Codice Civile art. 2316 - Atto costitutivo.InquadramentoLa distinzione fra soci accomandatari e soci accomandanti si pone a monte, al momento di costituzione della società, per la quale occorre la precisa indicazione dei soci accomandatari, dei quali almeno uno va indicato nella ragione sociale, e di quelli accomandanti. Il contratto sociale istitutivo di una accomandita semplice deve essere depositato per l’iscrizione nel registro delle imprese. Anche per le società in accomandita semplice, come per quelle in nome collettivo, il codice civile richiede implicitamente la forma scritta per l’atto costitutivo, ma solo ai fini della pubblicità e della registrazione, di modo che la mancanza dell’atto scritto non toglie validità al contratto sociale, ma impedisce solo la regolare costituzione della società (Cass. I, n. 1439/1948). Socio accomandatario occultoLa posizione del socio occulto di una società in accomandita semplice è stata oggetto di contrastanti valutazioni in relazione all'obbligo, sancito dalla disposizione in esame, di indicare nell'atto costitutivo i soci accomandatari e i soci accomandanti. In un primo tempo si è escluso che possa essere acquistata la qualità di socio accomandatario in modo occulto (App. Firenze 24 gennaio 1957, Giust. civ. Mass.). Tale decisione venne però annullata dalla Cassazione, la quale statuí, invece, che anche il socio occulto di un'accomandita semplice può essere accomandatario, precisando anzi che tale qualità dovesse essere presunta fino a prova contraria (Cass. I, n. 2094/1958). In dottrina, nello stesso senso, Bigiavi, Ingerenza dell'accomandante, accomandante occulto, accomandita occulta, in Dir. civ. 1959, II, 166; in senso opposto Scala, 397. Tale orientamento veniva successivamente ribadito da Cass. I, n. 1552/1961 (Sett. cass. 1961, 1076), in cui si precisava che, per la dichiarazione di fallimento del socio occulto, ai sensi dell'art. 147 l. fall., «non è necessario il compimento di fatti esteriori nei rapporti con i terzi, ma è sufficiente che la persona sia realmente legata alla società... da un rapporto sociale, che importi la sua responsabilità illimitata». Nello stesso senso, per la giurisprudenza di merito, Trib. Varese 3 giugno 1987, in Foro pad. 1988, I, 51; Trib. Milano 29 marzo 1982, in Soc. 1982, 1, 276. L'orientamento della Cassazione è mutato. Con Cass. I, n. 508/1991 (in Giust. civ. 1991, I, 860) si è infatti statuito che la situazione di socio occulto di una società in accomandita semplice, la quale è caratterizzata dall'esistenza di due categorie di soci che si diversificano a seconda del livello di responsabilità (illimitata per gli accomandatari e limitata alla quota conferita per gli accomandanti, ai sensi dell'art. 2312 c.c.), non è idonea a far presumere la qualità di accomandatario, essendo necessario accertare di volta in volta la posizione in concreto assunta dal detto socio, con la conseguenza che il socio occulto di una società in accomandita semplice assume responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali, ai sensi dell'art. 2320 c.c., solo ove compia atti di amministrazione gestoria, sia pure all'interno della società. L'orientamento è stato confermato: infatti, si è ribadito (Cass. VI, n. 24112/2015; Cass. I, n. 23211/2012; Cass. I, n. 6725/1996) che il socio occulto di una società in accomandita semplice assume responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali, ai sensi dell'art. 2320 c.c., solo ove contravvenga al divieto di compiere atti di amministrazione o di trattare o concludere affari in nome della società, dovendosi così escludere una responsabilità illimitata per un socio accomandante occulto di una siffatta società. Tale indirizzo interpretativo è condiviso da Trib. Perugia 13 ottobre 1992, Fall. 1993, 649. Durata del contrattoLa società in accomandita semplice può essere contratta a tempo indeterminato (Trib. Genova 18 gennaio 1985, in Nuova giur. civ. comm. 1986, I, 251); e, nella società in accomandita semplice costituita a tempo indeterminato, il socio può recedere in qualsiasi momento, oltre che per giusta causa, mediante semplice preavviso comunicato agli altri soci almeno tre mesi prima (Trib. Milano 29 aprile 2004, in Giur. merito, 2005, 1816). Clausola compromissoriaLa Cassazione ha statuito che la clausola compromissoria, contenuta sull'atto costitutivo di una società in accomandita semplice, che devolva ad arbitri le controversie fra soci, in ordine all'efficacia ed applicazione dell'atto stesso e delle sue eventuali successive modificazioni ed integrazioni, non può valere a sottrarre al giudice ordinario la domanda con la quale i soci accomandatari chiedano che la qualità di socio accomandante venga riconosciuta, non a chi formalmente risulta tale, ma ad un ex socio, in precedenza receduto in occasione di modificazione dell'atto costitutivo, alla stregua di accordi simulatori fra questi ultimi intervenuti. La relativa controversia, infatti, pur riguardando soggetti tutti sottoscrittori dell'indicata clausola compromissoria, e, quindi, vincolati ad essa, esula dai limiti oggettivi della medesima, perché investe accordi parasociali, non l'atto costitutivo della società o la sua successiva modificazione, e perché riguarda una persona cui in atto non spetta la qualità di socio, ed alla quale la qualità stessa può essere attribuita solo in esito al vittorioso esercizio dell'azione giudiziaria (Cass. I, n. 1213/1980). Con riguardo alle questioni poste dall'arbitrato societario, si veda l'apposita trattazione in questo Codice, nella Parte I. BibliografiaBigiavi, Ingerenza dell'accomandante, accomandante occulto, accomandita occulta, in Dir. civ. 1959, II, 166; Scala, Presunzione di responsabilità illimitata dei soci occulti di un'accomandita?, in Dir. fall. 1958, II, 397. |