Esenti da IMU i terminal merci

25 Giugno 2018

I terminal merci, al pari di quelli per i passeggeri, devono essere accatastati come «stazioni per servizi di trasporto» nella categoria «E/1», con conseguente loro esenzione da IMU.
Massima

I beni demaniali sono per definizione destinati al perseguimento dell'utilità pubblica; l'uso particolare, attribuito mediante atto di concessione, è stato rivolto esclusivamente allo svolgimento delle funzioni marittime e portuali e ciò al fine di salvaguardare l'interesse del porto e di tutti i servizi portuali.

Tale ricostruzione trova conferma nelle indicazioni fornite dal legislatore del 2007 secondo cui, devono essere censite in «E/1» quelle sole unità immobiliari che risultano strumentali all'attività di trasporto. Il terminal deve venir accatastato come «stazione per servizi di trasporto» nella categoria «E/1» non potendo sostenersi che, per stazioni per servizi di trasporto il legislatore catastale abbia inteso fare riferimento unicamente ai terminal per il trasporto passeggeri. Del resto, a livello nazionale e comunitario, la movimentazione delle merci è considerata, al pari di quella che concerne i passeggeri, un'operazione portuale.

Il caso

La società Alfa S.p.a., in forza di concessione demaniale marittima, detiene un terminal petrolifero adibito allo svolgimento di operazioni portuali consistenti nel carico e scarico delle merci, costituito da un'area scoperta di mq. 108.254 e da un'area coperta di mq. 4.205.

Per effetto dell'entrata in vigore della L. n. 388 del 23/12/2000 (Legge Finanziaria 2001), che ha esteso la soggettività passiva all'imposta comunale sugli immobili anche ai concessionari delle aree demaniali, la società Alfa S.p.a. ha dovuto procedere all'accatastamento del compendio. La società, considerate le aree demaniali in concessione strettamente funzionali all'attività portuale, ha ritenuto procedere all'inquadramento delle stesse – mediante procedura DOCFA - nella categoria di gruppo «E/1», quale «stazione per servizi di trasporto terresti, marittimi e aerei».

L'operazione di accatastamento è stata contestata dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territorio che, con notifica di due avvisi di accertamento catastale alla Società Alfa S.p.a., rettificava il classamento delle unità immobiliari in questione dalla categoria di gruppo «E/1» alla categoria di gruppo «D/1», quali opifici.

La questione

La sentenza in esame affronta la problematica inerente la natura dei beni del demanio portuale dati in concessione a soggetti pubblici o privati ed il conseguente accatastamento nella categoria di gruppo «E/1», quale «stazioni per servizi di trasporto terresti, marittimi e aerei».

Il D.L. n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito in L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), è intervenuto in materia di accatastamento dei beni nella categoria «E», relativamente all'art. 2, commi 40, il cui inciso afferma che: «Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale».

La normativa fa esplicito riferimento agli spazi collocati all'interno di stazioni ferroviarie, scali aeroportuali, porti marittimi, nonché gli immobili del suddetto gruppo «E», i quali devono essere destinati all'esercizio di pubblici servizi e non ad attività commerciali. Tenuta considerazione della questione in commento, dalle indicazioni della Finanziaria del 2007 si deve trarre il seguente criterio secondo cui devono essere censite nella categoria «E/1» quelle sole unità immobiliari che risultano strumentali all'attività di trasporto delle stazioni marittime portuali.

Inoltre, la Circolare n. 4/T 2006, Prot. n. 36338 del 16/05/2006, concernente le modalità di individuazione e classamento delle unità immobiliari urbane censibili nei gruppi speciale e particolare «D» ed «E», al punto 2.3 afferma che: «si ritiene che siano da ricomprendere nell'unità immobiliare-stazione esclusivamente gli immobili o loro porzioni strumentali all'attività del trasporto, vale a dire solo quegli immobili utilizzati a titolo esclusivo dal soggetto giuridico erogante il servizio pubblico per l'esercizio della propria specifica attività».

Lo stesso concetto è stato ribadito dal “Provvedimento”dell'Agenzia del Territorio, emanato il 2/01/2007 che, al fine di stabilire le modalità tecniche e operative per l'applicazione delle nuove disposizioni previste dal D.L n. 262/2006, all'allegato A, punto 2, lett. b sancisce: «In base alle nuove disposizioni, sono da considerare censibili nelle categorie di gruppo E (E/1 nel caso specifico) le unità immobiliari «stazione» costituite esclusivamente da quegli immobili o loro porzioni strettamente strumentali all'attività di trasporto […]».

Tuttavia, il principio espresso sconta una condizione prevista dello stesso “Provvedimento” 02 gennaio 2007 all'art. 1, comma 2: «Sono considerati strumentali solo gli immobili utilizzati esclusivamente per l'erogazione del servizio pubblico». Dopo il suddetto “Provvedimento” del 02/01/2007, l'Agenzia del Territorio ha emesso la Circolare n. 4/T 2007, Prot. 30427 del 13/04/2007, con la quale si è precisato che: «In sostanza, vanno distinte, ai fini del mantenimento degli immobili nel gruppo E, non le destinazioni semplicemente strumentali all'esercizio delle attività censite nel medesimo gruppo, ma soltanto quelle “strettamente” strumentali. Ad esempio, con specifico riferimento alle “stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei” (categoria E/1), che rappresenta il caso tipico più complesso, occorre individuare quali attività siano strettamente funzionali alle destinazioni catastali menzionate, al fine di ricomprendere nella stessa categoria E/1 solo quegli immobili o loro porzioni ospitanti tali attività. Ricadono senz'altro in tale ambito i fabbricati o locali utilizzati dai viaggiatori e dal personale adibito al servizio di trasporto, come le biglietterie, le sale d'attesa, le sale di controllo del traffico, i servizi igienici ad uso dei viaggiatori o del personale, le aree occupate dai binari (ovvero da piste aeroportuali o moli marittimi) e dalle banchine destinate al serviziopubblico, ivi comprese quelle adibite alla movimentazione delle merci […]».

Pertanto, nel caso di specie, la Società Alfa S.p.a. presentava ricorso avverso i provvedimenti dell'Ente impositore eccependo la nullità degli avvisi di accertamento catastale e la conferma del classamento nella categoria di gruppo «E/1» sul presupposto che la gestione del terminal merci costituisce pubblico servizio, quale attività definita dalla legge di interesse generale ed inoltre che i beni demaniali marittimi in concessione, in quanto finalizzati alla sola gestione dell'infrastruttura di trasporto, devono essere classificati catastalmente nella categoria di gruppo «E/1».

La Commissione Tributaria Provinciale di Genova rigettava il ricorso affermando che l'attribuzione della categoria «E/1» compete alle sole unità immobiliari strumentali rispetto all'espletamento di un'attività qualificabile come «pubblico servizio», così come stabilito dal legislatore del 2007, e che la fattispecie in oggetto non rientrava nella casistica appena citata. Avverso la sentenza di rigetto la Società Alfa S.p.a. presentava appello ritenendo che le caratteristiche e la destinazione d'uso del terminal merci integra i presupposti per l'inquadramento di detto immobile nella classe catastale «E/1», quali «stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei».

Le soluzioni giuridiche

La sentenza in commento ha ritenuto che le aree portuali in quanto oggetto di concessione da parte di un ente pubblico non economico, quale l'Autorità Portuale, e poiché strettamente strumentali all'attività di trasporto, debbano essere accatastate nella categoria di gruppo «E/1», precludendo, per l'effetto, ogni pretesa IMU. Dalle argomentazioni risolutive del caso si evince che i presupposti del ragionamento dei giudici si fondano sul fatto che i beni del demanio si caratterizzano per naturale e oggettiva funzione pubblicistica, ovverosia per la loro attitudine a soddisfare interessi pubblici. Tuttavia, il demanio portuale, costitutivo del demanio pubblico così come previsto dall'art. 822 c.c., è destinato non solo a soddisfare interessi pubblici ma anche al perseguimento dell'utilità pubblica. Difatti, la gestione del demanio portuale è affidata dallo Stato alle Autorità Portuali istituite con la L. n. 84/1994 e successivamente riformata con il D.Lgs. n. 169/2016, quali enti pubblici non economici finalizzati all'amministrazione dei beni e servizi portuali, la cui natura giuridica è stata legislativamente affermata dall'art. 1, comma 993, della L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007).

I giudici, preso atto che le Autorità Portuali in base alle L. n. 84/1994 non perseguono istituzionalmente alcun fine di lucro ne operano su mercati contendibili, hanno dedotto che il perseguimento dell'utilità pubblica che caratterizza il demanio portuale amministrato da ente pubblico non economico persiste anche nell'ambito della gestione operata del soggetto privato o pubblico in forza dello stringente vincolo concessorio. La condizione secondo cui l'esenzione può essere accordata soltanto ove l'immobile sia utilizzato per svolgere un servizio pubblico, quale criterio del collegamento fra l'immobile e lo svolgimento di un servizio d'interesse pubblico (v. art. 1, comma 2, del “Provvedimento” dell'Agenzia del Territorio, 02/01/2007), è del tutto rispettata, dovendosi considerare che l'atto di concessione rilasciato alla Società Alfa S.p.a. prevede esclusivamente l'esercizio di pubblici servizi portuali finalizzati all'incremento dei traffici e della produttività, nonché alla salvaguardia dell'interesse del porto.

Pertanto, è indubbio che le unità immobiliari siano strettamente strumentali rispetto all'espletamento di un'attività qualificabile come «pubblico servizio». Inoltre, volendo anche ritenere che l'art. 1, comma 2, del “Provvedimento” dell'Agenzia del Territorio 02/01/2007, intendeva riferirsi al caso del terminal passeggeri (quali erogatori di un servizio di «trasporto pubblico» e considerati anche dalla legislazione portuale servizi di interesse generale), e non anche a quello del terminal merci, i giudici nei motivi della decisione in esame ritengono comunque non sostenibile che per «stazioni di servizio di trasporto» il legislatore catastale abbia inteso far riferimento unicamente ai terminal per il trasporto passeggeri, non essendo dallo stesso specificato altro.

L'accatastamento nella categoria di gruppo «E/1» resta tuttavia condivisibile sotto un altro profilo, messo in rilievo dalla C.T.R. di Genova, ovverosia che la movimentazione di merci è considerata, a livello nazionale e comunitario, al pari di quella che concerne i passeggeri, nonché un'operazione portuale. Ricordato che le operazioni di carico e scarico delle merci espletate dal terminalista sono considerate per legge «operazioni portuali» (v. art. 16, L. n. 84/1994) si precisa che quest'ultime, a sua volta, configurano «un servizio integrativo di quello del trasporto marittimo» (cfr. Cass., 20/07/1962, n. 1260, in Dir. mar. 1963).

I giudici della C.T.R. di Genova hanno applicato quanto previsto dalla Legge Finanziaria 2007, a tenore della quale debbono essere censite nel gruppo «E/1» le unità immobiliari che risultano strettamente strumentali all'attività di trasporto quale attività tipica delle stazioni marittime, e al tempo stesso hanno rispettato la condizione di cui all'art. 1, comma 2, del “Provvedimento” dell'Agenzia del Territorio, 02/01/2007. Da ciò ne discende che il terminal costituito da aree coperte e scoperte, tutto strettamente funzionale all'esercizio della stazione per servizi di trasporto marittimo di merci, privo di autonomia funzionale e reddituale rispetto alla stazione stessa, realizza quindi un unico compendio strettamente necessario alle operazioni portuali, ovvero una stazione per servizi di trasporto marittimi, classificabili nella categoria catastale «E/1», esente ICI ai sensi dell'art.7, comma 1, lett. b del D.Lgs. n. 504/1992. Pertanto, a sostengo di quanto deciso non risultano divergenti le pronunce di merito in punto di accatastamento nella rispettiva categoria «E/1» di un terminal in concessione demaniale strettamente funzionale ai servizi di trasporto marittimo. Nelle recenti sentenze della Commissione tributaria regionale di Genova n. 155, 156, 157 e 158, del 07/02/2014, si legge: «Ai fini dell'inserimento dell'immobile in questione nella categoria E (esente da ICI) occorre valutare se lo stesso sia dotato di una sua autonomia funzionale e reddituale, ovvero se esso faccia parte inscindibile della più complessa unità immobiliare classificabile come “stazione marittima”. Orbene, considerato che la destinazione del magazzino in oggetto, pacificamente, è quella di ricovero e di custodia di materiale destinato all'imbarco o allo sbarco e che esso – oggetto di concessione demaniale da parte dell'Autorità Portuale – è allocato all'interno dell'area portuale non riesce davvero a comprendersi come si possa parlare di autonomia funzionale e reddituale dello stesso».

Si segnalano inoltre le sentenze gemelle della Commissione Tributaria Provinciale di Genova Sez. 5, n. 1490 e 1491, del 28/07/2014, nelle quali viene ribadito che: «tutto ciò che si riferisce ai servizi di trasporto va classificato in E/1” e che: “i servizi di trasporto possono avere anche una connotazione commerciale purché specificamente inerenti e relativi al servizio di trasporto terreste, marittimo ed aereo».

Deve, inoltre, considerarsi che non soltanto la normativa e la giurisprudenza in materia confermano la soluzione adottata dai giudici della Commissione tributaria regionale di Genova, ma persino il Ministero dell'Economia e delle Finanze che, con la Risoluzione, 10 agosto 2009, n. 3/DF ha statuito che: “Le aree del demanio marittimo, purché asservite allo svolgimento di operazioni «strettamente necessarie alle attività portuali» e ai «traffici marittimi», devono essere accatastate in categoria E/1, con conseguente esenzione da ICI (ora IMU)”.

Osservazioni

La pronuncia della Commissione tributaria regionale di Genova segna, dunque, un'importante svolta dei terminal merci sull'accatastamento nella categoria di gruppo «E/1»: la riserva di esenzione alle sole unità immobiliari strumentali all'erogazione di un servizio pubblico è prevista anche ai beni del demanio portuale laddove in concessione a soggetti pubblici o privati, proprio in virtù delle finalità dell'atto di concessione a questi rilasciato. Concludendo pare necessario fare una breve riflessione sul fatto che l'origine del contenzioso relativo alle concessioni demaniali marittime va rinvenuto in un'assenza di chiarezza legislativa della normativa vigente, con la logica conseguenza di in una mancata elaborazione di soluzione univoca, al problema, da parte della magistratura tributaria.

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