Legittimo il potere dell'amministratore di sospendere il condomino moroso dall'utilizzazione del servizio idrico

Redazione scientifica
26 Ottobre 2017

L'art. 63, co. 3, disp.att. c.c. attribuisce all'amministratore del Condominio, in via di autotutela e senza ricorrere preventivamente al giudice, il potere di sospendere l'utilizzazione dei servizi comuni suscettibili di separato godimento, compresa, come nel caso di specie, l'erogazione del servizio idrico effettuata intervenendo esclusivamente...

L'art. 63, co. 3, disp.att. c.c. attribuisce all'amministratore del Condominio, in via di autotutela e senza ricorrere preventivamente al giudice, il potere di sospendere l'utilizzazione dei servizi comuni suscettibili di separato godimento, compresa, come nel caso di specie, l'erogazione del servizio idrico effettuata intervenendo esclusivamente sulle parti comuni dell'impianto (nella specie, inoltre, non sono pertinenti le deduzioni del ricorrente in ordine alla esclusione dei servizi essenziali dall'ambito di operatività del suindicato articolo, per evitare lesioni del diritto fondamentale della persona connessi all'uso dell'abitazione, in quanto il ricorrente risulta essere un occupante senza titolo dell'immobile).

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