Assicurazione del terzo trasportato: si applica l’art.141 cod. ass. anche in caso di sinistro causato dal solo vettore
14 Novembre 2018
Massima
Il terzo trasportato su un veicolo, che abbia subito danni in occasione di un sinistro stradale, può invocare la responsabilità dell'assicuratore del vettore, ai sensi dell'art. 141 cod. ass., pur in assenza di scontro con altro veicolo. Il caso
Il trasportato su un veicolo a motore conviene in giudizio la Compagnia di assicurazione del vettore ex art. 141 cod. ass., per ottenere il risarcimento dei danni alla persona patiti a seguito di un sinistro stradale nel quale non vi è stato scontro con altro veicolo. Il Giudice di Pace di Castellammare di Stabia rigetta le domande dichiarandole inammissibili ai sensi dell'art. 141 cod. ass., stante l'assenza di uno scontro tra veicoli.Il trasportato propone appello dinnanzi al Tribunale di Torre Annunziata.
La questione
La persona trasportata su un veicolo coinvolto in un sinistro stradale causato dal solo vettore può agire ai sensi dell'art. 141 cod. ass.? Le soluzioni giuridiche
Il Tribunale, in funzione di Giudice d'Appello, accoglie parzialmente le domande e condanna la Compagnia al risarcimento del danno spettante all'appellante, ed al 50% delle spese di lite “dovendosi compensare per la restante aliquota del 50% stante il mutamento della giurisprudenza in materia di art. 141 d.lgs n. 209/2005”.Il Giudice affronta il principale motivo d'appello relativo all'inammissibilità della domanda svolta dall'appellante nei confronti della Compagnia del vettore ai sensi dell'art. 141 cod. ass., stante l'assenza di scontro tra due veicoli, richiamando preliminarmente i due indirizzi giurisprudenziali/dottrinali in materia di art. 141 cod. ass. Il primo orientamento della giurisprudenza prevalente (“alla data della sentenza impugnata”) che circoscrive l'applicabilità dell'art. 141 ai sinistri in cui siano coinvolti almeno due veicoli che siano regolarmente assicurati. Ciò sulla base del dato letterale della norma che:
Osservazioni
La sentenza in esame conferma l'attenzione della recente giurisprudenza per la tutela del terzo trasportato correlata all'art. 141 cod. ass.La dinamica del sinistro, non è rinvenibile nella pronuncia, circostanza che avrebbe, forse, fornito un dato concreto in più, considerato il lavoro di individuazione delle fattispecie rientranti nell'ambito di applicazione della citata norma operato da dottrina e giurisprudenza.In ogni caso appare chiara la posizione del Tribunale che stabilisce che “nulla osta all'applicazione dell'art. 141 cit. in caso di sinistro causato dal solo vettore” confermando e sviluppando l'orientamento di quella giurisprudenza incline a superare il dato letterale della norma in un'ottica di totale favore del terzo trasportato (Cass. civ., 30 luglio 2015 n. 16181; Cass. civ., 13 ottobre 2016 n. 20654) e che ha precisato che il richiamo contenuto nell'art. 141 cod. ass., sia all'assicurazione del vettore sia a quella del responsabile del sinistro, sia finalizzato a presentare una fattispecie generale e per cosi dire più frequente, senza per questo voler impedire al terzo danneggiato il ricorso a detto strumento nell'ipotesi in cui nel sinistro sia coinvolto un veicolo non identificato o non assicurato (Cass. civ., 5 luglio 2017 n. 16477): ciò poiché lo scopo della norma è primariamente quello di rendere più agevole e rapida la procedura concedendo massima tutela al soggetto che, tra quelli coinvolti, appare il più debole.Per completezza di esame della decisione in commento, va rilevato, che, pur nell'ottica di tutela del trasportato, il Giudice non ha mancato di censurare il comportamento corresponsabile della danneggiata - che non indossava un casco protettivo integrale omologato – confermando, sul punto, la sentenza di primo grado ed il concorso di colpa della danneggiata ivi statuito.Non va infine trascurata la statuizione limitativa della condanna alle spese posta a carico della parte soccombente nella misura del 50%, in virtù dell'evoluzione giurisprudenziale e dottrinale della normativa applicata.
F. ROSADA, Azione del terzo trasportato, in Ridare.itF. ROSADA, Assicurazione del terzo trasportato: attuabile anche se il secondo veicolo non è assicurato o non è identificato, in Ridare.itL. BERTI, Rilevanza della condotta del terzo trasportato ex art. 1227, comma 1 c.c., in Ridare.it
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