Assicurazione del terzo trasportato: si applica l’art.141 cod. ass. anche in caso di sinistro causato dal solo vettore

Marina Penco
14 Novembre 2018

La persona trasportata su un veicolo coinvolto in un sinistro stradale causato dal solo vettore può agire ai sensi dell'art. 141 cod. ass.?
Massima

Il terzo trasportato su un veicolo, che abbia subito danni in occasione di un sinistro stradale, può invocare la responsabilità dell'assicuratore del vettore, ai sensi dell'art. 141 cod. ass., pur in assenza di scontro con altro veicolo.

Il caso
Il trasportato su un veicolo a motore conviene in giudizio la Compagnia di assicurazione del vettore ex art. 141 cod. ass., per ottenere il risarcimento dei danni alla persona patiti a seguito di un sinistro stradale nel quale non vi è stato scontro con altro veicolo. Il Giudice di Pace di Castellammare di Stabia rigetta le domande dichiarandole inammissibili ai sensi dell'art. 141 cod. ass., stante l'assenza di uno scontro tra veicoli.Il trasportato propone appello dinnanzi al Tribunale di Torre Annunziata.
La questione

La persona trasportata su un veicolo coinvolto in un sinistro stradale causato dal solo vettore può agire ai sensi dell'art. 141 cod. ass.?

Le soluzioni giuridiche
Il Tribunale, in funzione di Giudice d'Appello, accoglie parzialmente le domande e condanna la Compagnia al risarcimento del danno spettante all'appellante, ed al 50% delle spese di lite “dovendosi compensare per la restante aliquota del 50% stante il mutamento della giurisprudenza in materia di art. 141 d.lgs n. 209/2005”.Il Giudice affronta il principale motivo d'appello relativo all'inammissibilità della domanda svolta dall'appellante nei confronti della Compagnia del vettore ai sensi dell'art. 141 cod. ass., stante l'assenza di scontro tra due veicoli, richiamando preliminarmente i due indirizzi giurisprudenziali/dottrinali in materia di art. 141 cod. ass. Il primo orientamento della giurisprudenza prevalente (“alla data della sentenza impugnata”) che circoscrive l'applicabilità dell'art. 141 ai sinistri in cui siano coinvolti almeno due veicoli che siano regolarmente assicurati. Ciò sulla base del dato letterale della norma che:
  • limita il risarcimento dell'assicuratore convenuto con l'azione diretta, al massimale legale, facendo salva la possibilità di agire per il maggior danno verso il responsabile civile;
  • consente all'assicuratore del responsabile civile di intervenire nel giudizio promosso contro l'assicuratore del veicolo su cui si trovava il trasportato, estromettendolo;
  • contempla l'azione di regresso da parte dell'assicuratore che abbia pagato nei confronti di quello del responsabile civile.
Il terzo trasportato resta in ogni caso tutelato dalla procedura ordinaria. Il secondo orientamento, che il Tribunale dichiara di condividere, garantisce, secondo il giudicante, la piena attuazione dell'intento che ha mosso il legislatore alla riforma (maggiore garanzia del soggetto debole), con il pregio di tutelare frequenti situazioni che altrimenti resterebbero escluse dall'ambito di operatività della fattispecie (ad es. perdita di controllo del veicolo con fuoriuscita dalla sede stradale o collisione contro elementi stradali; scontro con veicolo sprovvisto di copertura; sinistro cagionato da manovra imprudente o negligente di altro veicolo ma in assenza di scontro).Rileva il Tribunale che l'unico ostacolo all'applicabilità dell'art. 141, in assenza di scontro tra due veicoli, potrebbe in ipotesi riguardare l'assicuratore del veicolo che ha subito gli effetti disastrosi del sinistro, chiamato a risarcire il trasportato, poiché non avrebbe azione di rivalsa né verso altro istituto assicurativo né verso il proprio assicurato, con conseguente contrasto con l'art. 3 Cost. Osserva il Giudice che tale obiezione appare in ogni caso non decisiva poiché guardando ai soggetti coinvolti, il danneggiato da un sinistro da circolazione, appare portatore di un interesse pubblico che dovrebbe prevalere rispetto all'interesse privato e patrimoniale dell'assicuratore, ben potendo quest'ultimo tenere conto di tali circostanze all'atto della valutazione del premio e delle clausole che regolamentano il proprio diritto di regresso e di rivalsa. Il Tribunale, affronta il motivo di doglianza della danneggiata conformandosi agli argomenti ed alle indicazioni fornite dalla giurisprudenza di merito (App. L'Aquila sez. I, 30 marzo 2016 n. 355) e dalla Corte di Cassazione (Cass. civ., ord. n. 29276/2008) in coerenza con l'orientamento contenuto nelle precedenti statuizioni della Corte Costituzionale sulla manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 141 cod. ass. sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 Cost., che ha ridefinito la portata della norma volta a “rafforzare la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente anche nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso” (C. Cost. ord. 13 giugno 2008 n. 205 e C. Cost., ord. 23 dicembre 2008 n. 440). Il Tribunale ha ritenuto di soffermarsi sulla lettura costituzionalmente orientata dell'art. 141 cod. ass. proposta dalla Suprema Corte qualificata come fattispecie complessa, ancorata all'art. 122, n. 2, d.lgs. n. 209/2005, che prevede che l'assicurazione obbligatoria debba comprendere anche la copertura dei danni ai terzi trasportati, e che tale copertura sussiste qualunque sia il titolo di responsabilità nel rapporto fra trasportato e proprietario o conducente del veicolo. Proprio la previsione dell'art. 122, n. 2, coniugata a quella dell'art. 141, consente al terzo trasportato l'azione diretta "introducendo nella fattispecie costitutiva dell'azione esercitabile appunto tale espressa previsione normativa, non lo abiliterebbe ad esercitare la garanzia assicurativa, che potrebbe essere attivata soltanto dall'assicurato, come di norma nel caso di assicurazione per la responsabilità civile (Cass. civ., ord. n. 29276/2008)". Ciò alla luce dell'ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui l'art. 2054 c.c. esprime principi di carattere generale applicabili a tutti i soggetti che ricevono un danno dalla circolazione dei veicoli e pertanto, sotto il profilo oggettivo ai fini dell'invocabilità dell'art. 141, non sono previste preclusioni a seconda che il sinistro sia avvenuto o meno a seguito di collisione tra più veicoli, presupponendo la norma soltanto la sussistenza di un sinistro e di un danno subito dal terzo trasportato. Il Tribunale non manca infine di richiamare un'altra recente pronuncia della Corte di Cassazione che ha esteso la tutela dell'art. 141, per i danni subiti dal trasportato, anche laddove l'incidente sia stato determinato da uno scontro in cui è rimasto coinvolto un veicolo non assicurato o non identificato (Cass. civ. 5 luglio 2017 n. 16477).Sulla base di tali richiami e precedenti il Tribunale ha quindi accolto la domanda dell'appellante
Osservazioni
La sentenza in esame conferma l'attenzione della recente giurisprudenza per la tutela del terzo trasportato correlata all'art. 141 cod. ass.La dinamica del sinistro, non è rinvenibile nella pronuncia, circostanza che avrebbe, forse, fornito un dato concreto in più, considerato il lavoro di individuazione delle fattispecie rientranti nell'ambito di applicazione della citata norma operato da dottrina e giurisprudenza.In ogni caso appare chiara la posizione del Tribunale che stabilisce che “nulla osta all'applicazione dell'art. 141 cit. in caso di sinistro causato dal solo vettore” confermando e sviluppando l'orientamento di quella giurisprudenza incline a superare il dato letterale della norma in un'ottica di totale favore del terzo trasportato (Cass. civ., 30 luglio 2015 n. 16181; Cass. civ., 13 ottobre 2016 n. 20654) e che ha precisato che il richiamo contenuto nell'art. 141 cod. ass., sia all'assicurazione del vettore sia a quella del responsabile del sinistro, sia finalizzato a presentare una fattispecie generale e per cosi dire più frequente, senza per questo voler impedire al terzo danneggiato il ricorso a detto strumento nell'ipotesi in cui nel sinistro sia coinvolto un veicolo non identificato o non assicurato (Cass. civ., 5 luglio 2017 n. 16477): ciò poiché lo scopo della norma è primariamente quello di rendere più agevole e rapida la procedura concedendo massima tutela al soggetto che, tra quelli coinvolti, appare il più debole.Per completezza di esame della decisione in commento, va rilevato, che, pur nell'ottica di tutela del trasportato, il Giudice non ha mancato di censurare il comportamento corresponsabile della danneggiata - che non indossava un casco protettivo integrale omologato – confermando, sul punto, la sentenza di primo grado ed il concorso di colpa della danneggiata ivi statuito.Non va infine trascurata la statuizione limitativa della condanna alle spese posta a carico della parte soccombente nella misura del 50%, in virtù dell'evoluzione giurisprudenziale e dottrinale della normativa applicata.
Guida all'approfondimento
F. ROSADA, Azione del terzo trasportato, in Ridare.itF. ROSADA, Assicurazione del terzo trasportato: attuabile anche se il secondo veicolo non è assicurato o non è identificato, in Ridare.itL. BERTI, Rilevanza della condotta del terzo trasportato ex art. 1227, comma 1 c.c., in Ridare.it

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