Sì all'imposta di registro nell'ipotesi di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto in sede di impugnazione

28 Giugno 2018

In tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, il provvedimento di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado non fa venir meno il presupposto del tributo, costituito, ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. n. 131/1986, non già dall'efficacia esecutiva, quanto dall'esistenza di un titolo giudiziale soggetto a registrazione.
Massima

In tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, il provvedimento di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado non fa venir meno il presupposto del tributo, costituito, ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. n. 131/1986, non già dall'efficacia esecutiva, quanto dall'esistenza di un titolo giudiziale soggetto a registrazione.

Il caso

L'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione mediante la quale la Commissione tributaria regionale aveva confermato la pronuncia di primo grado con la quale era stata accolta l'impugnazione proposta dal contribuente contro una cartella di pagamento in materia di imposta di registro.

In particolare, l'Agenzia ricorreva per cassazione deducendo la violazione del combinato disposto degli artt. 37 del d.P.R. n. 131/1986 e dell'art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 471/1997, censurando la sentenza di secondo grado nella parte in cui la stessa aveva affermato che, ottenuta l'inibitoria dell'efficacia esecutiva della decisione in sede di gravame, era venuto meno anche, per il contribuente, l'obbligo di pagamento dell'imposta di registro, delle sanzioni e degli interessi.

La questione

La problematica posta all'esame della S.C. è quella concernente il presupposto impositivo dell'imposta di registro su atti giudiziari ed, in particolare, la ricorrenza dello stesso ove venga sospesa nel giudizio di impugnazione l'efficacia esecutiva degli stessi.

Su un piano più generale, come non trascura di osservare la stessa pronuncia in esame, nella giurisprudenza di legittimità è consolidato il principio per il quale, in tema di imposta di registro, ai sensi dell'art. 37, comma 1, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la sentenza che definisce il giudizio - anche solo parzialmente e pur non passata in giudicato - è soggetta a tassazione, sicché l'Ufficio del registro provvede legittimamente alla liquidazione, emettendo il corrispondente avviso, il quale è impugnabile per vizi, formali o sostanziali, inerenti all'atto in sé, al procedimento che lo ha preceduto, oppure ai presupposti dell'imposizione, senza che l'eventuale riforma, totale o parziale, della decisione nei successivi gradi di giudizio, e fino alla formazione del giudicato, incida sull'avviso di liquidazione, integrando, piuttosto, un autonomo titolo per l'esercizio dei diritti al conguaglio o al rimborso dell'imposta da far valere separatamente e non nel medesimo procedimento (cfr., tra le altre, Cass. civ., sez. VI-T, 5 giugno 2014, n. 12736).

È in sostanza incontroverso che, in materia di imposta di registro, la sentenza non definitiva, perché appellata, rientra tra gli atti soggetti a tassazione, consentendo l'art. 37 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la tassazione delle sentenze impugnate o ancora impugnabili, salvo il diritto al rimborso riconosciuto al contribuente in presenza di sentenza di riforma passata in giudicato (Cass. civ., sez. trib., 22 maggio 2001, n. 6943).

Le soluzioni giuridiche

La S.C., premesso il predetto e pressoché consolidato orientamento, specifica, nella decisione in esame, rispetto alla quale non constano, invece, precedenti in termini in sede di legittimità, che il provvedimento di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza ovvero di altro titolo esecutivo giudiziale provvisorio, anche se totalmente favorevole al contribuente, non incide sulla legittimità dell'avviso di liquidazione, in quanto il presupposto impositivo è l'esistenza di un atto giudiziario soggetto a registrazione, a prescindere dall'idoneità dello stesso a fondare l'esecuzione forzata.

Fondamento normativo di tale tesi è inoltre individuato nella stessa formulazione letterale dell'art. 37 del d.P.R. n. 131/1986 ove precisa che gli atti del'autorità giudiziaria in materia di controversie civili, che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all'imposta di registro anche ove al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in virtù di successiva sentenza passata in giudicato.

Osservazioni

La decisione della Corte di legittimità è condivisibile, salve alcune precisazioni, pur non afferenti direttamente la fattispecie processuale esaminata dalla stessa.

Invero, nel caso concreto posto all'attenzione della S.C. veniva in rilievo l'inibitoria in appello di una sentenza civile di primo grado, sicché non poteva porsi in dubbio, nella prospettiva di un'interpretazione letterale, dell'art. 37 del T.U. sull'imposta di registro, che l'obbligo di registrazione e la conseguente obbligazione tributaria non fossero incisi dal provvedimento interinale incidente sulla sola efficacia esecutiva del titolo.

Peraltro, sarebbe stata paradossale, rispetto al richiamato orientamento consolidato della stessa Corte di cassazione circa le decisioni riformate in sede di impugnazione, che pure non sono idonee, sino al giudicato, a far venir meno il credito erariale, una differente soluzione in ragione dell'adozione di un provvedimento interinale, come la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza civile di condanna.

Tuttavia dallo stesso art. 37 del d.P.R. n. 131/1986 sembra doversi desumere che, per converso, analoga prospettiva non sarebbe altrettanto condivisibile con riguardo agli altri giudiziari indicati dalla predetta disposizione normativa, come, ad esempio, i decreti ingiuntivi (ma considerazioni non dissimili potrebbero essere effettuate per i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali ed i decreti di exequatur di decisioni straniere), il presupposto dell'obbligo di registrazione dei quali – e quindi la debenza della relativa imposta – si correla all'esecutività degli stessi, con conseguente problematicità, almeno, di una soluzione tesa a ritenere legittimo l'avviso di liquidazione anche ove l'esecuzione provvisoria degli stessi sia stata sospesa.

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