La consapevolezza della nocività del fumo esclude la risarcibilità del danno alla salute

Paolo Mariotti
Raffaella Caminiti
23 Luglio 2018

La consapevolezza del fatto che fumare sia nocivo alla salute consente il risarcimento dei danni derivati dal protratto consumo di sigarette?
Massima

La responsabilità civile presuppone, in primo luogo, l'esistenza del nesso causale tra quello che si assume essere il comportamento potenzialmente dannoso e il danno che si assume esserne derivato. Una volta verificata l'inesistenza di tale nesso non ha più rilevanza né l'accertamento di un'eventuale colpa, né l'accertamento di un'eventuale responsabilità cd. speciale, con tutto ciò che ne consegue in ordine all'inversione dell'onere della prova.

Il caso

Un fumatore conveniva in giudizio le società produttrici e distributrici di sigarette, il Ministero delle Finanze e il Ministero della Salute, chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni conseguenti al tumore polmonare contratto a causa del fumo.

L'attore – che aveva iniziato a fumare in giovane età, circa due pacchetti di sigarette al giorno – sosteneva di aver preso coscienza della pericolosità del fumo solo dopo aver cominciato ad avvertire i primi sintomi della malattia, riuscendo a interrompere il consumo di sigarette (che, nel tempo, gli avevano procurato dipendenza e assuefazione), solo una volta informato del tipo di patologia dalla quale era affetto e dopo che il medico lo aveva avvertito dello conseguenze nefaste che sarebbero derivate nel caso in cui avesse continuato a fumare.

La decisione del Tribunale di Roma, che rigettava la domanda, era confermata dalla Corte d'appello (App. Roma, sez. III, 21 gennaio 2014, n. 396), non sussistendo il nesso di causalità tra le condotte dei convenuti e i pregiudizi lamentati dai congiunti del danneggiato (frattanto deceduto).

Ritenuto che la dannosità del fumo costituisca da lungo tempo un fatto socialmente notorio (attribuendo all'avvertenza introdotta dall'art. 46 l. n. 428/1990carattere riaffermativo di una nozione ormai di comune esperienza), il comportamento della vittima doveva, dunque, ritenersi causa esclusiva dei danni; del resto, le sostanze contenute nelle sigarette non possono annullare la libertà di scelta del fumatore, e pertanto non si può ritenere che la condotta di quest'ultimo sia stata da sola sufficiente a determinare l'evento.

I parenti del tabagista proponevano ricorso per cassazione, lamentando, tra l'altro, la non corretta applicazione da parte della Corte territoriale dell'art. 2050 c.c., in connessione con l'art. 2043 c.c., ovvero dei principi in tema di responsabilità aquiliana per l'esercizio di attività pericolosa (la produzione e commercializzazione di prodotti da fumo), senza che l'azienda produttrice di sigarette avesse fornito la prova liberatoria. Resistevano con controricorsi autonomi quest'ultima e l'Agenzia dei Tabacchi e dei Monopoli.

La questione

La consapevolezza del fatto che fumare sia nocivo alla salute consente il risarcimento dei danni derivati dal protratto consumo di sigarette?

Le soluzioni giuridiche

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo la sentenza di appello immune da vizi logico-giuridici e, dunque, negando il risarcimento in favore dei parenti del fumatore morto a causa del tumore polmonare.

Si osserva in sentenza che il giudice del merito ha valutato la sussistenza del nesso eziologico, necessario ai fini dell'esistenza della responsabilità risarcitoria sia ex art. 2043 c.c., sia ex art. 2050 c.c., escludendola.

Ciò è stato fatto in applicazione del principio della causa prossima di rilievo, costituito da un atto di volizione libero, consapevole e autonomo di un soggetto dotato di capacità di agire, quale scelta di fumare nonostante la notoria nocività del fumo.

In altri termini, è insussistente il nesso causale poiché, nel caso concreto, l'uso smodato (o l'abuso) del prodotto, nonostante la consapevolezza del carattere nocivo dello stesso e dei rischi connessi, ha costituito causa prossima, di per sé sufficiente e idonea a elidere qualsiasi relazione tra questo e la condotta del produttore di sigarette.

Da qui l'irrilevanza del tema della prova liberatoria ai sensi dell'art. 2050 c.c., da esaminarsi solo in caso di accertato nesso causale.

La Corte di cassazione ritiene assorbito dal rigetto del primo motivo quello relativo alla responsabilità contrattuale, dolendosi i ricorrenti che la Corte d'appello non aveva preso in considerazione il lungo arco temporale in cui i produttori di sigarette, pur essendo a conoscenza del grado di pericolosità delle stesse e di assuefazione provocata dalla nicotina sulla libertà di interrompere la pratica del fumo, non avevano informato in modo adeguato i consumatori dei rischi legati all'uso di tale prodotto.

Secondo i Giudici di Piazza Cavour l'insussistenza del nesso causale esclude anche la responsabilità ex art. 1218 c.c.

Osservazioni

La sentenza in commento affronta due delicati profili correlati ai danni da fumo attivo, ovvero la prova del rapporto di causalità tra consumo di sigarette e lesione del bene salute, e la rilevanza della condotta del fumatore nella produzione del danno.

Con riguardo al primo profilo, sulla base delle evidenze scientifiche ed epidemiologiche di cui si dispone, può ritenersi accertata la sussistenza di una relazione di causa-effetto tra il fumo di tabacco, specie se prolungato e non moderato, e la comparsa di numerose patologie soprattutto polmonari, tra le quali quelle neoplastiche, di cui il fumo favorisce comunque il rischio di insorgenza.

La circostanza che il fumo nuoccia gravemente alla salute costituisce dunque, da lungo tempo, fatto notorio (ex pluribus, App. Roma, sez. III, 21 gennaio 2014 n. 396, Trib. Roma, sez. XII, 4 aprile 2008, n. 7242, Trib. Roma, sez. II, 5 dicembre 2007, n. 23877), ancor prima dell'introduzione degli avvisi di legge (v. la pubblicità negativa sull'etichettatura del pacchetti di sigarette), con la conseguenza che il fumatore e, in caso di decesso, i suoi congiunti non possono dolersi dell'omessa informazione sul punto (sulla risarcibilità di tutti i danni eziologicamente collegati, v. Cass. civ., sez. III, 30 ottobre 2007, n. 22884).

Non è possibile, in altri termini, attribuire al produttore e distributore di sigarette la responsabilità per non aver provveduto a rendere noto con apposite informazioni la grave nocività del fumo e, dunque, i rischi che corre il fumatore per la propria salute, consentendogli di compiere scelte informate e responsabili sulla pratica del fumo (per quanto riguarda l'apposizione, sulla confezione del prodotto, di un messaggio pubblicitario considerato ingannevole, ovvero il segno descrittivo “light” sul pacchetto di sigarette, Cass. civ., sez. III, 17 dicembre 2009, n. 26517).

Nell'accertamento della responsabilità del produttore di sigarette imputata a titolo di colpa, come pure di quella attribuita a quest'ultimo ai sensi dell'art. 2050 c.c., viene dunque in rilievo la questione del “peso” da attribuire alla condotta dello stesso fumatore nella produzione del danno.

La pronuncia in commento ritiene che la condotta del fumatore abbia costituito un atto di volizione libero e consapevole, in grado di porsi come antecedente esclusivo dell'evento dannoso, ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p., dovendosi pertanto escludere la responsabilità del produttore in base alla considerazione dell'efficacia causale assorbente del comportamento del solo danneggiato.

La condotta del tabagista, che pur essendo pienamente consapevole delle potenzialità dannose del fumo da sigarette, non ne ha né cessato né ridotto il consumo, se non costituisce causa esclusiva dell'evento dannoso (rappresentato dall'insorta patologia polmonare), può comunque comportare, ai sensi dell'art. 1227 c.c., una riduzione proporzionale del risarcimento (così Trib. Milano, sez. X, 14 luglio 2014, n. 9235).

Secondo la Corte di cassazione, l'accertamento del nesso causale deve essere anteposto al giudizio relativo all'imputazione della responsabilità ai sensi degli artt. 2043 c.c. e 2050 c.c., con la conseguenza che l'insussistenza di tale nesso rende irrilevante l'accertamento sia di un'eventuale colpa, sia di un'eventuale responsabilità cd. speciale.

Per affermare la relazione causale tra la pratica del fumo e il danno alla salute deve, peraltro, considerarsi l'incidenza di possibili fattori alternativi (predisposizione genetica, fattori ambientali, fattori occupazionali, con esposizione a materiali cancerogeni in uso nelle attività produttive industriali o artigianali, etc.), astrattamente idonei a determinare l'insorgenza della patologia da cui è risultato affetto il fumatore e tali da escludere l'efficienza causale della condotta del produttore/distributore di sigarette, in base al procedimento logico della causalità negativa.

Occorre, dunque, che la patologia contratta dal fumatore possa considerarsi, secondo i criteri medico- scientifici, conseguenza altamente probabile dell'uso del tabacco. Invero, il fumo di tabacco, pur costituendo senz'altro uno dei più importanti fattori di rischio, non è tuttavia il solo capace di favorire l'insorgenza di tumori polmonari, e può non rappresentare la causa unica e sufficiente per la loro comparsa (cfr. Trib. Reggio Emilia, sez. II, 11 aprile 2016, n. 536).

Per poter escludere la colpa del fumatore dovrebbe provarsi che la libertà di scelta nel consumo di sigarette sia stata coartata a causa della dipendenza generata dal tabacco e/o da altri elementi presenti nel prodotto; ciò nondimeno, è tutt'altro che certo che il tabagismo, ovvero l'abitudine o dipendenza dal fumo di tabacco provochi l'annientamento della volontà del fumatore, determinando uno stato di costrizione tale da impedirgli l'abbandono di tale vizio.

La Direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, recepita dall'Italia con il d.lgs. n. 6 del 12 gennaio 2016, ha inteso migliorare il funzionamento del mercato interno dei prodotti del tabacco dell'UE assicurando nel contempo un livello elevato di protezione della salute pubblica (anche rispetto alle nuove evidenze scientifiche, quali sugli aromatizzanti del tabacco e sull'efficacia degli avvertimenti sanitari), attraverso maggiori restrizioni e avvertenze per dissuadere i consumatori (in particolare i giovani) dall'acquisto e dal consumo di prodotti a base di tabacco e nicotina.

Si ricorda, infine, l'entrata in vigore nel febbraio del 2005 della Convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per la lotta al tabagismo, avente lo scopo di proteggere le generazioni presenti e future dalle conseguenze sanitarie, sociali, ambientali ed economiche causate dal consumo di tabacco e dall'esposizione al fumo di tabacco, ratificata in Italia con la legge n. 75/2008.

Guida all'approfondimento

Antonio Briguglio, I danni da fumo in Cassazione: un'occasione sfumata, in Gius. Civ., fasc. 1, 2008, pag. 112;

Roberto Carleo, Danno da fumo attivo e autoresponsabilità, in Gius. Civ., fasc. 7-8, 2008, pag. 1792;

Ivana Clemente, I danni da fumo ed il “rischio” di danno alla salute, in Dir. e fisc. dell'ass., fasc. 2, 2011, pag. 695;

Giovanna Giacchero, Fumo attivo e responsabilità civile del produttore di sigarette, in Giur. It, fasc. 8-9, 2001, pag. 1643;

Antonio Lamorgese, Il danno da fumo, in Resp. civ. e prev., fasc. 4-5, 2003, pag. 1182;

Emanuele Lucchini Guastalla, La questione del danno da fumo, in Resp. civ. e prev., fasc. 4-5, 2005, pag. 929;

Emanuele Lucchini Guastalla, La responsabilità del produttore per i danni da fumo attivo, in Resp. civ. e prev., fasc. 2, 2005, pag. 485;

Pier Giuseppe Monateri, Il "fumoso" problema del danno da fumo, in Resp. civ. e prev., fasc. 4-5, 2005, pag. 969;

Pier Giuseppe Monateri - Filippo Andrea Chiaves, Segnali di fumo: nuove conferme sull'insussistenza di nesso causale tra produzione di sigarette e danni al fumatore, in Resp. civ. e prev., fasc. 9, 2008, pag. 1868;

Roberta Montinaro, Il tormentato percorso della giurisprudenza sul tema dei danni da fumo attivo, in Resp. civ. e prev., fasc. 2, 2015, pag. 588;

Fabio Paladini, Responsabilità civile e danni da fumo “attivo”, in Gius. Civ., fasc. 6, 2006, pag. 1304;

Giulio Ponzanelli, I problemi della tutela risarcitoria da fumo attivo, in Resp. civ. e prev., fasc. 4-5, 2005, pag. 959;

Robert Rabin, Il contenzioso per danni da fumo negli Stati Uniti: cinquant'anni di guerra inutile, in Resp. civ. e prev., fasc. 4-5, 2005, pag. 938;

Redazione Scientifica, Nessun risarcimento al fumatore incallito: fumare è una scelta (nociva) consapevole, in Ridare.it, 17 Maggio 2018;

Redazione Scientifica, Fumatore muore di cancro: il Tribunale di Milano condanna l'azienda di sigarette al risarcimento di circa 800.000,00 €, in Ridare.it, 28 luglio 2014;

Girolamo Sirchia, Il danno da fumo. Il punto di vista del Legislatore, in Resp. civ. e prev., fasc. 4-5, 2005, pag. 932.

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