La posa dei cavi elettrici sulla facciata del palazzo in mancanza di autorizzazione comporta l'obbligo di rimozione e di risarcimento del danno al proprietario
16 Luglio 2018
Massima
La posa di cavi da parte della compagnia elettrica senza autorizzazione è lesiva dei diritti del proprietario dell'immobile e cagiona il diritto alla rimozione e al risarcimento per l'illegittima occupazione. Il caso
Due proprietari agivano in giudizio convenendo una compagnia fornitrice di energia elettrica e una compagnia telefonica lamentando come queste avessero, inopinatamente, installato dei cavi sulla facciata dell'edificio. In ragione di tale istallazione gli attori domandavano al giudice la condanna delle società convenute alla rimozione dei cavi e al pagamento di una somma per l'occupazione abusiva. Si costituivano in giudizio le due società contestando la domanda attorea in quanto infondata e in quanto detti attori sarebbero stati sprovvisti di legittimazione attiva. Nel corso del giudizio uno degli attori veniva sostituito dal nuovo acquirente dell'immobile e il processo proseguiva nei suoi confronti. Il giudice, istruita la causa con l'espletamento di una prova testimoniale e una consulenza tecnica, depositava la sentenza, con la quale accoglieva la domanda degli attori. La questione
La questione alla base della sentenza in commento riguarda l'attività di posa di cavi telefonici effettuata dalle compagnie telefoniche ed elettriche. Tale attività è disciplinata dal d.lgs. n. 259/2003 (c.d. Codice delle Telecomunicazioni) e sono previste diverse cautele affinché l'attività di posa dei cavi elettrici non costituisca un abuso nei confronti del proprietario da parte delle grandi compagnie di servizi nazionali. In particolare il quadro normativo vigente prevede che, al fine di posare validamente i cavi, la compagnia interessata debba ottenere previo assenso del proprietario. In caso di mancanza di assenso, si potrà procedere di diritto unicamente se i cavi in oggetto assumono un carattere di pubblica utilità e se tale posa non sia effettuata dinanzi a finestre o aperture della casa che subisce la posa dei cavi. Le soluzioni giuridiche
La sentenza Tribunale di Napoli conclude accogliendo la domanda degli attori. In particolare, il giudice riconosceva nella predetta decisione il carattere di centralità del d.lgs. n. 259/2003 affermando che l'art. 92 di tale fonte riporti che «la posa di cavi telefonici debba essere preceduta dalla stipula di un apposito contratto o comunque dal preventivo assenso del proprietario dell'immobile che viene ad essere interessato dal passaggio di un cavo con appoggio, con necessaria corresponsione di un'indennità a favore della parte privata per la diminuzione del valore del bene». Nel caso in questione le parti convenute non erano state in grado di produrre prove in merito al consenso degli attori o al versamento di una indennità nei loro confronti. Parimenti, l'opera non pareva essere caratterizzata da un elemento di pubblica utilità e quindi non poteva considerarsi legittimamente realizzata. Ai sensi degli artt. 231 e 232 del d.p.r. n. 156/1973, infatti, «gli impianti di telecomunicazioni e le opere accessorie di uso esclusivamente privato possono essere dichiarati di pubblica utilità con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, ove concorrano motivi di pubblico interesse» e che «i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto. Il proprietario o il condominio non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto nell'immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini». In ragione della violazione della normativa realizzata dalle due compagnie con l'istallazione senza il previo assenso dei proprietari né i requisiti di legge, il giudice condannava le stesse alla rimozione dei manufatti istallati, oltre che al risarcimento di una indennità a titolo di illegittima occupazione in favore dei proprietari.
Osservazioni
La sentenza commentata appare corretta e ben argomentata. Il giudice di merito ha correttamente effettuato un'esposizione del quadro normativo vigente, e quindi dei requisiti relativi alla posa dei cavi sulle facciate degli edifici privati. Il quadro che traspare è chiaramente improntato a garantire la tutela dei diritti dei singoli proprietari avverso le ingerenze delle compagnie elettriche e di telecomunicazioni. È risaputo, nella pratica di tutti i giorni, che le grandi compagnie sovente hanno la tendenza ad agire per i propri fini senza porre attenzione alla tutela dei diritti del singolo e magari realizzando opere funzionali, ma lesive della proprietà altrui (sia pure mediante il passaggio antiestetico di cavi sulle facciate delle private abitazioni). Le leggi in questo caso compiono proprio l'operazione per la quale vengono approvate e difese, ossia la tutela dei diritti dei cittadini avverso i tentativi di ingerenza di un potere più grande di loro. L'ordinamento, pregevolmente, ha costituito una serie di norme che tutelano i singoli proprietari limitando i casi in cui questi devono tollerare il passaggio dei cavi o la loro posa sulla facciata degli edifici. La sentenza ha il pregio di ricondurre ad equità la questione e, applicando correttamente le norme, condannare i convenuti alla rimozione dei cavi posati senza il rispetto delle norme vigenti e a risarcire gli attori per avere illecitamente occupato la loro proprietà privata.
Gallo, Usucapione della p.a. e prospettive di tutela del privato, in Foro amm. - C.d.S., 2013, fasc. 12, 3563. |