L'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo. La natura giuridica

12 Dicembre 2018

L'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo è suscettibile di impugnazione, atteso il suo carattere decisorio e non meramente ordinatorio.
Massima

L'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo è suscettibile di impugnazione, atteso il suo carattere decisorio e non meramente ordinatorio.

Il caso

La Sa avanzava domanda per il riconoscimento della protezione internazionale di Foggia.

La Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Foggia respingeva la pretesa.

La Sa procedeva all'impugnazione della decisione dinnanzi al Tribunale di Salerno che, constatando la mancata comparizione delle parti, disponeva con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo.

Avverso tale provvedimento, la S.A. proponeva appello, ma il giudice di seconde cure di Salerno dichiarava inammissibile il gravame muovendo dall'assunto che l'ordinanza avesse contenuto ordinatorio e non decisorio.

La questione

Il Tribunale di Salerno disponeva con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo. Avverso tale provvedimento presentava impugnazione la Sa, ma il giudice di appello dichiarava inammissibile il gravame sul presupposto che l'ordinanza avesse contenuto ordinatorio e, pertanto, insuscettibile di impugnazione.

La soluzione giuridica

La quaestio iuris oggetto dell'esaminanda sentenza involve la natura giuridica dell'ordinanza.

In particolare ci si interroga sugli effetti da essa prodotti, se siano equiparabili a quelli della sentenza e, di conseguenza, se possa essere oggetto di impugnazione.

L'ordinanza è un provvedimento avente natura non decisoria, ma ordinatoria che trova fonte nell'art. 134 c.p.c. a tenore del quale “l'ordinanza deve essere succintamente motivata” e può essere emessa in udienza o fuori udienza. Nella prima ipotesi l'ordinanza è inserita nel processo verbale. Nella seconda viene scritta in calce al processo verbale oppure in un foglio separato, munito della data e della sottoscrizione del giudice o, quando questo è collegiale, dal Presidente.

L'ordinanza (Trib. Massa n. 647/2018 in Redazione Giuffrè, 2018 “L'ordinanza è un provvedimento mediante il quale il giudice dichiara l'estinzione del processo per inattività delle parti. Ciò posto, l'ordinanza di estinzione deve rispettare la preclusione temporale che limita l'esercizio del potere di verifica dell'organo giudiziario, secondo l'espressa previsione normativa cristallizzata nell'art. 630 c.p.c., ove il legislatore ha stabilito che il giudice può dichiarare, anche d'ufficio, l'estinzione del processo esecutivo per inattività non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della causa estintiva”) presuppone il contraddittorio tra le parti e ciò vale a distinguerla dal decreto emesso inaudita altera parte (G. ARIETA, F. DE SANTIS, L. MONTESANO, Corso di diritto processuale civile, Padova, 2017).

Si tratta di un provvedimento avente carattere strumentale/endoprocedimentale finalizzato a disciplinare le diverse fasi del processo. L'ordinamento giuridico conosce ipotesi di ordinanze cd. decisorie che rappresentano titolo esecutivo e sopravvivono all'estinzione del processo (Si tratta delle ordinanze di pagamento delle somme non contestate dalle parti o di consegna e rilascio di beni, emesse nel corso del giudizio di cognizione, su istanza di parte, quando la controparte costituita ne contesti la spettanza o quando ne sia già raggiunta la prova).

Con riguardo all'impugnabilità dell'ordinanza, per anni ci si è basati sul principio cd. dell'apparenza in base al quale ciò che rileva di un atto è l'estrinsecazione, ciò che appare all'esterno e non il suo contenuto effettivo. Tale principio si pone in linea con la certezza del diritto e legittimo affidamento nei rapporti giuridici cui mira il complesso ordinamentale. La Suprema Corte (Cass. Civ., SS.UU., sentenza 11 gennaio 2011 n. 390) ha evidenziato che le esigenze di certezza dei mezzi di gravame prevalgono su quelle sostanziali. Tale orientamento è andato via via ridimensionandosi, al punto che la Suprema Corte ha iniziato a riconoscere valore al contenuto effettivo del provvedimento. Il giudice di legittimità (Consiglio di Stato, sez. III, 06/03/2018, n. 1434 in Redazione Giuffrè Amministrativo, 2018 “nel processo amministrativo l'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo disposta dal Tar ha solo la conseguenza di neutralizzare gli effetti propulsivi dei precedenti atti di impulso processuale e fa di nuovo nascere in capo alla parte l'onere di presentare una nuova istanza di fissazione dell'udienza”) ha più volte riconosciuto tacitamente la natura impugnatoria del provvedimento, qualora avesse un contenuto decisorio (Cass. civ. n. 16893/2018 in Giustizia Civile Massimario 2018, “l'ordinanza conclusiva del procedimento sommario di cognizione può essere appellata, dalla parte contumace, nel termine "breve" di cui all'art. 702-quater c.p.c., decorrente dalla notificazione della stessa, in difetto della quale trova applicazione il termine "lungo" di cui all'art. 327 c.p.c. che opera per tutti i provvedimenti a carattere decisorio e definitivo).

In tal senso “il provvedimento di estinzione del processo, adottato dal tribunale in composizione monocratica nell'ambito di un procedimento di opposizione ex art. 512 c.p.c., ha il contenuto sostanziale di sentenza anche quando abbia assunto la forma di ordinanza, ed è pertanto impugnabile con l'appello, non essendo soggetto al reclamo di cui all'art. 630 c.p.c., concernente l'estinzione del processo esecutivo (Cass. civ., sez. III, 26 giugno 2018, n. 16790 in Giustizia Civile Massimario, 2018)”.

L'ordinanza (Cass. civ., sez. II, 17 novembre 2017, n. 27311 in Ilprocessocivile.it 5 febbraio 2018Il provvedimento con il quale il giudice istruttore in funzione di giudice unico dichiara l'estinzione del processo è impugnabile non con reclamo al collegio ma, anche se ha forma di ordinanza, con appello. Se il provvedimento è pronunciato dopo che le parti hanno precisato le conclusioni, il giudice di appello deve trattenere la causa e decidere nel merito”.) con cui il giudice nel dichiarare l'estinzione del processo per inattività delle parti, regoli le spese di lite secondo il principio di soccombenza, ha contenuto decisorio e natura sostanziale di sentenza, come tale impugnabile con i mezzi ordinari e non ricorribile per Cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. (Cass. civ., sez. III, 23 marzo 2017, n. 7397, Milano, 2017).

Laddove, dunque, assumano il carattere decisorio che è tipico delle sentenze giudiziali esse non possono essere considerate semplici ordinanze, ma sono assimilabili alle sentenze. Questa diversa regola è affermata soprattutto in presenza di due situazioni: allorchè l'ordinanza (e qualche volta il decreto) assuma il carattere di una decisione sul merito incidente su diritti soggettivi o comunque su interessi meritevoli di tutela giudiziaria di una delle parti in causa; e quando essa comporti la definizione del giudizio dinanzi al giudice adito, senza che sia previsto uno specifico mezzo di gravame (F. BARTOLINI, Ordinanza di estinzione del processo e giudice unico: quale impugnazione? In Ilprocessocivile.it, fasc., 5 febbraio 2018).

In senso opposto si pone la Corte di Cassazione con la pronuncia n. 2811/2018 a tenore della quale “l' identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere compiuta in base al principio dell'apparenza, vale a dire con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione effettuata dal giudice nello stesso provvedimento, indipendentemente dall'esattezza di essa, nonché da quella operata dalla parte, potendo, in ogni caso, il giudice ad quem esercitare il potere di qualificazione, che non sia stato esercitato dal giudice a quo, non solo ai fini del merito, ma anche dell'ammissibilità stessa dell'impugnazione” (Cass. civ., sez. I, 6 febbraio 2018, n. 2811, Milano, 2018).

Osservazioni

Al di là del nomen iuris adottato ciò che rileva è la sostanza del provvedimento e gli effetti che esso è destinato a produrre.

Hanno, dunque, natura di sentenze (Cass. civ., sez. VI, 23 marzo 2017, n. 7614 in Giustizia Civile Massimario, 2017 “il provvedimento di estinzione del giudizio adottato dal tribunale in composizione monocratica in sede di appello ha il contenuto sostanziale di sentenza anche quando abbia assunto la forma di ordinanza e, pertanto, non essendo soggetto a reclamo, è impugnabile con ricorso per cassazione”) soggette agli ordinari mezzi di impugnazione e suscettibili, in mancanza, di passare in giudicato, tutti i provvedimenti che contengono una statuizione di natura decisoria, anche quando non definiscono il giudizio (In tal senso Cass. civ., sez. I, 19 febbraio 2018, n. 3945 in Giustizia Civile Massimario, 2018).

Nel caso di specie, l'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo non è un provvedimento cautelare in senso tecnico, non avendo natura provvisoria e strumentale (come quello cautelare), ma idoneo a definire il processo. L'ordinanza sarà inoppugnabile solo ove essa sia ordinanza non solo nella forma, ma anche nella sostanza. Affinchè possa essere oggetto di gravame è necessario che abbia valore sostanziale di sentenza. L'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo sarà impugnabile anche in ragione del fatto che tale provvedimento è idoneo a produrre effetti giuridici sfavorevoli nella sfera giuridica dei destinatari tali da far sorgere l'interesse ad impugnare, oltrechè l'interesse ad agire (l'interesse ad agire presuppone la possibilità di ricevere un'utilità attraverso l'accoglimento della domanda. V. si G. M. ESPOSITO, Il sistema amministrativo tributario italiano, Padova, 2017)(art. 100 c.p.c).

L'interesse ad agire (l'interesse ad impugnare differisce dall' interesse ad agire, perché si caratterizza di un profilo sostanziale e non solo formale. L'interesse ad agire è una condizione per invocare la tutela giudiziaria, mentre l'interesse ad impugnare ha un carattere sostanziale e relativo agli effetti che l'atto è destinato a produrre) rappresenta una condizione dell'azione che legittima a promuovere la domanda giudiziaria e invocare tutela della propria situazione giuridica soggettiva.

L'interesse ad impugnare si caratterizza anche di un profilo sostanziale relativo agli effetti prodotti dal provvedimento. Dall'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo deriva un pregiudizio concreto alle parti che fa nascere l'interesse ad impugnare il provvedimento de quo.


Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.