Costituisce grave irregolarità per l’amministratore depositare sul proprio conto le somme ricevute dal condominio a titolo di presunto anticipo
25 Gennaio 2019
Massima
Tra le gravi irregolarità che comportano la revoca giudiziale dell'amministratore di condominio vi sono la mancata redazione del rendiconto annuale e l'indebito utilizzo del conto corrente condominiale, che deve essere separato da quello dell'amministratore. A queste irregolarità segue la necessaria revoca dell'amministratore per avere agito in modo contrario alla trasparenza e al buon andamento del condominio. Il caso
Un condomino agiva in giudizio domandando la revoca dell'amministratore del proprio condominio in ragione di alcune irregolarità asseritamente commesse da questo nello svolgimento del mandato. In particolare il proprietario lamentava come il professionista avesse mancato di utilizzare, per diverse operazioni, il conto corrente condominiale, facendo indebitamente transitare delle somme sul proprio conto corrente personale. Inoltre, sempre a detta del ricorrente, l'amministratore aveva omesso la redazione del rendiconto condominiale, rendendo più difficoltosa, se non impossibile, la verifica della correttezza dei conti dello stabile da parte dei suoi abitanti. Si costituiva in giudizio il convenuto contestando in fatto e diritto la prospettazione del ricorrente e chiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale, all'esito del giudizio, rigettava la domanda di revoca del condomino, il quale si vedeva costretto ad agire in grado di appello per ottenere la revisione della sentenza pronunciata in prime cure.
La questione
La materia oggetto del giudizio riguardava la condotta di un amministratore. Questi aveva tenuto comportamenti, fattualmente accertati, che secondo la prospettazione del ricorrente erano tanto gravi da comportare la revoca giudiziale. L'art. 1129, comma 7, c.c. - rubricato «Nomina, revoca ed obblighi dell'amministratore» - prevede, difatti, che «l'amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun condomino, per il tramite dell'amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica”. L'art. 1130 c.c., invece, prevede che tra le incombenze dell'amministratore vi sia «redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l'assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni». Stabilendo i compiti e i doveri dell'amministratore, però, la legge prevede anche le conseguenze delle omissioni e violazione degli stessi stabilendo che «la revoca dell'amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall'assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio»; inoltre, «può altresì essere disposta dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 1131 c.c., se non rende il conto della gestione, ovvero in caso di gravi irregolarità», e «costituiscono, tra le altre, gravi irregolarità: 1) l'omessa convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l'assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge; […]; 3) la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al settimo comma […]». Le soluzioni giuridiche
Con la sentenza 10 dicembre 2018, n. 2090, la Corte d'Appello di Firenze prendeva atto dell'erroneità della decisione di prime cure e ne sovvertiva l'esito. In buona sostanza, il giudice distrettuale riconosceva come i comportamenti tenuti dall'amministratore in questione fossero certamente catalogabili come gravi irregolarità e conseguentemente fosse fondata la domanda di revoca giudiziale del condomino. In particolare, con riferimento alla mancata redazione del rendiconto con i criteri previsti dall'art. 1130, comma 4, c.c., la Corte territoriale specificava che questa fosse da considerare tout court una grave irregolarità. Con riferimento al conto corrente utilizzato dall'amministratore per alcune delle operazioni bancarie, similmente, la medesima Corte affermava che “si deve ritenere grave irregolarità la mancata utilizzazione dello specifico conto corrente intestato al condominio per il trasferimento di contanti ricevuti dall'amministratore” non essendo condivisibile la difesa riguardante il presunto esiguo valore di dette somme. Il comportamento dell'amministratore, che aveva versato detti importi sul proprio conto con causale “recuperi”, “restituzione anticipi” e “rimborsi” aveva dato luogo ad una inaccettabile commistione delle somme con confusione del patrimonio condominiale con quello personale del mandatario. Concludeva, quindi, il giudice del gravame con la riforma della sentenza di prime cure e la revoca giudiziale dell'amministratore.
Osservazioni
Niente da obiettare in merito alla sentenza in commento, che pare corretta e puntuale nei suoi ragionamenti. Alcune osservazioni critiche meriterebbe, invece, la sentenza di primo grado, correttamente sovvertita dalla decisione in commento. L'attività professionale dell'amministratore condominiale, difatti, è una di quelle più strettamente regolate e disciplinate, con riguardo ai suoi compiti e doveri e le norme poc'anzi citate ne sono un esempio. Ictu oculi, quindi, si può notare come le condotte tenute dal resistente fossero in aperta violazione rispetto al dato normativo e la sentenza di primo grado avrebbe chiaramente dovuto comportare la condanna del professionista. Inspiegabilmente così non è stato. Non è chiaro il motivo della mancata applicazione della legge nel primo grado di giudizio, ma è da sottolineare l'importanza della funzione della Corte d'Appello, vero e proprio “fusibile” del sistema di giustizia utile a correggere i casi in cui il cittadino, nonostante l'apparente ragione, non riceva una congrua risposta dalla giustizia. |