La notifica al domicilio eletto nella procedura di sfratto
10 Agosto 2018
Massima
Il locatore può utilmente notificare lo sfratto nei locali oggetto di locazione nell'ipotesi in cui il conduttore abbia ivi eletto domicilio, giacchè tale elezione non rientra tra quelle vietate dall'art.660 c.p.c. In tal caso, non sussiste, tuttavia, un obbligo di effettuare ivi la notifica, potendosi utilizzare gli ordinari e concorrenti criteri previsti dall'art.139 c.p.c. Il caso
Il Tribunale di Massa, investito di un'opposizione tardiva a convalida di sfratto ex art.668 c.p.c., esamina la questione della validità della notifica dell'atto di intimazione. La società conduttrice ne lamentava, infatti, l'irritualità in quanto eseguita presso la residenza o, comunque, il domicilio del legale rappresentante della convenuta piuttosto che nell'immobile oggetto di locazione, indicato in contratto come domicilio elettivo. Lamentava la opponente la irregolarità della notifica, pur senza eccepirne la nullità radicale e limitandosi a sostenere di non avere avuto, perciò, tempestiva cognizione della procedura. Il Tribunale adìto respingeva l'opposizione sul presupposto che la parte non aveva dimostrato la nullità radicale della notificazione, effettuata ai sensi dell'art.145 c.p.c. al legale rappresentante della società convenuta, eseguita e perfezionatasi, ai sensi dell'art.140 c.p.c., mediante la compiuta giacenza presso un luogo riconducibile, ex art.139 c.p.c., al destinatario dell'atto (legale rappresentante). La questione
Sebbene la giurisprudenza abbia da tempo chiarito che l'assenza di prova dell'avvenuta ricezione da parte dell'intimato dell'avviso di ricevimento della raccomandata ex art. 140 c.p.c., non costituisce di per sé ipotesi di ammissibilità dell'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 668 c.p.c., occorrendo, a tal fine, anche la prova che il procedimento notificatorio si sia svolto in modo nullo o che si sia perfezionato, con il ricevimento dell'avviso di cui all'art. 140 c.p.c. ovvero con il decorso dei dieci giorni dalla spedizione, in un momento tale da non consentire il rispetto del termine libero di cui al quarto comma dell'art. 660 c.p.c. (Cass. civ., sez. III, 8 gennaio 2016, n. 122), il Tribunale entra nel merito delle censure sollevate dall'opponente alla regolarità della notifica, giacchè l'ordinanza di convalida era stata pronunciata in assenza dell'intimato, che lamentava la mancata conoscenza dell'atto. In particolare, il vizio denunciato consisteva - secondo la prospettazione dell'opponente - nella circostanza che l'intimazione non era stata notificata nel domicilio eletto in contratto. La peculiarità della questione nasce dal fatto che l'art. 660, comma 1, ultima parte, c.p.c. sembrerebbe, invece, contenere un vero e proprio divieto di notificazione presso il domicilio elettivo. Le soluzioni giuridiche
La sentenza in commento aderisce alla soluzione adottata dalla dottrina maggioritaria, che in virtù di argomenti di carattere letterale e sistematico, ritiene non derogabile il divieto contenuto nell'art.660 c.p.c. Quanto ai primi, la dizione generale della norma non consentirebbe di operare alcuna distinzione tra tipologie di elezione di domicilio e relative notificazioni per cui il richiamo varrebbe per ogni forma di elezione di domicilio, anche quella indicata dalle parti come obbligatoria e vincolante, di cui all'art.141 c.p.c. L'argomento sistematico indurrebbe, poi, ad individuare nelle finalità sottese alla permanenza del divieto anche nel caso di elezione di domicilio appellata come obbligatoria dalle parti, essendo uguale il rischio che la norma mira ad escludere, ovvero che la notificazione avvenga a mani di persona diversa dal destinatario. Pertanto, il tenore della disposizione deve considerarsi, alla luce del motivo ispiratore, così tassativo che l'esclusione va rispettata anche nell'ipotesi in cui la notificazione presso il domicilio sia obbligatoria per contratto, ai sensi dell'art. 141, comma 2,c.c. Le peculiarità che contraddistinguono le notificazioni nel procedimento di sfratto rispetto alle tipiche modalità di notificazione degli atti giudiziari affondano la propria ratio nell'esigenza - predominante nella disciplina del menzionato procedimento speciale - di assicurare la piena contezza, in capo all'intimato, della pendenza della procedura e di imputare i previsti effetti sfavorevoli della mancata comparizione o della mancata opposizione solo ad un comportamento volontario ex informata conscientia dell'interessato (Corte cost. 17 gennaio 2000, n.15). Il medesimo intento è anche alla base della previsione che sia dato successivo avviso all'intimato nel caso in cui la notifica dell'atto introduttivo non sia stata effettuata a mani proprie - almeno quando si tratta di persona fisica, perchè in caso di persona giuridica la Suprema Corte ha escluso la necessità dell'incombente, come si legge in Cass. civ., sez. III, 5 agosto 2002, n. 11702 - dell'attribuzione al giudice del potere di ordinare la rinnovazione della citazione ove risulti o appaia probabile la mancata conoscenza di questa, della inutilizzabilità della procedura sommaria ove la notifica si perfezioni ai sensi dell'art.143 c.p.c. Non diversamente dalle procedure ordinarie si atteggia, invece, anche negli sfratti, la notifica effettuata ai sensi dell'art.140 c.p.c. - come lo stesso Tribunale di Massa osserva - che si perfezioni con la compiuta giacenza per il periodo previsto dalla legge (in questo caso dovrà effettuarsi l'avviso ex art.660 c.p.c. al destinatario Cass. civ. III, 8 gennaio 2016, n. 122). Osservazioni
Si impongono alcune precisazioni preliminari. Invero, va chiarito che la elezione di domicilio - cui fa riferimento la normativa processuale sugli sfratti, per vietarla - è quella c.d. processuale, disciplinata dall'art.141 c.p.c., eseguita presso un terzo (estraneo al destinatario della notifica) o presso un ufficio o luogo che non abbia alcun riferimento con il destinatario dell'atto e che non possa rientrare nel domicilio in senso civilistico (art.43 c.c.), quale luogo in cui la persona abbia stabilito la base principale dei suoi affari ed interessi economici, come ad esempio l'abitazione o il luogo di lavoro. Mentre in generale l'elezione di domicilio (processuale) consente una valida notifica - tranne quella finalizzata alla notificazione di futuri atti giudiziari, presso la Casa Comunale, perché produttiva di una lesione del diritto costituzionale al contraddittorio, non potendo la P.A., senza una specifica previsione normativa abilitativa, ricevere atti per conto di privati né addossarsi la cura del loro recapito all'interessato (Cass. civ., sez. lav., 13 luglio 2007, n. 15673) - nello sfratto vige un divieto specifico. Invece, è praticabile, anche nella procedura di sfratto, la notifica in nel c.d. domicilio civilistico o sostanziale (art.43 c.c.) secondo le regole generali e ai sensi dell'art.139 c.p.c, risultando inoperante l'esclusione di cui all'art.660 c.p.c. prevista per la sola elezione di domicilio processuale (Cass. civ., sez. III, 15 settembre 1981, n. 5103; Trib. Roma 12 gennaio 2015, n. 2044). Peraltro, è noto che dalla lettura combinata del comma 1 e del comma 6 dell'art. 139 c.p.c., si evince un principio di “alternatività”dei luoghi ove eseguire la notificazione (casa di abitazione, luogo dell'ufficio, luogo in cui esercita l'industria o il commercio), se i domicili (esempio, residenza legale, dimora, domicilio lavorativo) si trovano nello stesso comune mentre, solo se i predetti sono situati in comuni diversi, va seguito l'ordine di successione preferenziale di cui all'art. 139, ultimo comma, c.p.c., (Cass.civ., sez. III, 27 marzo 2018, n.7555; Cass.civ., sez. III, 28 gennaio 2005, n. 1753; Cass.civ., sez. I, 25 settembre 2013, n. 21896; Cass. civ.,sez. I, 6 giugno 2013, n. 14338). Con l'ulteriore precisazione, ricorrente in giurisprudenza (v., da ultimo, Cass. civ., sez. I, 18 maggio 2016, n. 10170) che, ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora del destinatario della notificazione, rileva esclusivamente il luogo ove questi dimora di fatto in modo abituale, rivestendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo e potendo essere superate, in quanto tali, da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, affidata all'apprezzamento del giudice di merito. Ferma restando, quindi, l'esclusione - per quanto sopra detto - della notificazione c.d. facoltativa al domicilio processuale, la giurisprudenza si è interrogata, e la sentenza in esame ne costituisce un esempio, su cosa accade, in tema di sfratti se, nel contesto del contratto di locazione, il conduttore abbia provveduto ad eleggere domicilio indicando, anche, l'obbligatorietà della notificazione in tale luogo. E, quindi, se debba farsi applicazione della menzionata regola di esclusione o se debba, invece, prevalere la volontà delle parti, conformemente al comma 3 dell'art.141 c.c., il quale sancisce che l'elezione di domicilio, inserita in un contratto, determina l'obbligatorietà della notificazione in quel luogo se così è stato espressamente dichiarato nel contesto della elezione. Dunque, nel procedimento per convalida di sfratto la decisiva importanza assegnata alla mancata comparizione dell'intimato all'udienza, comportante la convalida dello sfratto o della licenza, e che ha imposto al legislatore una particolare cautela onde assicurare il maggior grado possibile di certezza sull'effettiva conoscenza, da parte del conduttore, del contenuto dell'intimazione continua a impegnare i giudici di merito nel controllo - quello della ritualità del procedimento notificatorio - che più che in ogni altro contenzioso impone una verifica rigorosa stante l' irrevocabilità delle conseguenze. Basta riflettere sulla portata “tombale” dell'ordinanza di convalida avente efficacia di cosa giudicata sostanziale su ogni questione in merito alla validità del contratto, alla risoluzione dello stesso e al possesso della cosa locata risultando, in caso di contestuale emissione di decreto ingiuntivo per canoni, ex art.664 c.p.c., coperti dal giudicato anche i fatti impeditivi/estintivi del relativo obbligo (Cass. civ., sez. III,11 luglio 2017, n. 17049).
Di Marzio - Di Mauro, Il processo locatizio, dalla formazione all'esecuzione del titolo, Milano, 2007; Bucci - Crescenzi, Procedimento per convalida di sfratto, Padova, 1990; Frasca, Il procedimento per convalida di sfratto, in Giur. Sit. Proto Pisani, Torino, 2001; Lombardi, Il procedimento per convalida di sfratto, Milano, 2013. |