Illegittima la clausola claims made qualora cagioni buchi di copertura

Paolo Gatto
21 Agosto 2018

Il supremo Collegio ha avuto modo di puntualizzare che la clausola claims made, inserita in un contratto assicurativo, è un patto atipico, immeritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322 c.c. qualora...
Massima

La clausola claims made, inserita in un contratto assicurativo è un patto atipico, immeritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322 c.c. qualora neghi la copertura per i sinistri avvenuti nel periodo assicurato, ma denunciati successivamente, negando la tutela postuma, in quanto realizzi un ingiusto e sproporzionato vantaggio dell'assicuratore.

Il caso

Nel caso in specie, si tratta della fattispecie di assicurazione medica e, trattandosi di assicurazione professionale, presentando le medesime analogie (probabilità di richiesta da parte del danneggiato differita nel tempo) può ritenersi riferibile anche all'amministratore di condominio. Nel caso de quo, l'assicurazione escludeva la garanzia per i fatti illeciti commessi nel periodo di assicurazione se la richiesta del terzo fosse pervenuta all'assicurato dopo la scadenza per periodo di assicurazione.

La Cassazione, investita circa la questione di legittimità della clausola a “richiesta fatta” impura, ha deciso nel senso dell'inefficacia della clausola sotto il profilo del patto atipico immeritevole di tutela.

La questione

La clausola claims made (a richiesta fatta) costituisce una fattispecie non contemplata nel nostro ordinamento, dove presiede il principio della copertura relativa ad ogni danno cagionato durante il periodo assicurato (loss occurance); la clausola suddetta, di origine anglosassone, sottopone la copertura alle richieste avanzate durante il periodo di assicurazione; si tratta, generalmente, di una polizza retroattiva anche se, in alcune sua forme (claims made impura) vi è una limitazione delle richieste cosiddette “postume” ovvero, la polizza è strutturata in modo tale da negare la copertura per quei fatti dannosi che, pur verificatisi nel periodo di assicurazione, vengono denunciati successivamente in quanto il danneggiato ha avanzato richiesta risarcitoria in periodo successivo. Le assicurazioni hanno sempre sostenuto la legittimità della clausola sul presupposto che, attraverso la conoscenza preventiva dei sinistri denunciati un dato periodo, sarebbe più agevole valutare il rischio e, di conseguenza, apprezzare l'importo dei premi, anche a favore degli stessi assicurati.

In realtà, la clausola contrattuale atipica mette l'assicurato alla mercé del danneggiato, non potendo influire sui tempi di richiesta, per cui il rischio, a carico dell'assicurato, è di trovarsi con buchi di copertura qualora cambi polizza.

Le soluzioni giuridiche

La Cassazione, fino ad oggi, non si era mai pronunciata apertamente contro la clausola claims made. Così, la sentenza Cass. civ., sez. III, 10 novembre 2015, n. 22891, aveva stabilito che la clausola “a richiesta fatta” non va considerata vessatoria qualora la sua funzione limitatrice della responsabilità si estrinsechi in una previsione deputata all'individuazione dell'oggetto del contratto; diversamente, quando tale pattuizione venga predisposta separatamente, necessita di ulteriore sottoscrizione; allo stesso modo, analogamente, la sentenza Cass. civ., sez. III, 13 febbraio 2015, n. 2872 aveva stabilito che la clausola claims made non ponga limitazioni di responsabilità, ma definisca l'oggetto della copertura assicurativa; costituendo, pertanto, un contratto atipico, valido ed efficace.

Di recente, si sono pronunciate le Sezioni Unite con la sentenza Cass. civ. sez. un., 6 maggio 2016, n. 9140 che ha introdotto il concetto di meritevolezza. In altri termini, la Suprema Corte dà atto che il contratto assicurativo claims made è un contratto atipico e, come tale, deve essere sottoposto al vaglio di meritevolezza, di fatto lasciando all'interprete del merito l'apprezzamento della sussistenza o meno della suddetta meritevolezza.

Di recente, la sentenza di riferimento utilizza il concetto di meritevolezza onde negarne la sussistenza in tutti quei casi in cui l'assicurato si trovi scoperto in quanto abbia cagionato il fatto illecito, durante il periodo assicurato, ma abbia ricevuto la richiesta in periodo successivo.

Osservazioni

La pronuncia in esame parte dalle considerazioni delle Sezioni Unite, in particolare: la clausola, in linea di principio, non è nulla; la clausola delimita la vigenza del contratto, per cui non è vessatoria; la clausola, pur non essendo vessatoria può non essere meritevole di tutela.

Nel dettaglio: la clausola che subordini l'indennizzo al periodo di richiesta può contenere, sia per la qualità delle parti (per cui è illegittima nei confronti del consumatore), sia per la circostanza di esporre l'assicurato a “buchi di garanzia” elementi di illegittimità. Il modello claims made è distante dal modello legale italiano e, pertanto, essendo atipico, non può sfuggire al sindacato di meritevolezza.

Secondo la Cassazione, la clausola claims made, che esclude le richieste postume, non è meritevole di tutela in quanto attribuisce all'assicuratore un vantaggio ingiusto e sproporzionato, senza contropartita e fa dipendere la prestazione dell'assicuratore non solo ad un evento futuro ed incerto, ma altresì ad un ulteriore evento futuro ed incerto dipendente dalla sola volontà del terzo danneggiato; l'avveramento della condizione, infatti, esula del tutto dalla sfera di dominio dell'assicurato.

Tenendo in considerazione la circostanza che la clausola non è sempre immeritevole di tutela (la clausola, invero, è valida nei trasporti marittimi, dove non è possibile l'avveramento del rischio dopo la sua fine) e che la decisione, ha quale oggetto, un'assicurazione per la responsabilità medica, è da valutare se la decisione possa valere anche in relazione alla responsabilità professionale dell'amministratore di condominio.

La risposta non può che essere positiva; la circostanza “critica” è la verosimiglianza che la richiesta possa avvenire anche molto tempo dopo il compimento del fatto illecito; così avviene nel campo dell'amministrazione condominiale; a parte la considerazione che, anche per quanto concerne l'ordinaria amministrazione, il rendiconto venga redatto l'anno successivo al compimento dell'attività, ciò è ancora più normale per la gestione di lavori di rilevante entità, nei quali l'attività si articola per diverse annualità e l'errore può rendersi evidente (e, pertanto, denunciato) anni dopo la sua commissione.

A parte, pertanto, l'attenzione che deve prestare il professionista nel momento in cui il “consulente assicurativo” gli proponga una polizza più vantaggiosa, senza informarlo del rischio insisto nell'abbandono della precedente, la pronuncia in esame contiene i presupposti diretti a risolvere un grosso problema.

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