Corrispondenza tra legge statale e norme federali sportive

Ignazio Gennaro
18 Settembre 2018

Il rispetto delle regole dell'Ordinamento sportivo incide sulla legittimità dei contratti secondo l'Ordinamento generale, anche sotto il profilo della deducibilità dei relativi costi.
Massima

Esiste una corrispondenza tra legge statale e norme federali sportive, nel senso che queste ultime assumono il ruolo di

condizioni di ammissibilità a fini della legittimità degli accordi nell'ordinamento giuridico statale.

Ne consegue che qualunque negozio giuridico adottato dalle parti, non conforme alle prescrizioni federali, pur se non illecito, risulta inidoneo ad assolvere una funzione concreta nell'Ordinamento giuridico, compresa la deducibilità del relativo costo.

Il caso

A seguito di una verifica della Guardia di Finanza e successivo processo verbale di constatazione, l'Agenzia delle Entrate di Modena notificava ad un Calciatore militante in una squadra di “Serie A” un avviso di accertamento con il quale venivano sollevate una serie di contestazioni, tra cui la dichiarazione annuale infedele per avere omesso di indicare elementi positivi di reddito relativi a ‘fringe benefit' dell'importo complessivo di oltre 1milione di euro.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, il Calciatore in occasione del proprio trasferimento al “Genoa Cricket and Football Club” e poi alla “Juventus F.C.” spa avrebbe dovuto pagare al proprio presunto Procuratore sportivo le relative provvigioni spettanti le quali, invece, erano state pagate direttamente dai Clubs calcistici al fine di far sostenere l'onere economico della prestazione agli stessi Clubs anzi che al reale beneficiario, ovvero lo sportivo.

Il Calciatore-contribuente impugnava il provvedimento dell'Amministrazione finanziaria eccependo la mancata prova sia del conferimento dell'incarico professionale che dell'attività prestata dal Procuratore sportivo.

Il Collegio di prima istanza nell'esaminare la fattispecie ha preliminarmente richiamato la pronuncia della Corte di legittimità n. 3545 del 23 febbraio 2004 secondo la quale “la violazione di norme dell'ordinamento sportivo non possono non riflettersi sulla validità di un contratto concluso tra soggetti subordinati alle regole del detto ordinamento, anche per l'ordinamento dello Stato”, pure sotto il profilo della deducibilità dei costi ed ha quindi rilevato che agli atti del giudizio era stato prodotto il c.d. “modulo rosso” con il quale era stata la Società di calcio ad affidare al procuratore sportivo l'incarico di assisterla per il tesseramento del calciatore.

Pertanto, ha ritenuto inerente il costo sostenuto all'attività esercitata dalle Società sportive ed ha pronunciato l' annullamento del provvedimento emesso nei confronti del Calciatore e dallo stesso impugnato.

La questione

La questione sottoposta al Collegio di prime cure, nella sostanza, atteneva al fatto che secondo l'Amministrazione Finanziaria le somme pagate dalle Società calcistiche al Procuratore sportivo fossero nella realtà dei ‘fringe benefit' a favore del Calciatore (e che sarebbero dovute confluire nella busta paga dello sportivo e sul cui importo lo stesso avrebbe dovuto pagare la relativa IRPEF) e che quindi le Società sportive, non avrebbero potuto dedurre i costi sostenuti in relazione ad un rapporto contrattuale che sarebbe intercorso fra Calciatore e Procuratore sportivo.

Il Collegio territoriale, richiamando gli orientamenti espressi dal Giudice di Legittimità con la già citata sentenza n. 3545 del 23 febbraio 2004 (“… la valutazione se l'occultamento alla federazione sportiva d'appartenenza dell'accordo integrativo sottostante determini effettivamente l'inefficacia tra le parti dell'accordo stesso deve compiersi, non già con riferimento a norme imperative statati, ma avendo riguardo alle norme regolamentari interne dotate di proprio specifico ordinamento quale è la FIGC. E ciò in conformità al principio secondo cui le violazioni di norme dell'ordinamento sportivo non possono non riflettersi sulla validità di un contratto, concluso tra soggetti subordinati alle regole del detto ordinamento, anche per l'ordinamento dello stato…”), ha ritenuto che la dimostrazione per mezzo della produzione del “modulo rosso”, con i quali le Società di calcio avevano affidato al Procuratore sportivo l‘incarico di assisterle per il tesseramento del calciatore, potesse essere un “primo indizio” utile per la conferma dell'inerenza del costo all'attività svolta dalle Società sportive.

Pertanto nessuna contestazione di omessa indicazione di elementi positivi di reddito (fringe benefit) poteva essere mossa nei confronti del Calciatore.

Le soluzioni giuridiche

Il Collegio di prima istanza ha argomentato la propria decisione affermando che “Si può dire oramai confermata l'esistenza di una corrispondenza tra legge statale e norme federali, nel senso che queste assumono il ruolo di vere e proprie condizioni di ammissibilità ai fini della piena valorizzazione degli accordi (e dei loro effetti) nell'ordinamento giuridico statale: ogni schema negoziale adottato dalle parti, non adeguandosi alle prescrizioni federali, pur non essendo astrattamente illecito, risulta pertanto inidoneo ad assolvere qualsiasi funzione concreta nel nostro Ordinamento giuridico, compresa la deducibilità del costo”.

Secondo un ormai consolidato orientamento della Giurisprudenza di legittimità infatti “I calciatori professionisti sono legati alla società sportiva da un rapporto di lavoro subordinato…” (Cassazione civile, sez. I, 1 marzo 1990, n. 1548).

Ne consegue che nei loro confronti trova applicazione l'art. 51 del TUIR il quale dispone che “il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme ed i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali in relazione al rapporto di lavoro” (c.d.“fringe benefit”).

Pertanto, qualora il corrispettivo spettante all'Agente o al Procuratore sportivo dovuto dai Calciatori dovesse essere sostenuto dalla Società in cui militano, lo stesso si configurerebbe quale “fringe benefit” in favore dell'atleta e, come tale, assoggettabile a tassazione ai sensi dell'art. 51 del TUIR (Cassazione Civile sez. trib., nn. 9818/2016; 27458/2013; 7885/2016; CTR Palermo, sez. III, n. 347/3/2017 - 14/11/2016).

I Giudici Tributari modenesi sulla questione hanno ritenuto “… rilevante il rapporto tra Ordinamento sportivo ed Ordinamento generale su cui – si legge in motivazione – è chiaro l‘indirizzo della Corte Suprema con la sentenza n. 3545 del 23 febbraio 2004…”.

Secondo tale arresto giurisprudenziale la violazione di norme dell'Ordinamento sportivo non può non riflettersi sulla validità di un contratto concluso tra soggetti sottoposti alle regole di detto Ordinamento anche per l'Ordinamento generale dello Stato.

Ciò in quanto anche se la violazione dell'Ordinamento sportivo non ne determinano direttamente la nullità per violazione di norme imperative (art. 1418 c.c.), assumono necessariamente incisività sulla funzionalità dello stesso contratto, ovvero sulla sua idoneità a realizzare un interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico (art. 1322 c.c.).

Osservazioni

La Corte di Cassazione, con la già citata sentenza n. 3545 del 23 febbraio 2004 ha affermato il principio secondo il quale affinchè un contratto in ambito sportivo possa essere ritenuto meritevole di tutela da parte dell'Ordinamento dello Stato è necessario che lo stesso sia stato posto in essere nell'osservanza delle regole dell'Ordinamento sportivo.

In difetto lo stesso risulterà inidoneo ad attuare la sua funzione proprio sia nell'Ordinamento sportivo sia nell'Ordinamento generale nel quale la funzione deve essere esplicata.

Il Collegio territoriale modenese ha quindi rilevato che al fine di risolvere la questione risultava necessario acquisire le relative pattuizioni contrattuali”. In tale ambito ad avviso della Commissione territoriale “particolarmente rilevante è dunque il riscontro dell'esistenza cosiddetto ‘modulo blu' federare, con il quale l'atleta affida l'incarico al procuratore di stipulare un contratto di prestazione sportiva con una società di calcio. Viceversa il reperimento dello speculare “modulo rosso” con cui è la società di calcio che affida al procuratore l'incarico di assisterla per il tesseramento di un calciatore, potrebbe essere un rimo indizio che conferma l'inerenza del costo all'attività della società”.

Nella fattispecie concreta la Commissione di prima istanza ha osservato che “risultano allegati i moduli rossi riguardanti rispettivamente il trasferimento dal “Bayern Monaco” al “Genoa” e da questa alla “Juventus” spa. In ogni caso non risulta contestazione circa l'effettivo avvenuto pagamento del corrispettivo da parte delle società sportive”.

Sul medesimo tema, con altra più recente statuizione, la Suprema Corte ha affermato che “le violazioni di regole dell'ordinamento sportivo in tema di contratto si riflettono anche sulla validità di quest'ultimo secondo l'ordinamento dello Stato, poiché, seppure non direttamente determinanti la nullità per violazione di norme imperative, incidono necessariamente sulla funzionalità del contratto, cioè sulla sua idoneità a realizzare un interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico, interesse da ritenere mancante allorché il contratto sia posto in essere in frode alle regole dell'ordinamento sportivo e senza l'osservanza delle prescrizioni formali all'uopo richieste. (Nella specie, è stata ritenuta la nullità di un contratto di assistenza sportiva intercorso tra un calciatore professionista ed un avvocato, in quanto non stipulato in forma scritta sugli appositi moduli previsti dal Regolamento degli agenti dei calciatori della FIGC)” (Cassazione civile, sez. III, 17/03/2015, n. 5216).

Secondo la Commissione tributaria di Modena, quindi, la circostanza che l'incarico fosse stato conferito al Procuratore sportivo dalle Società calcistiche nel rispetto delle regole previste dall'Ordinamento sportivo (attraverso il c.d. “modulo rosso”) non lasciava margini sulla inerenza del costo all'attività sociale e sulla non contestabilità del “fringe benefit” al Calciatore. In tal senso la Suprema Corte ha statuito che “la non conformità dei contratti, stipulati tra società sportive per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, ai modelli ed alle prescrizioni della federazione sportiva di appartenenza, genera la nullità del contratto non già per violazione di norme imperative (in quanto le suddette norme federali non costituiscono fonti del diritto), ma per inidoneità del negozio a realizzare uno scopo meritevole di tutela” (Cassazione civile, sez. III, 23/02/2004, n. 3545).

Per i Giudici nomofilattici “Le violazioni di norme dell'ordinamento sportivo non possono non riflettersi sulla validità di un contratto concluso tra soggetti sottoposti alle regole del detto ordinamento anche per l'ordinamento dello Stato, poiché se esse non ne determinano direttamente la nullità per violazione di norme imperative, incidono necessariamente sulla funzionalità del contratto medesimo, vale a dire sulla sua idoneità a realizzare un interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico; non può infatti ritenersi idoneo, sotto il profilo della meritevolezza della tutela dell'interesse perseguito dai contraenti, un contratto posto in essere in frode alle regole dell'ordinamento sportivo, e senza l'osservanza delle prescrizioni formali all'uopo richieste, e, come tale, inidoneo ad attuare la sua funzione proprio in quell'ordinamento sportivo nel quale detta funzione deve esplicarsi (Cassazione civile, sez. III, 23/02/2004, n. 3545).

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