Conflitto di interessi e avviso di convocazione

Adriana Nicoletti
06 Dicembre 2018

Il condominio è terra di fisiologiche opposizioni che contrappongono i condomini tra di loro, oppure il singolo/i alla collettività o anche all'amministratore. Non sempre gli interessi di uno sono gli interessi di tutti, anzi spesso può capitare che un solo soggetto si ponga in una posizione di contrasto nei confronti della collettività, determinando una inconciliabilità di posizioni, che esula dal normale processo di confronto decisionale. Si verifica, così...
Massima

L'invalidità della delibera assembleare discende non solo dalla positiva verifica del voto determinante dei condomini aventi un interesse in conflitto ma altresì dalla dannosità, seppure potenziale, della deliberazione in particolare laddove sia diretta a soddisfare interessi extracondominiali o esigenze lesive dell'interesse condominiale alla gestione dei beni comuni. Emergenze da accertare in concreto come da accertare in concreto il fatto se la partecipazione al voto del condomino in conflitto di interessi sia risultata essenziale per raggiungere la maggioranza di legge.

Il caso

Una condomina, che non aveva ricevuto l'avviso di convocazione, impugnava la relativa delibera assembleare avente ad oggetto il conferimento dell'incarico ad un legale che doveva assumere la difesa del condominio nell'ambito del giudizio che la stessa attrice aveva promosso contro l'ente di gestione.

L'attrice, assumendo l'illegittimità della delibera, chiedeva che il Tribunale ne dichiarasse la nullità o l'annullabilità. Il condominio si costituiva in giudizio e sosteneva che la convocazione era superflua, poiché l'impugnante non avrebbe potuto partecipare alla riunione, né prendere parte alla discussione né, tanto meno, votare.

Il Tribunale accoglieva la domanda e annullava le delibere.

La questione

Il giudice del merito è stato chiamato a decidere una questione non nuova ma che presenta sempre spunti di riflessione: si è trattato, infatti, di decretare se il condomino, che versi in conflitto di interessi con il condominio debba o meno essere convocato all'assemblea nella quale si deve prendere una decisione che lo riguardi o lo possa riguardare.

Nel caso oggetto della sentenza in esame, il tema sembra essere ancora più particolare, poiché il punto da deliberare - scelta del difensore del condominio in un giudizio incardinato dalla stessa contro la compagine condominiale - non produceva effetti nella sfera della condomina, la cui estraneità alla questione era indiscutibile.

Il Tribunale si è attenuto ai rigidi principi che disciplinano la necessaria convocazione di tutti i condomini all'assemblea, anche se nel caso specifico tale inflessibilità non sembra essere giustificata da un condivisibile criterio di logica giuridica.

Le soluzioni giuridiche

Il giudicante, su di una questione che evidentemente si pone ancora alla nostra attenzione, ha richiamato i principi dettati da una parte della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. VI, 25 gennaio 2018, n. 1849; Cass. civ., sez. II, 28 settembre 2015, n. 19131 e Cass. civ., sez. II, 30 gennaio 2002, n. 1201) tanto in ordine alle maggioranze necessarie per approvare le delibere (art. 1136 c.c.) che, per espressa previsione legislativa (art. 1138, comma 4), sono inderogabili, quanto all'annullamento delle delibere in caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto (art. 66 disp. att. c.c.). Secondo tale orientamento, pertanto, anche i condomini in potenziale conflitto di interessi con il condominio devono essere convocati all'assemblea e possono (e non debbono) astenersi dall'esercitare il diritto di voto.

Il giudice capitolino ha, poi, precisato (traendo motivazione da Cass. civ., sez. VI, 25 gennaio 2018, n. 1853) che l'invalidità della delibera deriva da due fattori: da un lato l'accertamento che il voto espresso dal condomino in posizione di conflitto sia determinante e, dall'altro, che vi sia una lesione, seppure potenziale, della deliberazione in particolare laddove sia diretta a soddisfare interessi extracondominiali o esigenze che ledano l'interesse comune alla gestione dei beni.

Da ciò consegue - ad avviso del Tribunale - che il partecipante in potenziale conflitto deve essere convocato; deve poter votare ma il suo voto non deve incidere sulla validità dell'assemblea. Mentre è pacifico che non sussiste alcuna norma che impedisca a tale soggetto di essere destinatario dell'avviso di convocazione.

Osservazioni

La sentenza, che trova il suo fondamento in quelle norme di legge preordinate a disciplinare l'intero impianto dell'assemblea e delle relative delibere, non sembra del tutto convincente, poiché il caso concreto, al cui esame il giudice si deve sempre attenere nel pronunciare il provvedimento e che si è appalesato obiettivamente singolare, non sembra essere stato oggetto di particolare considerazione.

Il giudicante ha centrato l'attenzione sul “potenziale conflitto di interessi” non conferendo rilevanza al termine utilizzato del convenuto condominio - “superflua”, riferito alla convocazione della condomina - che potrebbe spostare i termini della questione verso la concreta mancanza di interesse della stessa alla ricezione dell'avviso.

A ben vedere, l'argomento posto in votazione e volto al conferimento dell'incarico ad un legale a difesa del condominio nel giudizio incardinato nei confronti dell'ente ed alle cui spese l'attrice non deve partecipare, priverebbe la stessa di qualsivoglia interesse alla partecipazione alla riunione.

C'è ancora da osservare che, nella decisione, in più punti, si parla di potenziale conflitto rispetto al quale in passato la giurisprudenza aveva rilevato che «ai fini dell'invalidità della delibera assembleare, il conflitto di interessi tra le ragioni personali del singolo condomino e l'interesse istituzionale comune deve sussistere non in astratto, bensì in concreto, attraverso un necessario accertamento di fatto» (App. Roma 15 ottobre 2003, n. 4322).

Da mettere, altresì, in evidenza altro passaggio della motivazione, ove si afferma che all'ordine del giorno era stato inserito anche l'argomento “varie ed eventuali”.

Sembra essere sfuggito al Tribunale che l'attrice, per quanto è dato capire dalla scarna ricostruzione dei fatti, si era limitata ad impugnare la delibera solo sul punto concernente la nomina del legale del condominio, senza estendere la doglianza a tale precisa questione.

Alla luce di tali considerazioni critiche, l'impressione finale è che il giudicante non abbia colto la strumentalità dell'azione promossa dalla condomina, fermandosi il medesimo ad analizzare il problema da un punto di vista meramente generale ed uniformandosi, apoditticamente, ai dettati della giurisprudenza di legittimità che, a sommesso avviso di chi scrive, non si possono applicare al caso concreto.

Resta solo da vedere se il condominio proporrà appello avverso detta decisione, oppure se abbia convocato una nuova assemblea attenendosi al contenuto della sentenza stessa.

Guida all'approfondimento

Voi, Assemblea di condominio e conflitto d'interessi - La variabilità dei quorum?, in Immob. & proprietà, 2017, 16;

Celeste, Il conflitto di interessi nel condomino, in Immob. & proprietà, 2016, 76;

Scarpa, Il voto del condomino in conflitto di interessi, in Giust. civ., 2015, 913;

Baldacci, Ipotesi di conflitto di interessi nell'assunzione delle delibere condominiali, in Ventiquattrore avvocato, 2014, fasc. 11, 33;

Guida, Il diritto di voto in assemblea e il conflitto d'interessi, in Immob. & diritto, 2005, fasc. 3, 36;

Ditta, L'applicazione delle regole sul conflitto di interessi nella disciplina condominiale, in Riv. giur. edil., 2002, I, 1225;

Izzo, Conflitto di interessi nel condominio: diritto di voto e maggioranze, in Corr. giur., 2002, 724.

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