Il maestro e la scuola di sci rispondono delle lesioni riportate dall'allievo se lo espongono a rischi ulteriori
02 Novembre 2018
Massima
La responsabilità del maestro e della scuola di sci ha natura contrattuale. Pertanto, al danneggiato che abbia riportato lesioni durante una lezione (e, per lui, a chi ne abbia la responsabilità genitoriale) spetta solo allegare che il danno si sia verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre grava sulla parte convenuta l'onere di provare l'esatto adempimento della propria prestazione, ossia di aver correttamente vigilato sulla sicurezza e sull'incolumità dell'allievo e che le lesioni siano conseguite a circostanze non imputabili al maestro e alla scuola. Questi non sono tenuti ad assicurare tout court l'incolumità dell'allievo, ma non devono esporlo a rischi ulteriori rispetto a quelli insiti nell'attività sciistica. In particolare, per escludere la propria responsabilità per le lesioni riportate dall'allievo, al maestro e alla scuola non basta dimostrare che questi avesse già percorso la pista nei giorni precedenti l'incidente e che sia caduto quasi da fermo incrociando gli sci – circostanze, queste, aventi rilevo non decisivo – dovendosi valutare anche le condizioni specifiche della pista nel giorno del sinistro in relazione alle condizioni meteorologiche, elemento che attiene alla causa dell'incidente. Il caso
Un minorenne riporta lesioni a seguito di un incidente durante una lezione di sci collettiva. Il padre del minore conviene in giudizio la maestra e la scuola di sci. Il Tribunale di Bolzano accoglie la domanda attorea. La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, ribalta la sentenza di primo grado, ritenendo che difettino inadempimento e colpa da parte della maestra e della scuola di sci. La Cassazione accoglie il ricorso proposto dal padre del danneggiato, rinviando alla Corte d'Appello bolzanina in altra composizione per la ricostruzione fattuale della vicenda e la valutazione dell'assolvimento dell'onere probatorio da parte delle originarie convenute. La questione
In caso di lesioni riportate durante una lezione di sci, il fatto che l'allievo avesse già percorso la pista nei giorni precedenti e la circostanza che lo stesso sia caduto quasi da fermo per aver incrociato gli sci escludono la responsabilità del maestro e della scuola? Le soluzioni giuridiche
Reputa la Cassazione che la Corte d'Appello bolzanina abbia preso le mosse da un corretto presupposto, ossia la natura contrattuale della responsabilità del maestro e della scuola di sci, con conseguente inversione dell'onere probatorio, e dunque con la sola necessità, da parte del danneggiato, di allegare l'inesatto adempimento, restando invece a carico del maestro e della scuola l'onere di provare di aver correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni (principio, questo, più volte ribadito da costante e consolidata giurisprudenza di legittimità, tra cui Cass. civ., n. 8044/2016; Cass. civ., n. 3612/2014, Cass. civ., n. 2559/2011, che applicano l'insegnamento, sul piano generale, di Cass. civ., Sez. Un., n. 13533/2001). La responsabilità del maestro e della scuola di sci rientrano nel più ampio ambito della responsabilità professionale degli insegnanti e delle scuole, di cui la Corte di Cassazione, anche a Sezione Unite, ha più volte affermato la natura contrattuale in caso di autolesione dell'alunno (Cass. civ.,n. 3695/2016; Cass. civ., n. 2413/2014; Cass. civ., n. 5067/2010, che richiama espressamente la teoria del contatto sociale; Cass. civ., Sez. Un., n. 577/2008; Cass. civ., Sez. Un., n. 9346/2002). Più specificamente con riguardo al tema che ci occupa, la Suprema Corte aveva già affermato che l'affidamento di un minore ad una scuola di sci perché gli siano impartite lezioni concretizzi un contratto, comportando a carico della scuola l'assunzione di obbligazioni di protezione volte a garantirne l'incolumità (Cass. civ. n. 3612/2014 e Cass. civ., n. 2559/2011). Nel caso che ci occupa, la Corte d'Appello aveva riformato la sentenza di primo grado in quanto a suo avviso l'onere probatorio posto a carico delle convenute sarebbe stato assolto in relazione a due circostanze – provate in quanto non specificamente contestate dall'attore – idonee ad escludere che sussistessero inadempimento e colpa in capo alla maestra e della scuola di sci. In particolare: il fatto che l'allievo avesse già percorso, nei giorni precedenti, la pista su cui si verificò l'incidente; il fatto che il bambino fosse caduto quasi da fermo incrociando le punte degli sci. Secondo il giudice di secondo grado, a fronte di tali elementi fattuali, doveva ritenersi che le specifiche condizioni della pista – dedotte dall'attore – fossero state del tutto ininfluenti rispetto alla dinamica del sinistro, perché la maestra non avrebbe in ogni caso potuto fare nulla per prevenirlo o impedirlo, con conseguente insussistenza di un inadempimento degli obblighi di vigilanza. La Suprema Corte, dopo aver illustrato le ragioni per cui le suddette circostanze non possano effettivamente dirsi acquisite alle risultanze processuali in quanto incontestate da parte dell'attore, rileva che, anche qualora quei fatti potessero darsi per provati, gli stessi non avrebbero alcun rilievo decisivo rispetto all'adempimento delle obbligazioni gravanti sulla maestra di sci. Confermando la precedente giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., n. 3612/2014, Cass. civ. n. 2559/2011), la Corte afferma che, da una parte, il rischio di cadute e incidenti è insito nell'apprendimento dell'attività sciistica e, dunque, i doveri di vigilanza e del maestro non integrano un'obbligazione di risultato nel senso della necessità di assicurare tout court l'incolumità dell'allievo – con la conseguenza che non necessariamente si configuri una responsabilità del maestro e della scuola ogni volta che l'allievo stesso abbia un incidente e riporti lesioni. Dall'altra parte, però, il maestro e la scuola non devono esporre l'allievo a rischi ulteriori e, in tal caso, sussiste un inadempimento ai sopra richiamati obblighi di vigilanza, da cui consegue la responsabilità per le lesioni. Il rischio ulteriore, nella fattispecie, è quello relativo alle specifiche condizioni meteorologiche del giorno del sinistro, anche in relazione alle quali l'attore aveva dedotto l'inadeguatezza della pista: era infatti incontroverso che vi fosse stata un'abbondante nevicata e che il sentiero non fosse stato battuto. Le succitate circostanze non hanno rilievo decisivo, secondo la Corte, perché il fatto che l'allievo avesse già percorso il sentiero in questione nei giorni precedenti al sinistro, non dimostra che la pista fosse adeguata alle sue capacità, mentre il fatto che il minore sia caduto per aver incrociato le punte degli sci non prova che ciò sia stato dovuto a sua disattenzione o incapacità, «ben potendo ciò dipendere proprio dalle specifiche condizioni della pista a seguito delle abbondanti nevicate verificatesi in quel giorno e, quindi, alla scelta imprudente della maestra». In definitiva, secondo la Suprema Corte, le difese delle ricorrenti, originarie convenute, riguardano elementi non decisivi o attengono alla descrizione finale dell'evento, ma non alla sua causa, la cui eventuale riconducibilità a fatti non imputabili alla maestra e/o alla scuola di sci dovrà essere valutata dalla Corte d'Appello nel giudizio di rinvio. Già secondo precedente giurisprudenza, richiamata dalla sentenza in commento, tale prova può essere fornita anche a mezzo di presunzioni. Ove la prova stessa manchi o la causa dell'incidente resti ignota, il sistema impone che le conseguenze patrimoniali negative restino a carico di chi abbia oggettivamente assunto la posizione di inadempiente (di nuovo, Cass. civ. n. 8044/2016, Cass. civ. n. 3612/2014 e Cass. civ., n. 2559/2011, ma anche, nell'ambito della giurisprudenza di merito, Trib. Tivoli n. 1565/2013): e dunque, nel nostro caso, tali conseguenze negative resteranno, in caso di incertezza sulla causa del sinistro, a carico delle convenute. Osservazioni
È interessante esaminare la differenza delle fattispecie trattate rispettivamente dalla sentenza in commento e dalla precedente pronuncia Cass. civ., n. 3612/2014, emessa sempre dalla terza Sezione civile della Suprema Corte. In questo secondo caso – pur partendosi dall'identico presupposto della peculiarità dell'insegnamento impartito, ossia l'insegnamento dell'attività sciistica, e dal comune dato d'esperienza che non è possibile imparare a sciare senza cadere – era stato accertato che la lesione subita dall'allievo, anche qui minorenne, fosse dovuta alla perdita dell'equilibrio da parte di quest'ultimo, che era caduto all'indietro e sedendosi sulle code degli sci, senza che gli attacchi di sicurezza si fossero aperti: di conseguenza, la Cassazione aveva confermato la correttezza della decisione della Corte d'Appello, che aveva ritenuto che non vi fosse stato inadempimento da parte del maestro e della scuola. Nella fattispecie vagliata dalla sentenza in commento, sembrerebbe emergere un elemento fattuale molto simile: la circostanza, cioè, che l'allievo sia caduto quasi da fermo, incrociando le punte degli sci. Tuttavia, mentre in un caso l'autonoma caduta dell'allievo costituisce l'unica causa delle lesioni, nell'ipotesi vagliata dalla sentenza in esame essa attiene solamente – come si esprime la Suprema Corte – alla descrizione finale dell'evento. Viceversa, l'eziologia del sinistro, vero elemento dirimente, deve essere rivalutata dalla Corte d'Appello in altra composizione perché inferita dal giudice di secondo grado in relazione a circostanze non risolutive. Per quanto attiene al tema della natura della responsabilità del maestro e della scuola di sci, si rileva che – essendo ormai pacifico, vista la copiosa giurisprudenza di legittimità in tal senso, che si tratti di responsabilità contrattuale – un'altra importante conseguenza che deriva da tale impostazione, oltre all'inversione dell'onere probatorio, è che il termine prescrizionale sia quello ordinario di dieci anni, e non quello breve previsto dall'art. 2947 c.c. Si evidenzia, poi, che – con riferimento alla responsabilità del precettore, nel cui ambito, come detto, rientra quella del maestro di sci – la giurisprudenza ha sinora limitato l'applicabilità della teoria del contatto sociale (facendone derivare la natura contrattuale della predetta responsabilità) ai casi in cui il danno sia autoprocurato da parte dell'allievo. Per ciò che concerne, invece, l'ipotesi del danno cagionato dall'allievo a terzi, sussiste una responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell'art. 2048 c.c. (in tal senso si è espressa Cass. civ., Sez. Un., n. 9346/2002). In un'ottica generale, si segnala che la qualificazione anche della responsabilità del maestro e della scuola di sci come contrattuale conferma una tendenza della giurisprudenza ad ampliare l'applicazione della teoria del contatto sociale, al fine di agevolare l'accesso alla tutela giuridica ai danneggiati in situazioni cui non vi è certezza circa la sussistenza di un vero e proprio contratto, ma in cui si ritiene opportuno proteggere maggiormente il soggetto “debole” del rapporto. Infine, si rileva che, nel caso in esame, dal momento che l'incidente sembra riconducibile (anche) al fatto che la pista teatro del sinistro non fosse stata battuta pur essendovi stata una nevicata abbondante, è altresì ipotizzabile una responsabilità solidale del gestore dell'impianto sciistico, suscettibile di essere fatta valere sia dalla parte attrice che dalla parte convenuta.
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