Processo tributario e principio di non contestazione

15 Novembre 2018

Il principio di non contestazione trova applicazione anche nel processo tributario, senza che assumano rilevanza le peculiarità proprie dello stesso, quali il carattere documentale dell'istruttoria e l'inapplicabilità della disciplina in tema di equa riparazione da irragionevole durata del processo.
Massima

Il principio di non contestazione trova applicazione anche nel processo tributario, senza che assumano rilevanza le peculiarità proprie dello stesso, quali il carattere documentale dell'istruttoria e l'inapplicabilità della disciplina in tema di equa riparazione da irragionevole durata del processo.

Il caso

Il contribuente, medico anestesista, adiva la Commissione tributaria provinciale per impugnare un'istanza di diniego di rimborso dell'IRAP versata per gli anni 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003, deducendo l'insussistenza del necessario presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione.

L'Agenzia delle Entrate, nel costituirsi in giudizio, contestava, tra l'altro, la fondatezza del ricorso con riferimento all'annualità 2001 per intervenuta definizione agevolata della stessa in ragione dell'adesione del contribuente al condono.

La stessa Agenzia interponeva appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale, deducendo che il condono aveva riguardato anche le annualità 1999 e 2000, per le quali pure l'istanza di rimborso doveva ritenersi quindi inammissibile.

La Commissione adita, tuttavia, rigettava il ricorso, evidenziando che l'Ufficio non aveva fornito idonea prova per tali annualità dell'adesione del contribuente al condono in quanto si era limitato a produrre un atto privo di sottoscrizione da parte di un funzionario, "in mancanza di riconoscimento da parte del contribuente", sicché "tale annotazione non ha í requisiti di attendibilità richiesti per costituire prova documentale di quanto ivi riportato".

L'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione deducendo, tra l'altro, che il contribuente non aveva contestato l'intervenuto condono per gli anni 1999 e 2000, né la documentazione in tal senso proveniente dalla anagrafe tributaria.

La questione

La questione processuale esaminata dalla S.C. nella decisione in commento attiene all'operare del principio di non contestazione anche nel processo tributario.

La soluzione giuridica

La Corte di cassazione accoglie il ricorso proposto.

A tal fine, la S.C. richiama, in punto di diritto, il principio, già espresso nella propria giurisprudenza, per il quale anche al processo tributario - caratterizzato, al pari di quello civile, dalla necessità della difesa tecnica e da un sistema di preclusioni, nonché dal rinvio alle norme del codice di procedura civile, in quanto compatibili - è applicabile il principio generale di non contestazione che informa il sistema processuale civile, il quale trova fondamento non solo negli artt. 167 e 416 c.p.c., ma anche nel carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena, nella generale organizzazione per preclusioni successive, che caratterizza in misura maggiore o minore ogni sistema processuale, nel dovere di lealtà e di probità previsto dall'art. 88 c.p.c., il quale impone alle parti di collaborare fin dall'inizio a circoscrivere la materia effettivamente controversa, e nel generale principio di economia che deve sempre informare il processo, soprattutto alla luce del novellato art. 111 Cost., senza che assumano rilievo in senso contrario le peculiarità del processo tributario, quali il carattere eminentemente documentale dell'istruttoria e l'inapplicabilità della disciplina dell'equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo (Cass. civ., Sez. trib., n. 1540/2017).

In applicazione di tale principio, la Corte di legittimità accoglie, quindi, il ricorso proposto, osservando che a fronte della produzione documentale, pur non sottoscritta, da parte dell'Amministrazione finanziaria nel processo d'appello, attestante l'intervenuto condono per le annualità 1999 e 2000, sarebbe stato onere del contribuente contestarne specificamente le risultanze.

In mancanza di ciò, le relative circostanze dovevano intendersi pacifiche tra le parti.

Osservazioni

La decisione in commento può essere sostanzialmente condivisa nella misura in cui si riconduce espressamente alla precedente giurisprudenza della Sezione Tributaria che aveva già ritenuto operante il principio di non contestazione nel processo tributario in quanto improntato, come quello civile, al principio dispositivo e scandito da precise preclusioni processuali.

Peraltro, vi è da dire che il pur importante precedente cui si è ricondotta la pronuncia in esame è antecedente – e per questo aveva avuto grande rilievo nell'elaborazione della giurisprudenza – alla riforma realizzata dalla Legge n. 69/2009 che, come noto, ha sancito espressamente che i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite non devono essere provati, intervenendo sull'art. 115 c.p.c.

Pertanto, tenuto conto che tale innovazione normativa è stata ritenuta immediatamente applicabile ai giudizi in corso in quanto la stessa si fondava su risultati interpretativi cui era già pervenuta la giurisprudenza di legittimità, nella fattispecie processuale in esame sarebbe stato più corretto, da parte della S.C., richiamare il principio di non contestazione quale “codificato” dall'art. 115 c.p.c. e non quale frutto dell'elaborazione giurisprudenziale.

La questione non appare infatti di rilevanza meramente teorica poiché sarebbe stato opportuno un chiarimento circa l'applicabilità della regola espressa dal novellato art. 115 c.p.c. anche al processo tributario, magari in ragione del rinvio generale alle norme del c.p.c. ex art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 e stante la compatibilità con quel giudizio, per le ragioni già lucidamente evidenziate da Cass. civ., sez. trib., n. 1540/2007.

Tale opzione interpretativa, invero, non appare scontata, considerata la “tradizionale” incompatibilità tra principio di non contestazione e diritti indisponibili, che la stessa sembra superare in considerazione della struttura dialettica del processo, in virtù della almeno in parte differente soluzione predicata in altre decisioni della Sezione Tributaria le quali, pur ritenendo operante il principio di non contestazione, di cui all'art. 115, comma 1, c.p.c., anche nel processo tributario, ritiene che, attesa l'indisponibilità dei diritti controversi, lo stesso riguardi esclusivamente i profili probatori del fatto non contestato, e sempreché il giudice, in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo, non ritenga di escluderne l'esistenza. (v., di recente, Cass. civ., sez. trib., n. 12287/2018 la quale, in tema di TARSU, ha ritenuto infondato il ricorso del contribuente che riteneva che il Comune non avesse contestato il proprio diritto all'esenzione dalla tassa, evidenziato in una dichiarazione rettificata dall'ente territoriale con l'emanazione dell'atto impositivo impugnato; Cass. civ., sez. trib., n. 2196/2015).

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