La sospensione del servizio di somministrazione di acqua e riscaldamento al condomino moroso

07 Giugno 2018

Il Tribunale di Bologna, in sede di reclamo avverso un provvedimento cautelare, affronta un tema assai controverso in giurisprudenza, ovvero la facoltà dell'amministratore, prevista dall'art. 63, comma 3, disp. att. c.c., di provvedere al distacco dell'utenza del condomino che risulti moroso nei pagamenti da oltre un semestre. Si tratta di potere che la novella del 2012 ha riconosciuto in capo all'amministratore iure proprio, mentre anteriormente era riconosciuto ove espressamente previsto nel regolamento condominiale. Si è assai discusso nella giurisprudenza di merito se tale norma conferisca all'amministratore il potere o il dovere di procedere al distacco dell'utente moroso...
Massima

È consentita la sospensione dei servizi al condomino che non abbia provveduto al pagamento delle relative quote di sua pertinenza per oltre un semestre, senza che rilevi la natura del bene oggetto del servizio; tale interpretazione è conforme al dettato letterale dell'art. 63 disp.att. c.c., nè si può trarre dalla previsione dell'art. 32 Cost. un generale obbligo di solidarietà a carico degli altri condomini, che agiscono nell'àmbito di un rapporto strettamente privatistico e che finirebbero per essere obbligati a gravarsi delle quote del moroso per non subire l'interruzione del servizio da parte del gestore.

Il caso

Un condominio propone ricorso cautelare ai sensi dell'art 700 c.p.c., chiedendo al giudice di essere autorizzato alla sospensione dei servizi centralizzati di riscaldamento e acqua, oltre al distacco dall'antenna televisiva condominiale, sussistendo i presupposti previsti dall'art. 63, comma 3, disp. att. c.c.

Il ricorrente evidenziava ancora che il debito era ulteriormente aumentato, anche in ragione dell'occupazione, a titolo di locazione, dell'appartamento con cospicui consumi di centrale termica, acqua fredda e calda, gas, consumi che avrebbero finito per far carico alla restante compagine condominiale per un importo di circa milleottocento euro all'anno. Il giudice di prime cure respinge il ricorso, mostrando di aderire all'orientamento che ritiene i servizi di acqua calda e riscaldamento essenziali e quindi assistiti da tutela costituzionale ai sensi dell'art. 32 Cost., mentre per la fornitura di acqua fredda richiama anche la normativa pubblicistica che garantisce al moroso indigente una fornitura minima giornaliera di cinquanta litri. Il servizio di antenna è invece ritenuto estraneo alla tutela prevista dall'art. 63 disp.att. c.c. in quanto non oneroso.

Il condominio propone reclamo al Tribunale il quale, in composizione collegiale, ritenuta pienamente applicabile la norma di attuazione, non pertinenti i richiami costituzionali e non provati i presupposti previsti dalla normativa pubblicistica in materia di acqua potabile, autorizza il condominio a sospendere tutti i servizi indicati in ricorso.

La questione

La pronuncia affronta l'annosa e tutt'ora assai controversa questione della sospendibilità di servizi che hanno incidenza diretta nella sfera dei diritti primari della persona, fra i quali vi è senza dubbio il diritto alla salute, previsto dall'art. 32 Cost., con il quale si pongono in senso di pregiudizialità causale sia la possibilità di vita in ambiente termicamente consono che la fruizione di un servizio essenziale alla vita quale l'approvvigionamento di acqua (tutelato in sede pubblicistica riguardo al fabbisogno minimo garantito dal D.P.C.M. 29 agosto 2016, n.105094).

Va tuttavia rilevato che le peculiarità della singola vicenda di merito condizionano in parte (specie in ordine all'applicazione della normativa pubblicistica) l'esito dell'interpretazione fornita dal giudice.

Le soluzioni giuridiche

Il Tribunale, in sede di reclamo, si discosta dagli orientamenti di merito più garantisti, cui aveva aderito il giudice di prima istanza, e ritiene assolutamente legittima e fondata l'istanza cautelare del condominio, che viene totalmente accolta.

La riforma della normativa codicistica in tema di condominio, introdotta dalla l. 11 dicembre 2012, n. 220, ha del tutto eliminato dal testo dell'art. 63 disp.att. c.c. il richiamo al regolamento di condominio, sicché oggi gli unici due requisiti che consentono all'amministratore di procedere alla interruzione del servizio sono la durata ultrasemestrale della morosità e la natura del servizio in discussione, che dovrà essere suscettibile di godimento separato, per l'ovvia ragione che dovrà consentire il distacco al solo moroso, non potendosi concepire - in diversa ipotesi - una sanzione che, per colpire l'inadempiente, finisca per pregiudicare tutti i condomini.

Nel caso di specie, il Tribunale ha rilevato che tali presupposti risultavano pacificamente provati, così come risultava sostanzialmente prevedibile l'infruttuosa escussione del moroso, posto che il condominio aveva già ottenuto decreto ingiuntivo nei suoi confronti e, in forza di tale titolo, promosso esecuzione immobiliare, nella quale era tuttavia intervenuto creditore privilegiato per un importo che assorbiva e travalicava l'intero valore del bene pignorato. Da tale situazione di fatto deriva l'ovvio corollario che, ove il servizio continui ad essere goduto dal moroso, costui accumulerà ulteriori oneri dei quali, in forza del principio di sussidiarietà di cui all'art. 63, comma 2, disp.att. c.c., finirebbero per essere chiamati a rispondere i condomini virtuosi.

Alla luce di tale presupposto, il Tribunale prende le distanze da quella giurisprudenza che considera i servizi essenziali intangibili (Trib. Brescia 29 settembre 2014; Trib. Milano 24 ottobre 2013), richiama le pronunce che si pongono invece in senso opposto (Trib. Roma 27 giugno 2014; Trib. Brescia 17 febbraio 2014 e Trib. Brescia 21 maggio 2014) e osserva che non può richiamarsi in tal caso la tutela del diritto alla salute (previsto dall'art. 32 Cost.); ad avviso del giudice emiliano il testo costituzionale non consente, neanche in via deduttiva, di affermare un obbligo in capo ai virtuosi di assumersi le obbligazioni inadempiute per garantire un diritto alla salute al condomino inadempiente, poiché si giungerebbe altrimenti al paradosso di affermare una sorta di “solidarietà coattiva” di matrice costituzionale che, per garantire il diritto alla salute del singolo moroso, rischierebbe di pregiudicare lo stesso diritto dei singoli condomini virtuosi che, viste accresciute le loro obbligazioni, potrebbero non essere in grado di adempiere e vedersi a loro volta interrotto il servizio

L'argomento adottato dal giudice felsineo consente di superare il rilievo di incostituzionalità dell'art. 63 disp.att. c.c., sollevato dal condominio: il reclamante ha infatti sottolineato che, ove si ritenesse applicabile l'art. 32 Cost., la norma di attuazione dovrebbe ritenersi in contrasto con la carta fondamentale laddove invece consente l'indiscriminato distacco senza distinzione fra servizi essenziali o meno.

La peculiarità del caso concreto lascia impregiudicata l'effettiva applicabilità al campo privatistico della norma pubblica in tema di somministrazione di acqua agli indigenti (d.p.c.m. 29 agosto 2016, n.105094), che prevede per i gestori l'obbligo di fornitura di almeno cinquanta litri giornalieri per individuo.

Il giudice, rilevato che a proposito di servizi parimenti essenziali quali luce, riscaldamento e gas la normativa non prevede eccezioni al rimedio privatistico stabilito dall'art. 1460 c.c., in tema di acque la norma ministeriale risulta applicabile al moroso indigente, connotazione quest'ultima che non risulta provata dal condomino interessato al distacco (che nel giudizio è rimasto contumace), mentre è ictu oculi percepibile la differenza fra inadempiente ed indigente.

Osservazioni

La pronuncia si pone nel più ampio solco delle decisioni favorevoli al distacco nei confronti del condomino moroso, anche per servizi che attengono alla sfera dei diritti primari della persona, con argomenti che - se appaiono attagliati al caso concreto - non convincono del tutto sotto il profilo astratto.

La norma pubblicistica di fonte ministeriale che prevede la garanzia minima in tema di somministrazione di acqua fa leva sul criterio dell'indigenza, ovvero sulla impossibilità del moroso - per condizioni sopravvenute e indipendenti dalla sua volontà - di garantirsi un'esistenza nei limiti dei parametri vitali costituzionalmente garantiti; è un profilo che il giudice bolognese ha potuto non affrontare, poiché è evidentemente onere di chi invoca detta tutela dare prova dei relativi elementi costitutivi, prova che nel caso di specie non è stata raggiunta.

Va a tal proposito rilevato che, ove tale norma sia ritenuta applicabile, renderebbe il gestore obbligato a garantire la soglia minima al condominio, sì che quest'ultimo non potrebbe a quel punto giovarsi del distacco previsto dall'art. 63 disp.att. c.c. ma potrebbe semmai adottare, alla luce di detta norma, eventuale metodi limitativi, atti a contenere il consumo del moroso nella soglia minima garantita dal fornitore a ciò tenuto dalla previsione pubblicistica.

Sotto un profilo più generale, tuttavia, affermare la possibilità di sospensione di qualunque servizio sul solo dato letterale dell'art. 63 disp.att. c.c. o sulla lettura restrittiva dell'art 32 Cost. pare limitante, almeno ove a tale soluzione non si pervenga all'esito di un attento bilanciamento dei diversi interessi in gioco e della posizione delle parti nel singolo caso concreto, sia alla luce dell'art. 32 che dell'art. 42 della carta fondamentale; è tesi che appare suggerita anche dal provvedimento riformato, ove il giudice di prime cure evidenzia (con argomenti condivisibili) come la possibilità di distacco e la sua tutela in sede cautelare debbano intendersi quali extrema ratio, motivi su cui il giudice del reclamo non ha speso argomenti.

Per tali ragioni, è auspicabile che la vicenda giunga al più presto all'esame del giudice di legittimità, che potrà porre un discrimine fra i diversi criteri interpretativi che sono stati adottati in sede di merito.

In dottrina, si è acutamente osservato che - se pure può apparire legittimo l'accertamento anche in via cautelare dell'esercizio di un diritto, quando ciò sia funzionale alla tutela urgente in attesa della pronuncia di merito - appare discutibile che il contenuto di un provvedimento ex art. 700 c.p.c. possa consistere nella mera autorizzazione alla sospensione, caratteristica che, tipicamente, appartiene invece ai provvedimenti di volontaria giurisdizione, così come appare poco pertinente il richiamo all'art. 1460 c.c., che non può essere ritenuto radice della tutela prevista dall'art. 63 disp.att. c.c., posto che l'obbligo del condomino nei confronti del condominio non si inserisce in uno schema sinallagmatico di prestazioni corrispettive ma trae il proprio fondamento nella specifica disciplina condominiale.

Anche il richiamo al d.p.c.m. 29 agosto /2016, n.105094, seppur inapplicato al caso di specie per difetto di prova, è stato ritenuto in dottrina applicabile al solo contesto pubblicistico gestore/singolo utente ed estraneo alla sfera dei rapporti privatistici di natura condominiale.

Va infine evidenziato che l'iniziativa dell'amministratore è stata delineata come facoltà e, tuttavia, talvolta ci si è chiesti se essa costituisca invece un dovere: la formulazione letterale della norma - che utilizza la forma verbale “può” - consente di propendere per la prima ipotesi; in giurisprudenza si è in taluni casi fatto invece riferimento ad una sorta di “potere-dovere” (Trib. Modena 5 giugno 2015) il cui esercizio è legittimo ove possa essere attuato senza necessità di intervento all'interno della proprietà individuale del moroso; ove si verifichi tale ultima ipotesi, e il condomino si opponga, anche le modalità di intervento dovranno sottostare al vaglio dell'autorità giudiziaria (Trib. Busto Arsizio 24 dicembre 2010; in senso contrario Trib. Milano 19 ottobre 1998).

Guida all'approfondimento

Scarpa, Garantiti al condomino moroso 50 litri di acqua al giorno e tv centralizzata, in Il quotidiano giuridico, WKI, 21 febbraio 2018;

Manunta, Se ci chiudono il rubinetto, diritti e regole in condominio, Milano, 2016;

Manunta, L'acqua nei codici, Milano, 2003;

Figone, Morosità del condomino e sospensione dell'uso dei servizi comuni, in Giur. merito, 1995, fasc. 3, 528.

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