Revisione delle tabelle millesimali di natura contrattuale
15 Gennaio 2019
In tema di tabelle millesimali, deve rilevarsi come, qualora i condomini, nell'esercizio della loro autonomia, abbiano espressamente dichiarato di accettare che le loro quote nel condominio vengano determinate in modo difforme da quanto previsto dall'art. 1118 c.c. e nell'art. 68 disp. att. c.c., dando vita alla diversa convenzione di cui all'art. 1123 c.c., co. 1, la dichiarazione di accettazione assuma un indubbio valore negoziale e, risolvendosi in un impegno di determinare le quote in un certo modo, impedisce di ottenere la revisione ai sensi dell'art. 69 disp. att. c.c. Tuttavia, anche quando, come nel caso di specie, la tabella millesimale è approvata in forma contrattuale, con essa i condomini non intendono modificare la portata dei loro diritti e, in tal caso, l'errore che giustifica la revisione delle tabelle millesimali non coincide con l'errore vizio del consenso, ma consiste nella obiettiva divergenza tra il valore effettivo delle singole unità immobiliari e il valore proporzionale ad esse attribuito nelle tabelle. |