L'età avanzata dei genitori costituisce un valido motivo per chiedere la restituzione della casa prestata al figlio

Maurizio Tarantino
07 Agosto 2018

Chiamata ad accertare i motivi dei comodanti per la restituzione dell'immobile concesso in comodato al figlio, la Corte di Cassazione ha evidenziato che l'età avanzata dei genitori rappresenta quell'imprevisto bisogno previsto dall'art. 1809, comma 2, c.c., tanto è vero che...
Massima

In tema di comodato familiare, il bisogno che giustifica la richiesta del comodante di restituzione del bene non deve essere grave ma imprevisto ed urgente. Ne consegue che l'età avanzata dei genitori, di per sé portatrice di inevitabili problemi di salute e della conseguente necessità di fronteggiare maggiori spese, costituisce un fattore decisivo per chiedere la restituzione della casa prestata al figlio a titolo di comodato. Del resto sui figli grava pur sempre un obbligo di assistenza in favore dei genitori anziani.

Il caso

Tizio e Caia (comodanti) sulla premessa di avere concesso in comodato un appartamento di loro proprietà affinché fosse adibito a residenza familiare, in attesa di reperire una migliore soluzione abitativa, chiedevano al giudice adito la condanna dei comodatari al rilascio dell'immobile a causa dell'insorgenza di uno stato di urgente ed imprevedibile bisogno, costituito dalle loro precarie condizioni di salute e dalla necessita di affrontare cospicue spese mediche.

In primo grado, il Tribunale di Messina rigettava la domanda in quanto non provata.

In secondo grado, la Corte d'appello confermava il provvedimento del giudice di primo grado. In particolare, secondo la corte territoriale, gli appellanti comodanti non avevano dimostrato il carattere precario del comodato e che esso non poteva essere risolto sulla base della mera manifestazione di volontà dei comodanti (art. 1810, comma 1, c.c.), stante il vincolo di destinazione alle esigenze abitative familiari. Quanto all'urgente e imprevedibile bisogno indicato dagli appellanti (art. 1809, comma 2, c.c.), esso non era stato dimostrato, perché la documentazione prodotta confermava solo la «ricorrenza di patologie correlate all'età e tali da non richiedere un esborso mensile particolarmente elevato», al punto da giustificare la richiesta di restituzione del bene in questione.

Avverso tale provvedimento, Tizio e Caia hanno proposto ricorso in cassazione eccependo la violazione di legge in merito all'onere della prova in quanto, secondo i ricorrenti, non era onere dei comodanti dimostrare la natura precaria del contratto, bensì dei comodatari provare che la concessione dell'abitazione in godimento era avvenuta per la destinazione del bene alle esigenze familiari. Il fatto che non fosse stato stipulato alcun contratto scritto dimostrerebbe che tale destinazione era esclusa. Vi sarebbe stata, quindi, una violazione delle regole sull'onere della prova. Inoltre, i ricorrenti lamentavano il fatto che la Corte d'Appello avrebbe errato nel ritenere non sussistente quell'urgente ed imprevedibile bisogno che consente di esigere la restituzione del bene.

La questione

La questione in esame è la seguente: in merito alla richiesta di restituzione dell'immobile concesso in comodato, costituiscono bisogni imprevisti l'età anziana dei comodanti e la circostanza che l'abitazione, oggetto del comodato, rappresentava l'unica risorsa a disposizione dei ricorrenti?

Le soluzioni giuridiche

Preliminarmente la Corte di cassazione ha richiamato i principi dell'orientamento giurisprudenziale (Cass. civ., sez. un., 29 settembre 2014, n. 20448; Cass. civ., sez. III, 3 dicembre 2015, n. 24618) ormai granitico in materia di comodato di famiglia:

a) Il coniuge separato, convivente con la prole minorenne o maggiorenne non autosufficiente ed assegnatario dell'abitazione già attribuita in comodato, che opponga alla richiesta di rilascio del comodante l'esistenza di una destinazione dell'immobile a casa familiare, ha l'onere di provare che tale era la pattuizione attributiva del diritto personale di godimento;

b) Ai sensi dell'art. 1809, comma 2, c.c., il bisogno che giustifica la richiesta del comodante di restituzione del bene non deve essere grave ma imprevisto (e, dunque, sopravvenuto rispetto al momento della stipula del contratto di comodato) ed urgente.

c) Anche il sopravvenire d'un imprevisto deterioramento della condizione economica del comodante, che giustifichi la restituzione del bene ai fini della sua vendita o di una redditizia locazione, consente di porre fine al comodato, ancorché la sua destinazione sia quella di casa familiare.

d) Spetta al giudice esercitare con massima attenzione il controllo di proporzionalità e adeguatezza nel comparare le particolari esigenze di tutela della prole e il contrapposto bisogno del comodante.

Premesso quanto innanzi esposto, nel giudizio in esame, secondo la Corte di legittimità, i giudici del merito non avevano fatto buon governo dei principi giurisprudenziali in materia di comodato familiare.

In merito all'onere della prova, la Corte di cassazione ha precisato che dovevano essere i comodatari, nella specie, a dimostrare che il contratto era stato concluso per esigenze di tutela della famiglia e della prole, esigenze persistenti anche nel momento in cui la richiesta di cessazione del comodato era stata proposta. Inoltre, nel corso del giudizio, i comodatari non avevano contestato che l'immobile del quale si chiedeva la restituzione fosse l'unico a disposizione dei due odierni ricorrenti. A tal proposito è stato osservato che la destinazione a residenza familiare deve essere positivamente accertata e che in mancanza, deve essere adottata la soluzione più favorevole alla cessazione del contratto di comodato (Cass. civ.,sez. VI, 21 novembre 2014, n. 24838).

Quanto alla prova dell'urgente ed imprevedibile bisogno, gli ermellinihannoevidenziato che l'età avanzata dei comodanti, di per sé portatrice di inevitabili problemi di salute e della conseguente necessità di fronteggiare maggiori spese mediche, doveva essere considerata un fattore decisivo, tanto più in considerazione della data risalente del comodato e dell'età dei figli dei convenuti, uno dei quali era ormai maggiorenne. In riferimento a tale aspetto, inoltre, la cassazione ricorda che in tale situazione vi è l'obbligo di assistenza che grava comunque sui figli in favore dei genitori anziani (art. 433 c.c.) e che non consente di porre sulle spalle di questi ultimi una sorta di onere permanente di contribuzione al mantenimento delle più giovani generazioni.

Per i motivi esposti, la Corte di legittimità ha accolto il ricorso dei comodanti e per l'effetto ha cassato la sentenza con rinvio innanzi alla Corte d'Appello di Messina, in diversa composizione personale, la quale riesaminerà il merito della vicenda alla luce dei principi suindicati.

Osservazioni

La pronuncia in commento offre spunti interessanti in merito alla c.d. prova dell'imprevisto bisogno quale condizione per la restituzione dell'immobile concesso in comodato di famiglia.

Preliminarmente è importante precisare che ai sensi dell'art. 1803, comma 2, c.c. una delle caratteristiche essenziali del comodato è la gratuità che risulta insita nella struttura causale del contratto, tradizionalmente individuata nell'attribuzione gratuita e senza corrispettivo del godimento temporaneo di un bene, il più delle volte giustificata da un rapporto di cortesia e fiducia che lega le parti, ovvero dalla volontà di soddisfare un bisogno del comodatario. Da qui la qualificazione del comodato come contratto intuitus personae, poiché fondato su un elemento di fiducia personale che, del resto, giustifica sia la previsione di cui all'art. 1804 c.c., ossia il divieto, per il comodatario, di concedere il godimento della cosa ad un terzo senza il consenso del comodante, nonché, in caso di morte del comodatario, la possibilità per il comodante di esigere dagli eredi l'immediata restituzione della cosa ex art. 1811 c.c. (Cass. civ., sez. III, 19 giugno 2008, n. 16616).

Dal riferimento normativo di cui all'art. 1809, comma 1, c.c., si evince anche che l'obbligazione principale facente capo al comodatario è quella di restituire il bene alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di un termine, quando se ne è servito in conformità del contratto. Premesso quanto innanzi esposto,abbiamo visto che il comodato di un bene immobile, stipulato senza limiti di durata in favore di un nucleo familiare, ha un carattere vincolato alle esigenze abitative familiari, sicché il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento anche oltre l'eventuale crisi coniugale, salva l'ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed imprevisto bisogno ai sensi dell'art. 1809, comma 2, c.c., ferma, in tal caso, la necessità che il giudice eserciti con massima attenzione il controllo di proporzionalità e adeguatezza nel comparare le particolari esigenze di tutela della prole e il contrapposto bisogno del comodante.

Orbene, a tal proposito, è stato osservato in giurisprudenza di legittimità che la nozione di «urgente e impreveduto bisogno» fa riferimento alla necessità del comodante - su cui gravano i relativi oneri probatori - di appagare impellenti esigenze personali, e non a quella di procurarsi un utile, tramite una diversa opportunità di impiego del bene. Tale valutazione va condotta con rigore, quando il comodatario di un bene immobile abbia assunto a suo carico considerevoli oneri come (ad esempio) per spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, in vista della lunga durata del godimento concessogli (Cass. civ., sez. VI, 3 settembre 2013, n. 20183). Quindi il presupposto del recesso del comodante, ai sensi dell'art. 1809, comma 2, c.c. viene ravvisato nella natura del bisogno, che deve essere urgente ed impreveduto, per quanto non debba necessariamente riguardare l'idem corpus. Il riscontro di questo carattere, difatti, compete evidentemente al giudice di merito. Per meglio dire, il bisogno deve effettivamente sussistere e non essere capriccioso, deve essere urgente ed immediato, non deve essere stato previsto al momento della stipulazione; non è infine indispensabile che sia grave.

È importante precisare che la prova dell'impreveduto bisogno, in caso di richiesta di immediata restituzione, deve essere data direttamente dal comodante (proprietario) che deve provare l'esigenza e il bisogno superiore all'interesse individuale del comodatario. Una sorta di prova diabolica spettante al ricorrente in caso di azione di rilascio e restituzione, intentata con ricorso ex art.447-bis c.p.c.

Pertanto, nel caso di pessime condizioni di salute, il comodante deve provare al giudice che l'unità immobiliare sottoposta a vincolo di destinazione sia più comoda, perché non deambula e/o per disabilità (con prove precostituite: certificati medici e certificati di invalidità), rispetto l'attuale abitazione.

Nel caso di difficoltà economiche, invece, il comodante nel corso del giudizio deve provare l'impreveduto bisogno (ad esempio) che, in virtù di pignoramenti subiti, la solo vendita del detto immobile, il proprietario potrebbe far fronte ai molteplici debiti. Inoltre è legittima la richiesta immediata del comodante di restituzione del bene immobile concesso in comodato gratuito e precario al figlio indipendentemente dalle nozze, successivamente celebrate, restando del tutto ininfluente, la successiva utilizzazione del bene a casa coniugale e, quindi, l'assegnazione alla coniuge in sede di separazione personale. L'esposto principio deve ritenersi applicabile ogni qualvolta il comodato venga stipulato in epoca antecedente al matrimonio e, comunque, non risulti in alcun modo provata, neanche presuntivamente, la dedotta destinazione dell'immobile alla costituenda famiglia (App. L'Aquila 16 ottobre 2013, n. 959).

In conclusione, alla luce di tutto quanto innanzi esposto, si osserva che, nonostante le difficoltà della prova dell'impreveduto bisogno, gli ermellini con la pronuncia in commento hanno espresso un orientamento a favore dei comodanti: in questo caso, soggetti anziani. Difatti tale interpretazione è importante in quanto comporta che l'età avanzata (condizione di inevitabili problemi di salute e maggiori spese mediche) costituisce un legittimo motivo per la restituzione immediata dell'immobile concesso in comodato.

Guida all'approfondimento

Frivoli - Tarantino, Immobile ad uso abitativo: locazione e comodato, Trani, 2017, 243;

Frivoli - Tarantino, Il contratto di comodato nei rapporti di famiglia, Milano, 2014, 33;

Contiero, L'assegnazione della casa coniugale, Milano, 2007, 253.

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