61 del citato d. lgs., quanto alla disciplina generale dell'appello, alle norme relative al giudizio di primo grado, entro il termine previsto dall'art. 32, comma 1, dello stesso decreto, ossia fino a venti giorni liberi prima dell'udienza con l'osservanza delle formalità di cui all'art. 24, comma 1, dovendo, peraltro, tale termine ritenersi, anche in assenza di espressa previsione legislativa, di natura perentoria, e quindi sanzionato con la decadenza, per lo scopo che persegue e la funzione, rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, che adempie (cfr. Cass. civ., sez. trib., 15 gennaio 2014, n. 655).

Le soluzioni giuridiche

La S.C. si conforma, pertanto, non condividendo il più restrittivo indirizzo della Commissione tributaria regionale, alla richiamata posizione, pressoché consolidata nella propria giurisprudenza, per la quale l'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, pone una disciplina specifica per la produzione di nuovi documenti in sede di gravame nel processo tributario per la quale, a differenza di quanto previsto per il processo civile dall'art. 345, comma 3, c.p.c., la stessa è sempre ammessa, ossia anche ove si tratti di documenti preesistenti che la parte abbia colpevolmente omesso di produrre, senza che sia neppure necessario, a tal fine, un vaglio giudiziale di indispensabilità della prova (come richiesto, invece, dal detto art. 345, comma 3, c.p.c., sino all'ulteriore restrizione posta dal D.L. n. 83/2012, conv. in Legge n. 134/2012).

Mediante la decisione in epigrafe, tuttavia, la Corte di Cassazione precisa che la condotta processuale della parte la quale avrebbe potuto tempestivamente produrre la documentazione in primo grado e ciò non ha fatto, può assumere rilevanza ai fini del riparto delle spese del giudizio, essendo suscettibile di integrare, per il vulnus al principio di ragionevole durata del processo ed al diritto di difesa dell'altra parte, una violazione del dovere di lealtà e probità ex art. 88 c.p.c.

In concreto, ciò comporta che il giudice del gravame abbia il potere di disporre la compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio anche ove la parte che abbia colpevolmente prodotto solo in appello un documento preesistente sia integralmente vittoriosa (come di norma accade a seguito della produzione documentale).

Osservazioni

La soluzione alla quale è pervenuta la Corte di Cassazione merita condivisione.

Invero, sotto un primo profilo, la formulazione letterale dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 non si presta ad essere intesa nel senso di consentire la produzione in sede di gravame solo dei documenti che non erano a disposizione della parte o non esistevano nel corso del giudizio di primo grado.

Peraltro, neppure potrebbe essere avallata un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma in considerazione del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la previsione di una specifica disciplina per la produzione di nuovi documenti in appello nel giudizio tributario si spiega con un diverso contemperamento, rispetto a quanto avviene da parte dell'art. 345, comma 3, c.p.c., del predetto principio e di quello, tendenzialmente opposto, di ricerca della verità materiale.

Invero, in un processo che ha ad oggetto crediti erariali di natura indisponibile, la rilevanza pubblicistica della posta in gioco implica che la verità processuale debba essere il più possibile conforme a quella sostanziale, con prevalenza, in questa prospettiva, del principio di ricerca della verità materiale su quello di economia processuale.

Nella delineata prospettiva, appare opportuna, nondimeno, la precisazione operata dalla S.C. nella stessa decisione in esame per la quale neppure può dirsi irrilevante la condotta negligente della parte che produca solo in appello un documento che aveva già precedentemente a disposizione, potendo e dovendo tale condotta essere valutata ai fini della regolamentazione delle spese processuali.

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