Anche dopo il distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato, il condomino è tenuto al pagamento delle spese di manutenzione ordinaria
11 Luglio 2018
Ai sensi del secondo comma dell'art. 1223 c.c., il condomino che si sia legittimamente distaccato dall'impianto di riscaldamento centralizzato deve ritenersi esonerato dalle spese per l'uso dell'impianto di riscaldamento, ma è sempre obbligato al pagamento delle spese occorrenti per la conservazione dell'impianto di riscaldamento centrale (nel caso di specie il condomino, pur avendo legittimamente effettuato il distacco, dimostrando che dallo stesso non deriva alcun aggravio di gestione o squilibrio tecnico, è tenuto al pagamento delle spese di manutenzione ordinaria dell'impianto). |