Accertamento della dipendenza causale della neoplasia dall’esposizione alle emissioni elettromagnetiche

Rodolfo Berti
20 Agosto 2018

Accertata l'esistenza di una patologia permanente tumorale, ed accertato altresì che il lavoratore aveva utilizzato in modo abnorme il cellulare aziendale nello svolgimento delle proprie mansioni professionali, è giuridicamente corretto riconoscere, secondo il criterio probabilistico della preponderanza dell'evidenza, la sussistenza del nesso causale o quantomeno concausale solo sulla ricorrenza di circostanze coincidenti?
Massima

Qualora ricorrano due o più circostanze coincidenti particolarmente rare, si deve ritenere sussistente il nesso causale o concausale, secondo il criterio del più probabile che non, tra una patologia tumorale e l'abnorme uso del cellulare sicché, trattandosi di malattia professionale, l'INAIL deve erogare la rendita al lavoratore assicurato.

Il caso

Tizio, dipendente di una società telefonica, ha per 15 anni utilizzato in modo abnorme il cellulare di servizio anche per diverse ore al giorno. Nel gennaio 2011 gli è stato diagnosticato un neurinoma nell'orecchio destro la cui dipendenza causale dall'attività professionale è stata negata inizialmente dall'INAIL sicché Tizio l'ha convenuta in giudizio. L'INAIL ha negato che la patologia dipendesse da cause di servizio escludendo che ad oggi sia stata riconosciuta dalla comunità scientifica la pericolosità delle onde elettromagnetiche.

Espletate due CTU medico legali specialistiche, sentiti alcuni testimoni ed esclusa la derivazione causale del neurinoma da altre fonti, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Ivrea ha ritenuto che vi fosse l'associazione tra la rara tecnopatia e l'esposizione a fonti elettromagnetiche conseguenti al raro utilizzo abnorme per 15 anni del telefono cellulare e quindi che la rarità delle doppie circostanze deponesse per una associazione causale essendo per di più significativo il periodo di latenza di 15 anni tra l'inizio dell'esposizione nel 1995 e la comparsa dei primi segni della neoplasia nel 2010 essendo tale periodo conforme ai periodi di latenza dei tumori non epiteliali.

Infine il lavoratore ricorrente è stato colpito dal neurinoma nella parte destra del capo ed essendo destrimane era in quella zona che appoggiava il cellulare durante le telefonate. Su questi tre presupposti, che costituiscono indizi rilevanti, anche se la letteratura scientifica e recenti studi hanno posto in dubbio che le onde elettromagnetiche possano determinare patologie tumorali, il Giudice di Ivrea ha ritenuto sussistente il nesso causale o quantomeno concausale tra tecnopatia ed esposizione sulla base della regola del più probabile che non in assenza di qualsiasi differente spiegazione della malattia, neppure ipotizzata dalla società telefonica datoriale e dai consulenti medico-legali di questa.

Avendo il CTU, secondo le tabelle INAIL, quantificato il postumo permanente nella misura del 23%, il Giudice ha condannato l'Istituto assicurativo pubblico ad erogare la conseguente rendita al lavoratore.

La questione

La questione in esame è la seguente: accertata l'esistenza di una patologia permanente tumorale, ed accertato altresì che il lavoratore aveva utilizzato in modo abnorme il cellulare aziendale nello svolgimento delle proprie mansioni professionali, anche laddove non vi sia alcuna certezza scientifica della pericolosità dell'esposizione alle onde elettromagnetiche, dei livelli massimi o della durata dell'esposizione, né tantomeno se la esposizione sia eziopatogenetica del tumore, è giuridicamente corretto riconoscere, secondo il criterio probabilistico della preponderanza dell'evidenza, la sussistenza del nesso causale o quantomeno concausale solo sulla ricorrenza di circostanze coincidenti?

Le soluzioni giuridiche

Va premesso che la fattispecie che qui si tratta riguarda la tutela previdenziale spettante al lavoratore infortunato e pertanto si prescinde dall'accertamento della responsabilità civile sicché non assume alcun rilievo la differenza tra nesso causale e concausale che invece nell'ambito civilistico determina la declaratoria della totale responsabilità della causa prevalente ma limita il risarcimento del danno solo all'aggravamento dovuto alla concausa. La particolarità comunque della questione trattata dal Tribunale di Ivrea è sul fatto che l'unico precedente noto è la sentenza n. 17438 del 12 ottobre 2012 della Sezione Lavoro della Suprema Corte pronunciata in fattispecie perfettamente identica sicché i principi relativi alla sussistenza del nesso di condizionamento di fronte alla ricorrenza di circostanze coincidenti che determinerebbero un'associazione causale, sono già stati trattati nella richiamata sentenza e dunque nulla di nuovo.

Tuttavia resta sempre la perplessità circa la sussistenza del nesso causale secondo il criterio del più probabile che non perché, pur potendo il giudice ricorrere a tale sistema eziologico laddove, a differenza del penale, non sia necessario giungere alla prova dell'oltre ogni ragionevole dubbio, è necessario in ogni caso che vi sia un dato certo, cioè l'incontestabilità di un fatto e la ricorrenza di elementi indiziari anche di mera natura allegativa, dai quali partire per poter presumere il dato ignorato che così si collega eziologicamente al fatto noto.

Ma nel caso di specie, pur essendoci due fatti noti ed incontestabili, la patologia tumorale e l'abnorme uso del telefono cellulare, non c'è nessun dato certo di valenza scientifica che faccia anche solo presumere la derivazione causale della patologia neoplastica dalle onde elettromagnetiche.

La sentenza dà atto che la scienza ufficiale, rappresentata dallo I.A.R.C. (Agenzia Internazionale per la Ricerca del Cancro) facente parte della O.M.S. , dopo un approfondito studio della materia, nel 2011 afferma solo la possibilità che i campi elettromagnetici possano essere cancerogeni per l'uomo, tuttavia giudica più probabile rispetto al contrario, la derivazione del rarissimo neurinoma (0,7-1 persone su 100.000) dalla esposizione alle onde elettromagnetiche per l'abnorme uso, altrettanto raro, del telefono cellulare: la presunzione operata in sentenza, non essendo fondata su un dato notoriamente certo, cioè la pericolosità del campo elettromagnetico, rappresenta una forzatura logica dandosi per scontata la circostanza determinante della nocività delle suddette onde elettromagnetiche invece ancora ignota e tutta da accertare.

Significativo, non come elemento corroborante il ragionamento logico-giuridico del giudice ma per la forzatura che invece rappresenta, è il richiamo ai sopravvissuti alle esplosioni atomiche di Hiroshima e Nagasaki ed alla misurazione del rischio oncologico il cui coefficiente apparirebbe inferiore a quello dell'uso dei telefoni cellulari, tanto è generica e dunque non valutabile l'analogia tra i due fenomeni mentre il richiamo al potenziale cancerogeno dell'amianto dimostra esattamente il contrario e quindi convalida il fatto che non vi sia alcuna certezza dell'elemento fondamentale per poter ricorrere al criterio probabilistico del nesso causale.

Infatti mentre per le neoplasie amianto dipendenti, come il mesotelioma, non vi sono dubbi della derivazione causale dall'esposizione alle nocive polveri di asbesto, sicché può valere la regola del più probabile che non per superare per esempio l'incertezza della durata dell'esposizione o della quantità della stessa, nel caso di specie dove sono certi solo la patologia e l'uso abnorme del telefono cellulare, manca quell'elemento di concreta probabilità che può consentire al giudice di presumere la derivazione causale del tumore dall'uso del telefonino secondo il criterio della maggiore evidenza.

Osservazioni

Se è vero che il nesso di condizionamento civilistico è assai più ampio ed elastico di quello penale, quest'ultimo essendo destinato ad individuare al di là di ogni ragionevole dubbio la condotta dell'agente e la sua colpa, è altrettanto vero però che lo standard della certezza probabilistica in materia civile non può essere ancorato esclusivamente alla determinazione quantitativa e statistica delle frequenze di classi di eventi che potrebbe anche mancare, ma va verificato attraverso il grado di fondatezza di quegli elementi di conferma e di esclusione di altre possibili cause alternative in relazione al caso concreto. In buona sostanza la struttura della probabilità come causa logica dell'evento va determinata attraverso l'attendibilità delle ipotesi e dei relativi elementi di conferma come hanno affermato le Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 576 dell'11 gennaio 2008 oggi chiave di volta di tutto il sistema dell'accertamento del nesso di condizionamento civilistico. Nella fattispecie trattata dal Giudice di Ivrea, ai fini della valutazione della probabilità logica manca l'attendibilità di quegli elementi di conferma, cioè di quelle nozioni scientifiche universalmente riconosciute che rendano indubitabile che l'uso del cellulare o di qualsiasi altra fonte elettromagnetica determini onde nocive per l'organismo umano sicché, rara la patologia del neurinoma, raro l'uso abnorme del cellulare da parte del lavoratore, manca il legame eziologico tra i due elementi che quindi non può essere presunto.

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