La successione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione ad Equitalia non comporta l’interruzione dei processi pendenti
11 Luglio 2018
Massima
La successione dell'Agenzia delle entrate-riscossione nei rapporti, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia costituisce una successione ex art. 111 c.p.c., e non ai sensi dell'art. 110 c.p.c., poiché, in ragione del “venir meno” della parte, è stato normativamente individuato un soggetto giuridico destinatario del trasferimento delle funzioni precedentemente attribuito alla stessa, sicché i giudizi pendenti proseguono regolarmente, con il subentro del successore, senza necessità di interruzione.
Il caso
In un giudizio di impugnazione di alcune intimazioni di pagamento, costituita Equitalia Nord s.p.a. nel procedimento di legittimità, parte ricorrente, con la memoria di cui all'art. 378 c.p.c., chiedeva l'interruzione del processo per lo scioglimento e la cancellazione dal registro delle imprese, con conseguente estinzione, delle società del gruppo Equitalia prevista dall'art. 1, comma 1, del D.L. n. 193/2016, conv. nella Legge n. 225/2016, a far data dal 1° luglio 2017. Tale impostazione si fondava sulla ricostruzione in termini di successione universale ex art. 110 c.p.c. dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione nei rapporti facenti capo in precedenza ad Equitalia, soggetto ormai estinto, con conseguente operatività degli artt. 299 e ss. c.p.c. in tema di interruzione del processo per i giudizi in corso alla data del 1° luglio 2017 nei quali era costituito il soggetto “venuto meno”. La questione
La questione posta all'esame della S.C. è quella della qualificazione, in termini di successione universale ai sensi dell'art. 110 c.p.c., secondo la prospettazione di parte ricorrente, ovvero di successione nei rapporti giuridici controversi ex art. 111 c.p.c., dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione alle società facenti parte del gruppo Equitalia, stante la previsione del comma 3, secondo periodo, dell'art. 1 del D.L. n. 193/2016 per il quale “l'ente subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del gruppo Equitalia e assume la qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602”. Le soluzioni giuridiche
La S.C. disattende l'eccezione, formulata in memoria dalla parte ricorrente, avente ad oggetto la necessità di interruzione del processo a fronte del subentro in causa dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione ad Equitalia. La Corte di legittimità motiva la posizione assunta sottolineando che, nella fattispecie in esame, non si è realizzata una successione a titolo universale ex art. 110 c.p.c. quanto una successione nei singoli rapporti in precedenza facenti capo alle concessionarie del servizio riscossione ai sensi dell'art. 111 c.p.c. Il discrimen tra le due fattispecie deve invero essere individuato, nel ragionamento della Corte di cassazione, nella circostanza che l'art. 110 c.p.c. trova applicazione quando un soggetto viene meno per morte o per altra causa con conseguente operare, ai fini dell'effettività del diritto di difesa, della disciplina dettata dagli artt. 299 e ss. c.p.c. Differente, sottolinea la pronuncia in esame, è la situazione che si realizza quando, come nell'ipotesi in considerazione, contestualmente all'estinzione (e, quindi, al venir meno) della parte segue normativamente il trasferimento dei rapporti giuridici, anche controversi, facenti capo alla stessa ad un altro soggetto. Quando ciò avviene ci troviamo dinanzi ad una successione a titolo particolare ex art. 111 c.p.c. che non assume rilevanza sul piano processuale, i.e. non implica l'interruzione del giudizio in corso, stabilendo, detta norma, che il processo prosegue tra le parti originarie, salva la possibilità di un intervento del successore, cui, peraltro, specifica il comma 4, la decisione pronunciata è opponibile a prescindere dalla sua partecipazione al procedimento. Peraltro, la posizione assunta dalla S.C. mediante la decisione in commento è coerente con l'impostazione seguita nella giurisprudenza di legittimità in fattispecie analoghe che hanno interessato, negli anni trascorsi, il contenzioso tributario.
Come noto, infatti, si era ritenuto che, in tema di riscossione dei tributi, per effetto del trasferimento di funzioni operato dall'art. 3 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248, la neo costituita Equitalia s. p.a. (già Riscossioni s.p.a.) e le altre società dell'omonimo gruppo, che ne sono articolazioni territoriali, sono subentrate "ex lege" nei rapporti controversi facenti capo alle anteriori concessionarie del servizio di riscossione, così verificandosi, sul piano processuale, un fenomeno successorio riconducibile non all'art. 110 c.p.c., bensì all'art. 111 del medesimo codice, ed il cui titolo è costituito dalla soppressione, per legge, del precedente sistema di affidamento in concessione del servizio, che il giudice, pertanto, è tenuto a conoscere d'ufficio in virtù del principio "iura novit curia", prescindendo da questioni inerenti all'onere della prova (cfr. Cass. civ., sez. trib., 28 marzo 2014, n. 7318, la quale, in applicazione del principio, ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto inammissibile un appello proposto da Equitalia s.p.a. per non avere la stessa provato la sua legittimazione processuale, avendo omesso "di dare atto e dichiarare la propria successione al Centro riscossione tributi s.p.a., costituito in primo grado; in senso conforme, tra le altre, Cass. civ., sez. trib., 15 ottobre 2014, n. 21773, Cass. civ., sez. trib., 24 novembre 2016, n. 24020). Osservazioni
La decisione della Corte di legittimità deve essere approvata e consente di superare i dubbi interpretativi che potevano sorgere dalla non felice formulazione letterale del comma 3, secondo periodo, dell'art. 1 del d.l. n. 193 del 2016. Come evidenziato, infatti, tale disposizione normativa fa espresso riferimento ad una “successione universale” dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione nei rapporti facenti capo alle società del gruppo Equitalia, utilizzando, pertanto, una locuzione che poteva far propendere per la tesi per la quale dovesse trovare applicazione la disciplina dettata dall'art. 110 c.p.c. Ciò avrebbe determinato l'operare delle norme sull'interruzione del processo con conseguente “arresto”, in mancanza di una specifica costituzione in prosecuzione del successore universale, di tutti i giudizi pendenti con correlata esigenza di riassunzione ad opera della controparte ovvero di prosecuzione del successore.
Peraltro, la disciplina dell'interruzione dei giudizi è finalizzata, ex art. 24 Cost., a garantire l'effettività del diritto di difesa nelle ipotesi di morte o venir meno della parte ovvero del procuratore della stessa. È tuttavia evidente che detta fondamentale esigenza non sussiste, come ben rileva la S.C., quando, come nella fattispecie considerata, all'estinzione del soggetto giuridico segue contestualmente l'attribuzione ex lege delle relative funzioni ad un altro soggetto. L'intervento nomofilattico della Corte di legittimità è quindi apprezzabile soprattutto per il criterio-guida fornito ai giudici tributari di merito, sebbene nella specie non venisse comunque in rilievo, anche ove si fosse ritenuto per converso applicabile l'art. 110 c.p.c., un problema di interruzione del processo, stante il consolidato orientamento per il quale nel giudizio di legittimità, dominato dall'impulso d'ufficio, non trovano applicazione le comuni cause di interruzione del processo previste in via generale dalla legge.
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