Ripartizione delle spese per la manutenzione del terrazzo
20 Agosto 2018
In tema di manutenzione della terrazza, ai sensi dell'art. 1125 c.c., devono essere accollate per intero le spese relative alla manutenzione della parte della struttura, identificantesi con il pavimento del piano superiore, a chi determina, con l'uso esclusivo della stessa, la necessità della inerente manutenzione; tuttavia quando, come nel caso di specie, sulla terrazza si registri l'anomalo afflusso, oltre che delle acque piovane, anche delle acque meteoriche che vi defluiscono, in assenza di pluviali che le canalizzino invece verso il piano stradale, dal latistante muro realizzato a difesa dell'intero stabile condominiale, deve ritenersi che le spese vadano ripartire fra il proprietario del piano superiore, cui spetterà comunque la quota maggiore, e il Condominio. |